N. 209 SENTENZA 29 - 31 maggio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Invalidita' civile - Procedure di accertamento - Disciplina transitoria - Requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni - Riconoscimento - Salvezza dei diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al primo comma, sia intervenuto posteriormente a tale data - Omessa previsione - Discriminazione degli assicurati in funzione della data di accertamento dell'invalidita' (cfr. sentenza n. 270/1994) - Illegittimita' costituzionale. (D.-Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, secondo comma) (Cast., art. 3).(GU n.24 del 7-6-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Moni Nica e il Ministero dell'interno iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso del procedimento civile instaurato da Nica Moni contro il Ministero dell'interno per ottenere l'assegno di invalidita' civile, il Pretore di Grosseto, con ordinanza del 17 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, "nella parte in cui, facendo salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, comporta l'applicazione retroattiva della nuova percentuale di invalidita' a domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, inoltre scriminando tra domande presentate nello stesso periodo a seconda della maggiore o minore laboriosita' delle commissioni mediche". Nella specie, alla ricorrente, che aveva presentato la domanda di assegno in data 26 settembre 1989, il 1 settembre 1992, nella visita della Commissione medica di prima istanza, e' stato riconosciuto un grado di invalidita' del settanta per cento con decorrenza dalla domanda amministrativa (non essendo indicata nel verbale una diversa decorrenza). Tuttavia, pur non avendo redditi incompatibili e non essendo occupata, la sua domanda e' stata respinta in applicazione dell'art. 9 impugnato, essendo la visita medica intervenuta dopo la data di entrata in vigore (12 marzo 1992) del decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, indicata dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988 quale dies a quo di efficacia del nuovo requisito minimo di riduzione della capacita' lavorativa (74 per cento). Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata, nel far salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano gia' ottenuto, alla data indicata, "il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni", con conseguente applicabilita' della percentuale piu' severa anche alle domande presentate antecedentemente quando la visita medica intervenga successivamente viola il principio di razionalita'-equita' di cui all'art. 3 della Costituzione. In primo luogo, essa comporta che, a parita' di tempo di presentazione della domanda, l'ottenimento dell'assegno da parte di coloro ai quali sia accertato un grado di invalidita' tra il 66,66 e 73,99 per cento della capacita' di lavoro, dipende dalla condizione fortuita dalla maggiore o minore prontezza della visita medica, cioe' dalla maggiore o minore efficienza della pubblica amministrazione nella varie zone del Paese. In secondo luogo, poiche' l'assegno d'invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, la norma censurata attribuisce efficacia retroattiva alle nuove tabelle. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Secondo l'interveniente, la questione si incentra sulla valutazione di ragionevolezza - in assoluto e nel raffronto con la legge n. 118 del 1971 - del limite temporale posto dal legislatore per la decorrenza del diritto, tenendo conto che la disposizione denunciata, a differenza degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, non e' norma a regime, ma ha carattere transitorio. In tema di ragionevolezza delle discipline transitorie la giurisprudenza di questa Corte riconosce al legislatore un'ampia discrezionalita' nel regolare il passaggio da una disciplina piu' favorevole a una meno favorevole, con salvezza dei diritti quesiti. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Grosseto ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, "nella parte in cui, facendo salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, comporta l'applicazione retroattiva della nuova percentuale di invalidita' a domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, inoltre scriminando tra domande presentate nello stesso periodo a seconda della maggiore o minore laboriosita' delle commissioni mediche". L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988, eleva al 74 per cento il minimo di riduzione della capacita' lavorativa - precedentemente fissato in due terzi dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 - richiesto per il diritto all'assegno di invalidita', rinviando peraltro la decorrenza della nuova regola alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita', di cui all'art. 2, comma 1, recante la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti. Il comma 2 dispone la salvezza dei "diritti acquisiti dai cittadini che gia' beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni". Il decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere approvato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs n. 509 del 1988, cioe' entro l'11 febbraio 1989, e' stato in effetti approvato soltanto in data 5 febbraio 1992 ed e' entrato in vigore il 12 marzo 1992, essendo stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992. 2. - La questione e' fondata, ma la violazione del principio di razionalita' si prospetta compiutamente sul piano sistematico, non sul piano delle differenze di fatto indicate dal giudice a quo con l'occhio al caso di specie, alla stregua delle quali si dovrebbe distinguere a seconda che la domanda di assegno sia stata o no presentata con largo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, in guisa da rendere ragionevolmente possibile l'intervento della visita medica prima di tale data. La disparita' di trattamento prevista dall'art. 9, comma 2, in funzione dell'anteriorita' o posteriorita' dell'accertamento medico alla data di cui al comma 1, e' irrazionale perche' implica, limitatamente al diritto transitorio, l'attribuzione all'atto di accertamento di rilevanza costitutiva del diritto all'assegno, mentre nella disciplina a regime - come si argomenta dagli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, che fissano la decorrenza della prestazione previdenziale dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda - l'accertamento e' meramente dichiarativo della fattispecie del diritto, in relazione all'elemento centrale costituito da uno stato di invalidita' non inferiore a una certa misura. Percio' la discriminazione degli assicurati, operata dalla norma transitoria in funzione della data di accertamento dell'invalidita', anziche' in funzione della sola data di presentazione della domanda, si pone in contraddizione col sistema della legge del 1971, al quale il d.lgs. n. 509 del 1988 intende derogare esclusivamente in ordine al requisito della percentuale minima di invalidita'. Se la domanda di assegno e' stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, la ratio sistematica vuole che sia applicata la regola (piu' favorevole) dell'art. 13 della legge del 1971 quando una diminuzione della capacita' di guadagno in misura non inferiore a due terzi sia riconosciuta esistente all'epoca della domanda o comunque anteriormente al 12 marzo 1992, mentre e' irrilevante che l'accertamento sia intervenuto posteriormente a tale data (per un caso che presenta qualche analogia cfr. sent. n. 270 del 1994).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 26 luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0685