N. 346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 1995

                                N. 346
 Ordinanza  emessa  il  31  marzo 1995 dal pretore di Mantova, sezione
 distaccata di Castiglione delle Stiviere nel  procedimento  penale  a
 carico di Borzi Giuseppe
 Ambiente   (tutela   dell')   -   Inquinamento   -   Scarichi   senza
 autorizzazione  in  pubbliche  fognature  e  superamento  dei  limiti
 tabellari   previsti  dalla  legge  n.  319/1976  -  Possibilita'  di
 sanatoria per il passato e mutamento del regime sanzionatorio per  il
 futuro  per  la  prima  ipotesi  -  Depenalizzazione per la seconda -
 Irragionevolezza - Lamentata disparita' di  trattamento  tra  chi  ha
 commesso  il  reato sotto la vigenza della vecchia normativa e chi lo
 commette in epoca successiva -  Nocumento  degli  interessi  protetti
 dalla  normativa  a  tutela  dell'inquinamento  idrico  - Lesione del
 principio di certezza del diritto in materia penale.
 (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3, primo comma, 6, secondo  comma,
 7, secondo e terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 9, 25 e 32).
(GU n.25 del 14-6-1995 )
                              IL PRETORE
    Nel  procedimento  penale  n.  1018/95  R.G.  a  carico  di  Borzi
 Giuseppe, imputato, nella sua  qualita'  di  sindaco  del  comune  di
 Canneto  s/Oglio,  del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma,
 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per scarico senza  autorizzazione
 e  con  superamento  dei  limiti  tabellari  dalla pubblica fognatura
 commesso in data 15 maggio 1993, ritiene di  sollevale  d'ufficio  la
 questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma,
 6, secondo comma, e 7, secondo e terzo comma,  del  decreto-legge  17
 marzo  1995,  n.  79,  per violazione degli artt. 3, 9, 25 e 32 della
 Costituzione.
    La questione appare rilevante ai fini della  decisione  in  quanto
 incide direttamente sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso
 concreto.
    Osserva infatti il pretore:
      che  l'art.  6,  secondo  comma, del d-.l. n. 79/1995 sembra non
 piu' prevedere come reato l'ipotesi  dello  scarico  delle  pubbliche
 fognature,  servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza
 l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15 della legge
 n. 319/1976, aggiunto dallo stesso art.  6  al  comma  primo  (regime
 autorizzatorio definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di
 cui  all'art.  14 e conformandosi alla direttiva CEE n. 91/271 del 21
 maggio 1991), poiche' prevede  per  tale  ipotesi  la  mera  sanzione
 amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni;
      che  il  successivo  art.  7  del  citato  decreto  introduce la
 possibilita' di sanatoria anche  per  gli  scarichi  delle  pubbliche
 fognature  "in  esercizio" alla data di entrata in vigore della legge
 di conversione del decreto-legge medesimo, prevedendo,  nel  caso  di
 pagamento   di  un'oblazione  e  di  rilascio  della  autorizzazione,
 l'estinzione dei reati previsti dall'art. 21, primo e secondo comma;
      che nella struttura oggettiva della  norma  e'  ravvisabile  una
 palese   contraddizione  in  quanto  non  si  puo'  sanare  e  dunque
 estinguere un reato che non e' piu' tale: la  "sanatoria"  presuppone
 che  un  fatto  continui  ad  essere  considerato  reato,  mentre  la
 "depenalizzazione" esclude la sussistenza stessa del reato, quale che
 sia l'epoca in cui il reato e' stato commesso;
      che  ove  si  interpretasse  la   norma   nel   senso   che   la
 depenalizzazione  opera solo per gli scarichi "nuovi", quindi non "in
 essere" alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vi
 sarebbe un evidente contrasto  con  il  principio  costituzionale  di
 uguaglianza   posto  che  sarebbe  ingiustificata  la  disparita'  di
 trattamento tra chi ha commesso  il  fatto  sotto  la  vigenza  della
 vecchia  normativa  (costretto  ad  adire la sanatoria per evitare la
 sanzione penale) e chi lo commette in epoca successiva allorche' esso
 non costituisce piu' reato;
      che, pertanto, la norma puo' essere interpretata solo nel  senso
 che    essa    trova   applicazione   anche   ai   fatti   pregressi,
 depenalizzandoli(art. 2  c.p.),  nel  qual  caso  mai  opererebbe  la
 "sanatoria"   prevista   dall'art.   7   del  decreto,  con  evidente
 travisamento delle finalita' del provvedimento stesso  ("sanare"  col
 rilascio  dell'autorizzazione  tutte  le  situazioni gia' costituenti
 reato);
      che,  comunque,  la  procedura  di  sanatoria  non  prevede   la
 possibilita'  di sospensione dei procedimenti penali in corso durante
 la pendenza del termine di novanta giorni per la presentazione  della
 domanda,  con grave nocumento agli interessi protetti dalla normativa
 a tutela dall'inquinamento idrico (artt. 9  e  32  Cost.)  posto  che
 l'eventuale  rinvio  del procedimento penale al fine di consentire il
 decorso del  predetto  termine  (peraltro  piu'  volte  prorogato  in
 conseguenza  dell'ormai  continua reiterazione del decreto-legge) non
 sospende il  termine  di  prescrizione  dei  reati,  con  conseguente
 estinzione  degli  stessi  per  mera  impossibilita'  di  celebrare i
 processi penali;
      che,  viceversa,  e'  chiara  l'intenzione  del  legislatore  di
 conservare  il  reato  di scarico senza autorizzazione anche nel caso
 delle pubbliche fognature, come emerge dalla premessa "fatte salve le
 disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma"  inserita  al
 terzo  comma  dell'art.  21, della legge n. 319/1976 (come modificato
 dall'art. 3 del citato decreto-legge), ove si fa espresso riferimento
 al regime autorizzatorio  definito,  anche  per  gli  scarichi  delle
 pubbliche  fognature,  dalle  regioni  ex  art.  14,  della  legge n.
 319/1976 (come sostituito dall'art. 1 del decreto), con conseguente e
 palese difetto di coordinamento;
      che  ritenendo  sottratti  in  via  permanente  alla  disciplina
 generale  dell'art.  21 sulle autorizzazioni gli scarichi civili e da
 pubblica fognatura, le sanzioni penali resterebbero  in  vigore  solo
 per  gli  scarichi  produttivi  ma  in  tal  caso non si comprende la
 necessita' di concedere una sanatoria per il passato anche  per  tali
 tipi  di  scarichi, come espressamente si ricava dal tenore letterale
 del  comma  terzo  dell'art.  7  del  d.-l.  n. 79/1995 (insediamenti
 "abitativi");
      che, in conclusione, il decreto-legge in esame  sembra  ispirato
 ad  un principio di irragionevolezza per quanto attiene al sistema di
 sanatoria introdotto per l'art.  21,  primo  comma,  della  legge  n.
 319/1976,  con  violazione  altresi'  del principio di uguaglianza ex
 art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento senza  valide
 giustificazioni  riferite  alla  diversita' delle situazioni di fatto
 disciplinate.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e  ss.  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione di  illegittimita'  costituzionale,  per  violazione  degli
 artt.  3,  9, 25 e 32 della Costituzione, degli artt. 3, primo comma,
 6, secondo comma, e 7, secondo e terzo comma,  del  decreto-legge  17
 marzo 1995, n. 79;
    Sospende  il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a  cura  della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente  della  Camera  dei  Deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
      Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 1995
                         Il pretore: BORTOLATO
 
 95C0698