N. 346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 1995
N. 346 Ordinanza emessa il 31 marzo 1995 dal pretore di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere nel procedimento penale a carico di Borzi Giuseppe Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi senza autorizzazione in pubbliche fognature e superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Possibilita' di sanatoria per il passato e mutamento del regime sanzionatorio per il futuro per la prima ipotesi - Depenalizzazione per la seconda - Irragionevolezza - Lamentata disparita' di trattamento tra chi ha commesso il reato sotto la vigenza della vecchia normativa e chi lo commette in epoca successiva - Nocumento degli interessi protetti dalla normativa a tutela dell'inquinamento idrico - Lesione del principio di certezza del diritto in materia penale. (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, 7, secondo e terzo comma). (Cost., artt. 3, 9, 25 e 32).(GU n.25 del 14-6-1995 )
IL PRETORE Nel procedimento penale n. 1018/95 R.G. a carico di Borzi Giuseppe, imputato, nella sua qualita' di sindaco del comune di Canneto s/Oglio, del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per scarico senza autorizzazione e con superamento dei limiti tabellari dalla pubblica fognatura commesso in data 15 maggio 1993, ritiene di sollevale d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, secondo e terzo comma, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, per violazione degli artt. 3, 9, 25 e 32 della Costituzione. La questione appare rilevante ai fini della decisione in quanto incide direttamente sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto. Osserva infatti il pretore: che l'art. 6, secondo comma, del d-.l. n. 79/1995 sembra non piu' prevedere come reato l'ipotesi dello scarico delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15 della legge n. 319/1976, aggiunto dallo stesso art. 6 al comma primo (regime autorizzatorio definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 e conformandosi alla direttiva CEE n. 91/271 del 21 maggio 1991), poiche' prevede per tale ipotesi la mera sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni; che il successivo art. 7 del citato decreto introduce la possibilita' di sanatoria anche per gli scarichi delle pubbliche fognature "in esercizio" alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, prevedendo, nel caso di pagamento di un'oblazione e di rilascio della autorizzazione, l'estinzione dei reati previsti dall'art. 21, primo e secondo comma; che nella struttura oggettiva della norma e' ravvisabile una palese contraddizione in quanto non si puo' sanare e dunque estinguere un reato che non e' piu' tale: la "sanatoria" presuppone che un fatto continui ad essere considerato reato, mentre la "depenalizzazione" esclude la sussistenza stessa del reato, quale che sia l'epoca in cui il reato e' stato commesso; che ove si interpretasse la norma nel senso che la depenalizzazione opera solo per gli scarichi "nuovi", quindi non "in essere" alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vi sarebbe un evidente contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza posto che sarebbe ingiustificata la disparita' di trattamento tra chi ha commesso il fatto sotto la vigenza della vecchia normativa (costretto ad adire la sanatoria per evitare la sanzione penale) e chi lo commette in epoca successiva allorche' esso non costituisce piu' reato; che, pertanto, la norma puo' essere interpretata solo nel senso che essa trova applicazione anche ai fatti pregressi, depenalizzandoli(art. 2 c.p.), nel qual caso mai opererebbe la "sanatoria" prevista dall'art. 7 del decreto, con evidente travisamento delle finalita' del provvedimento stesso ("sanare" col rilascio dell'autorizzazione tutte le situazioni gia' costituenti reato); che, comunque, la procedura di sanatoria non prevede la possibilita' di sospensione dei procedimenti penali in corso durante la pendenza del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda, con grave nocumento agli interessi protetti dalla normativa a tutela dall'inquinamento idrico (artt. 9 e 32 Cost.) posto che l'eventuale rinvio del procedimento penale al fine di consentire il decorso del predetto termine (peraltro piu' volte prorogato in conseguenza dell'ormai continua reiterazione del decreto-legge) non sospende il termine di prescrizione dei reati, con conseguente estinzione degli stessi per mera impossibilita' di celebrare i processi penali; che, viceversa, e' chiara l'intenzione del legislatore di conservare il reato di scarico senza autorizzazione anche nel caso delle pubbliche fognature, come emerge dalla premessa "fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma" inserita al terzo comma dell'art. 21, della legge n. 319/1976 (come modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge), ove si fa espresso riferimento al regime autorizzatorio definito, anche per gli scarichi delle pubbliche fognature, dalle regioni ex art. 14, della legge n. 319/1976 (come sostituito dall'art. 1 del decreto), con conseguente e palese difetto di coordinamento; che ritenendo sottratti in via permanente alla disciplina generale dell'art. 21 sulle autorizzazioni gli scarichi civili e da pubblica fognatura, le sanzioni penali resterebbero in vigore solo per gli scarichi produttivi ma in tal caso non si comprende la necessita' di concedere una sanatoria per il passato anche per tali tipi di scarichi, come espressamente si ricava dal tenore letterale del comma terzo dell'art. 7 del d.-l. n. 79/1995 (insediamenti "abitativi"); che, in conclusione, il decreto-legge in esame sembra ispirato ad un principio di irragionevolezza per quanto attiene al sistema di sanatoria introdotto per l'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976, con violazione altresi' del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento senza valide giustificazioni riferite alla diversita' delle situazioni di fatto disciplinate.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 9, 25 e 32 della Costituzione, degli artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, secondo e terzo comma, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 1995 Il pretore: BORTOLATO 95C0698