N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1995
N. 349 Ordinanza emessa il 27 febbraio 1995 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre nel procedimento penale a carico di Berenato Francesco Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto - Improcedibilita' (o improseguibilita') dell'azione penale a seguito del pagamento del capitale, degli accessori e del risarcimento del danno - Lamentata subordinazione dell'azione penale alla discrezionalita' dell'autore del reato - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad altre ipotesi delittuose anche piu' lievi - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.25 del 14-6-1995 )
IL PRETORE Ritiene rilevante al fine della presente decisione la soluzione del problema di costituzionalita' dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 per i motivi che di seguito vengono dedotti. L'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 ha introdotto nel sistema processuale una condizione di procedibilita' o proseguibilita' dell'azione penale ispirata da ragioni preminentemente pratiche e deflattive del carico giudiziario connesso con il fenomeno dell'emissione dell'assegno senza provvista. Osserva questo giudice che la realizzazione di siffatta condizione di procedibilita' e' rimessa all'esclusiva volonta' di colui che l'illecito ha realizzato, essendo egli assolutamente libero di porre in essere o meno il meccanismo previsto dall'art. 8 citato, influendo cosi' direttamente sulla nascita o meno di un procedimento penale a proprio carico. Dubita questo giudicante della legittimita' costituzionale di tale norma la quale oltre a porsi in contrasto con il generalissimo principio di ragionevolezza (non essendo certo logicamente condivisibile l'ipotesi che l'autore di un reato possa decidere lui stesso della propria perseguibilita') viola l'art. 112 della Costituzione comprimendo in capo al p.m. l'obbligo di esercizio dell'azione penale. La norma processuale dell'art. 50 del c.p.p., emanazione diretta del principio costituzionale suddetto, prevede poi che l'esercizio ufficioso dell' azione penale possa essere limitato solo dalla necessita' della presentazione della querela, dell'istanza o dell'autorizzazione a procedere. Vi sono inoltre ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento riservata, oggi, nel sistema, a chi, compiuto un reato, provveda alla restituzione e/o al risarcimento del danno. Solo la legge 15 dicembre 1990 n. 386, all'art. 8 citato, prevede quale causa di esclusione della perseguibilita' del reato il risarcimento del danno, ancorche' parziale e solo legalmente determinato, mentre invece tale operoso comportamento in altre ipotesi delittuose (anche piu' lievi di quella in esame) viene assunto quale mero elemento circostanziale di attenuazione della pena.
P. Q. M. Rilevato il contrasto dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 336 con gli artt. 3 e 112 della Costituzione e ritenuto rilevante ai fini della presente decisione il giudizio della Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio; Dispone che la presente ordinanza venga comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. Mestre, addi' 27 febbraio 1995 Il vice pretore onorario: BORTOLATO Il collaboratore di cancelleria: DE SANCTIS 95C0701