N. 209 SENTENZA 29 - 31 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   e   assistenza  -  Invalidita'  civile  -  Procedure  di
 accertamento - Disciplina transitoria - Requisiti sanitari  da  parte
 delle  competenti commissioni - Riconoscimento - Salvezza dei diritti
 dei cittadini  per  i  quali  il  riconoscimento  dell'esistenza  dei
 requisiti all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data
 di  cui  al primo comma, sia intervenuto posteriormente a tale data -
 Omessa previsione -  Discriminazione  degli  assicurati  in  funzione
 della   data  di  accertamento  dell'invalidita'  (cfr.  sentenza  n.
 270/1994) - Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.-Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, secondo comma)
 
 (Cast., art. 3).
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del
 decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la  revisione
 delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei
 benefici   previsti   dalla  legislazione  vigente  per  le  medesime
 categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge  26  luglio
 1988,  numero 291), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994
 dal Pretore di Grosseto nel procedimento  civile  vertente  tra  Moni
 Nica  e  il  Ministero  dell'interno  iscritta al n. 797 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3 maggio 1995 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del procedimento civile  instaurato  da  Nica  Moni
 contro   il   Ministero   dell'interno   per  ottenere  l'assegno  di
 invalidita' civile, il Pretore di  Grosseto,  con  ordinanza  del  17
 novembre   1994,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  9,
 comma  2,  del  d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, "nella parte in cui,
 facendo salvi i diritti acquisiti  dai  cittadini  che  abbiano  gia'
 ottenuto,  alla  data  di  cui  al  comma  1,  il  riconoscimento dei
 requisiti sanitari da parte delle  competenti  commissioni,  comporta
 l'applicazione  retroattiva  della nuova percentuale di invalidita' a
 domande  presentate  prima  dell'entrata  in   vigore   del   decreto
 ministeriale  di  cui  all'art.  2,  comma 1, inoltre scriminando tra
 domande presentate nello stesso periodo a seconda  della  maggiore  o
 minore laboriosita' delle commissioni mediche".
    Nella  specie, alla ricorrente, che aveva presentato la domanda di
 assegno in data 26 settembre 1989, il 1 settembre 1992, nella  visita
 della  Commissione  medica di prima istanza, e' stato riconosciuto un
 grado di invalidita' del settanta  per  cento  con  decorrenza  dalla
 domanda  amministrativa (non essendo indicata nel verbale una diversa
 decorrenza). Tuttavia, pur non avendo  redditi  incompatibili  e  non
 essendo  occupata,  la  sua domanda e' stata respinta in applicazione
 dell'art. 9 impugnato, essendo la visita medica intervenuta  dopo  la
 data  di  entrata  in vigore (12 marzo 1992) del decreto del Ministro
 della sanita' 5 febbraio 1992, indicata dall'art.  9,  comma  1,  del
 d.lgs.  n.  509  del  1988  quale  dies  a quo di efficacia del nuovo
 requisito minimo di riduzione  della  capacita'  lavorativa  (74  per
 cento).
    Ad  avviso  del giudice rimettente, la disposizione impugnata, nel
 far  salvi  i  diritti  acquisiti  dai  cittadini  che  abbiano  gia'
 ottenuto,  alla  data  indicata,  "il  riconoscimento  dei  requisiti
 sanitari da parte  delle  competenti  commissioni",  con  conseguente
 applicabilita'  della  percentuale  piu'  severa  anche  alle domande
 presentate  antecedentemente  quando  la  visita  medica   intervenga
 successivamente  viola  il  principio  di razionalita'-equita' di cui
 all'art. 3 della Costituzione.
    In  primo  luogo,  essa  comporta  che,  a  parita'  di  tempo  di
 presentazione  della  domanda, l'ottenimento dell'assegno da parte di
 coloro ai quali sia accertato un grado di invalidita' tra il 66,66  e
 73,99  per  cento della capacita' di lavoro, dipende dalla condizione
 fortuita dalla maggiore o minore prontezza della visita medica, cioe'
 dalla maggiore o minore  efficienza  della  pubblica  amministrazione
 nella  varie  zone  del  Paese.  In  secondo luogo, poiche' l'assegno
 d'invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo  a  quello
 della  presentazione  della  domanda,  la norma censurata attribuisce
 efficacia retroattiva alle nuove tabelle.
    2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri,    rappresentato
 dall'Avvocatura   dello   Stato,   chiedendo  che  la  questione  sia
 dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
    Secondo  l'interveniente,   la   questione   si   incentra   sulla
 valutazione  di  ragionevolezza  - in assoluto e nel raffronto con la
 legge n. 118 del 1971 - del limite temporale  posto  dal  legislatore
 per  la  decorrenza  del  diritto,  tenendo conto che la disposizione
 denunciata, a differenza degli artt. 12 e 13 della legge n.  118  del
 1971,  non e' norma a regime, ma ha carattere transitorio. In tema di
 ragionevolezza delle  discipline  transitorie  la  giurisprudenza  di
 questa  Corte  riconosce al legislatore un'ampia discrezionalita' nel
 regolare il passaggio da una disciplina piu' favorevole  a  una  meno
 favorevole, con salvezza dei diritti quesiti.
                        Considerato in diritto
    1.  - Il Pretore di Grosseto ha sollevato, in riferimento all'art.
 3  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  9,  comma  2,  del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, "nella
 parte in cui, facendo salvi i diritti  acquisiti  dai  cittadini  che
 abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento
 dei   requisiti  sanitari  da  parte  delle  competenti  commissioni,
 comporta  l'applicazione  retroattiva  della  nuova  percentuale   di
 invalidita'  a  domande  presentate  prima dell'entrata in vigore del
 decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, inoltre  scriminando
 tra  domande presentate nello stesso periodo a seconda della maggiore
 o minore laboriosita' delle commissioni mediche".
    L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988,  eleva  al  74  per
 cento   il   minimo   di   riduzione  della  capacita'  lavorativa  -
 precedentemente fissato in due terzi dalla legge 30  marzo  1971,  n.
 118  - richiesto per il diritto all'assegno di invalidita', rinviando
 peraltro la decorrenza della nuova regola alla  data  di  entrata  in
 vigore  del  decreto  del  Ministro della sanita', di cui all'art. 2,
 comma 1, recante la nuova tabella  indicativa  delle  percentuali  di
 invalidita'  per  le  minorazioni  e malattie invalidanti. Il comma 2
 dispone la salvezza dei "diritti acquisiti  dai  cittadini  che  gia'
 beneficiano  dell'assegno  mensile  o che abbiano gia' ottenuto, alla
 data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti  sanitari  da
 parte delle competenti commissioni".
   Il  decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere approvato entro
 due mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs n. 509  del  1988,
 cioe'  entro  l'11  febbraio  1989,  e'  stato  in  effetti approvato
 soltanto in data 5 febbraio 1992 ed e' entrato in vigore il 12  marzo
 1992,  essendo stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 della
 Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992.
    2. - La questione e' fondata, ma la violazione  del  principio  di
 razionalita'  si  prospetta  compiutamente sul piano sistematico, non
 sul piano delle differenze di fatto indicate dal giudice  a  quo  con
 l'occhio  al  caso  di  specie,  alla stregua delle quali si dovrebbe
 distinguere a seconda che la  domanda  di  assegno  sia  stata  o  no
 presentata con largo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore
 del   decreto  ministeriale,  in  guisa  da  rendere  ragionevolmente
 possibile l'intervento della visita medica prima di tale data.
    La disparita' di trattamento prevista dall'art.  9,  comma  2,  in
 funzione  dell'anteriorita'  o posteriorita' dell'accertamento medico
 alla data  di  cui  al  comma  1,  e'  irrazionale  perche'  implica,
 limitatamente  al  diritto  transitorio,  l'attribuzione  all'atto di
 accertamento di rilevanza costitutiva del diritto all'assegno, mentre
 nella disciplina a regime - come si argomenta dagli  artt.  12  e  13
 della  legge  n.  118  del  1971,  che  fissano  la  decorrenza della
 prestazione previdenziale dal primo  giorno  del  mese  successivo  a
 quello   della   presentazione  della  domanda  -  l'accertamento  e'
 meramente dichiarativo della fattispecie del  diritto,  in  relazione
 all'elemento  centrale  costituito  da  uno  stato di invalidita' non
 inferiore a una certa misura.
    Percio' la discriminazione degli assicurati, operata  dalla  norma
 transitoria  in funzione della data di accertamento dell'invalidita',
 anziche' in funzione della sola data di presentazione della  domanda,
 si  pone in contraddizione col sistema della legge del 1971, al quale
 il d.lgs. n. 509 del 1988 intende derogare esclusivamente  in  ordine
 al  requisito  della percentuale minima di invalidita'. Se la domanda
 di assegno e' stata presentata anteriormente alla data di entrata  in
 vigore  del  decreto ministeriale, la ratio sistematica vuole che sia
 applicata la regola (piu' favorevole) dell'art. 13  della  legge  del
 1971 quando una diminuzione della capacita' di guadagno in misura non
 inferiore  a  due  terzi  sia  riconosciuta esistente all'epoca della
 domanda  o  comunque  anteriormente  al  12  marzo  1992,  mentre  e'
 irrilevante  che l'accertamento sia intervenuto posteriormente a tale
 data (per un caso che presenta qualche analogia cfr. sent. n. 270 del
 1994).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   9,   comma
 secondo,  del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione
 delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei
 benefici  previsti  dalla  legislazione  vigente  per   le   medesime
 categorie,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma primo, della legge 26
 luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che  restino
 salvi  anche  i  diritti  dei cittadini per i quali il riconoscimento
 dell'esistenza  dei  requisiti  sanitari  all'epoca  della   domanda,
 presentata  anteriormente  alla  data  di  cui  al  comma  primo, sia
 intervenuto,  da   parte   della   competente   commissione   medica,
 posteriormente a tale data.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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