N. 208 SENTENZA 29 - 31 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Scuole  universitarie  dirette  a  fini
 speciali - Corso di studio per il diploma di tecnico di audiometria e
 fonologopedia - Riscatto del periodo  legale  degli  studi  -  Omessa
 previsione  -  Asserita  discriminazione  dei  titolari  dei  diplomi
 rispetto alle lauree - Richiamo alle sentenze nn.  27/1992 e 275/1993
 della Corte - Titoli  richiesti  quali  requisiti  necessari  per  lo
 svolgimento   di   una   determinata   attivita'   -   Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2- novies, introdotto dalla legge di
 conversione 16 aprile 1974, n. 114)
 
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2-novies  del
 decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30 (Norme per il miglioramento di
 alcuni trattamenti  previdenziali  ed  assistenziali),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  14  luglio  1994  dal  Pretore  di  Torino nel
 procedimento civile vertente tra Paolo Perazzo e l'I.N.P.S., iscritta
 al n. 553 del registro ordinanze 1994  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  40, prima serie speciale, dell'anno
 1994;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito nella camera di consiglio  del  22  marzo  1995  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Perazzo Paolo
 e  l'I.N.P.S.,  il  Pretore  di  Torino  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2-novies  del  decreto-legge  2
 marzo  1974,  n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
 previdenziali ed assistenziali), convertito  nella  legge  16  aprile
 1974,  n.  114,  nella  parte in cui, non consentendo il riscatto del
 periodo legale del corso di studio per ottenere il diploma di tecnico
 di audiometria e fonologopedia rilasciato dalla Scuola diretta a fini
 speciali,  discrimina  i  possessori  di  tale  diploma  rispetto  ai
 titolari  dei diplomi di laurea, con conseguente violazione dell'art.
 3 della Costituzione.
    Nel motivare la non manifesta  infondatezza  della  questione,  il
 giudice  a quo rileva come il diploma di audiometria venga rilasciato
 al termine di un corso della durata di tre anni per accedere al quale
 e' necessario il possesso di un diploma di  scuola  media  superiore.
 Rileva altresi' come il ricorrente svolga un'attivita' lavorativa per
 il  cui esercizio e' necessario il diploma di tecnico di audiometria.
 Sulla base di questi elementi, ritiene il giudice rimettente  che  la
 disposizione   impugnata   sia   irrazionale,  in  quanto  discrimina
 immotivatamente sotto  il  profilo  pensionistico  i  soggetti  sopra
 indicati (titolari del diploma di tecnico di audiometria) rispetto ai
 titolari  del  diploma  di laurea: vengono richiamate in proposito le
 numerose pronunce  di  questa  Corte  tendenti  a  riconoscere  "alla
 preparazione professionale ogni migliore e considerazione".
    2.  -  Con  memoria  depositata  fuori  termine  si  e' costituito
 l'I.N.P.S.,   rimettendosi,   in   considerazione   dei    precedenti
 giurisprudenziali  in  materia  (da  ultimo,  la  sentenza n. 275 del
 1993), alla decisione di questa Corte.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Viene  sollevata,   in   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 2-novies del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30  (Norme  per  il
 miglioramento  di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),
 convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 14, nella parte in cui, non
 consentendo il riscatto del periodo legale del corso  di  studio  per
 ottenere  il  diploma  di  tecnico  di  audiometria  e  fonologopedia
 rilasciato  dalla  Scuola  diretta  a  fini  speciali,  discrimina  i
 possessori  di  tale  diploma  rispetto  ai  titolari  dei diplomi di
 laurea.
    2.  -  Preliminarmente  deve  essere dichiarata l'inammissibilita'
 della costituzione dell'I.N.P.S., avvenuta oltre i termini  perentori
 stabiliti  dagli  artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle
 Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
    3. - Nel merito la questione e' fondata.
    E' opportuno premettere che  le  espressioni  "periodi  di  studio
 universitario  e  corsi  speciali  di perfezionamento" risultano aver
 trovato un ampio chiarimento legislativo nel d.P.R. 10 marzo 1982, n.
 162, che prevede un'analitica disciplina dei vari tipi di scuola  che
 possono  essere  costituiti presso le Universita'. In particolare, ai
 sensi  dell'art.  1  del  citato  decreto,  oltre  alle   scuole   di
 specializzazione  per  il  conseguimento  di  diplomi successivi alla
 laurea ed ai corsi di perfezionamento cui possono iscriversi  "coloro
 che  sono  in  possesso di titoli di studio di livello universitario"
 per "esigenze culturali di approfondimento in determinati settori  di
 studio,   di   aggiornamento   o   di  qualificazione",  e'  prevista
 l'istituzione di "scuole dirette a fini speciali per il conseguimento
 di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni per
 i quali non sia necessario il diploma di  laurea,  ma  sia  richiesta
 ugualmente  una  formazione  culturale  e  professionale  nell'ambito
 universitario". L'art. 6 del citato decreto ha inoltre  previsto  che
 per  l'ammissione  a  tale  ultimo  tipo  di scuola, "si applicano le
 disposizioni previste per l'ammissione ai corsi  di  laurea",  mentre
 piu' recentemente la legge 8 agosto 1991, n. 274, ha ricompreso (art.
 8), fra i periodi riscattabili ai fini previdenziali, anche "gli anni
 di  studio  corrispondenti  alla durata legale dei corsi delle scuole
 universitarie dirette a fini speciali".
    4. - Cio' premesso, va rilevato che questa Corte ha reiteratamente
 affermato  il  principio  secondo  cui  va  riconosciuta  una  sempre
 maggiore  considerazione  alla  preparazione  professionale acquisita
 anteriormente   all'ammissione   in   servizio   e   richiesta    per
 quest'ultima.
    Piu'   volte,  infatti,  e'  stata  dichiarata  la  illegittimita'
 costituzionale delle norme che non  consentivano  la  riscattabilita'
 del  periodo  corrispondente  ai  corsi relativi a numerose categorie
 professionali.
    In particolare, con le sentenze nn. 27 del 1992 e  275  del  1993,
 questa  Corte  ha  affermato  la  illegittimita' costituzionale dello
 stesso  art.  2-novies  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.   30,
 convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non
 prevedeva  la  facolta'  di  riscattare i periodi corrispondenti alla
 durata dei corsi  di  studi  per  il  conseguimento  dei  diplomi  di
 educazione  fisica, e di assistente sociale, rilasciati da una scuola
 universitaria diretta a fini speciali. La citata sentenza n.  27  del
 1992,  emessa  a  seguito  di  ordinanza  sollevata  nel  corso di un
 giudizio nel quale parte  era  un  insegnante  di  educazione  fisica
 presso  il  Centro  Professionale "Citta' del ragazzo" di Ferrara, si
 muove nell'ottica della non penalizzazione dei lavoratori  che  hanno
 dovuto  ritardare  l'inizio  della  loro  attivita'  per acquisire il
 titolo necessario ad essere ammessi all'impiego  e,  quindi,  sarebbe
 irrazionale  discriminarli  rispetto  ai  possessori  del  diploma di
 laurea ai quali e' invece consentita la  facolta'  di  riscattare  il
 periodo necessario al conseguimento dello stesso.
    5.  -  La  questione  odierna,  che si prospetta su casi analoghi,
 comporta pertanto,  tenuto  conto  dei  principi  gia'  affermati  in
 precedenza,  una  declaratoria di illegittimita' costituzionale della
 norma impugnata nella  parte  in  cui  non  prevede  la  facolta'  di
 riscattare  i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per
 il conseguimento dei diplomi di tecnico in audiometria, di tecnico di
 fonologopedia e di tecnico in audioprotesi.  Tali  diplomi,  due  dei
 quali  (il  primo  e  il  terzo)  disciplinati congiuntamente da atti
 ministeriali (Decreto 2 aprile 1992 del Ministero dell'Universita'  e
 della  ricerca  scientifica e tecnologica), devono essere considerati
 unitariamente,    date    le    particolari    affinita'    che    li
 contraddistinguono.  Si  tratta  infatti  di  diplomi  che  i decreti
 ministeriali  14  settembre  1994,  nn.  667   e   668,   qualificano
 espressamente di tipo universitario ed il cui possesso viene ritenuto
 dagli   stessi   decreti   indispensabile  perche'  detti  "operatori
 sanitari" svolgano le attivita' professionali previste. Sono  diplomi
 che  vengono  rilasciati  dalle  medesime  facolta'  universitarie  a
 seguito di corsi di uguale durata  e  relativi  a  materie  in  parte
 identiche.  Sulla  base  di  tali motivi, essi devono pertanto essere
 equiparati  anche  in  ordine  alle   conseguenze   previdenziali   e
 assistenziali.
    Ricorrono  quindi le condizioni perche' la durata legale dei corsi
 universitari necessari per il conseguimento dei diplomi in  questione
 abbia  lo  stesso  trattamento  previsto  dalla norma impugnata per i
 corsi di laurea;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la illegittimita' costituzionale  dell'art.  2-novies  del
 d.-l.  2  marzo  1974,  n.  30  (Norme per il miglioramento di alcuni
 trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto  dalla  legge
 di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede
 la  facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli
 studi per il conseguimento del diploma  di  tecnico  in  audiometria,
 fonologopedia  e  audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria
 diretta a  fini  speciali,  quando  il  titolo  sia  richiesto  quale
 condizione   necessaria   per   lo  svolgimento  di  una  determinata
 attivita'.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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