N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1995

                                N. 349
 Ordinanza emessa il 27 febbraio 1995 dal pretore di Venezia,  sezione
 distaccata  di  Mestre  nel  procedimento penale a carico di Berenato
 Francesco
 Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto  -  Improcedibilita'
 (o  improseguibilita') dell'azione penale a seguito del pagamento del
 capitale, degli accessori e del risarcimento del  danno  -  Lamentata
 subordinazione  dell'azione  penale alla discrezionalita' dell'autore
 del reato - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto  ad
 altre  ipotesi delittuose anche piu' lievi - Lesione del principio di
 obbligatorieta' dell'azione penale.
 (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.25 del 14-6-1995 )
                              IL PRETORE
    Ritiene rilevante al fine della presente  decisione  la  soluzione
 del problema di costituzionalita' dell'art. 8 della legge 15 dicembre
 1990 per i motivi che di seguito vengono dedotti.
    L'art.  8  della  legge  15 dicembre 1990 n. 386 ha introdotto nel
 sistema   processuale   una   condizione    di    procedibilita'    o
 proseguibilita'    dell'azione    penale    ispirata    da    ragioni
 preminentemente pratiche e deflattive del carico giudiziario connesso
 con il fenomeno dell'emissione dell'assegno senza provvista.
    Osserva questo giudice che la realizzazione di siffatta condizione
 di procedibilita' e' rimessa  all'esclusiva  volonta'  di  colui  che
 l'illecito  ha realizzato, essendo egli assolutamente libero di porre
 in essere o meno il meccanismo previsto dall'art. 8 citato, influendo
 cosi' direttamente sulla nascita o meno di un procedimento  penale  a
 proprio carico.
    Dubita questo giudicante della legittimita' costituzionale di tale
 norma  la  quale  oltre  a  porsi  in  contrasto con il generalissimo
 principio  di   ragionevolezza   (non   essendo   certo   logicamente
 condivisibile  l'ipotesi  che l'autore di un reato possa decidere lui
 stesso  della  propria  perseguibilita')  viola  l'art.   112   della
 Costituzione  comprimendo  in  capo  al  p.m.  l'obbligo di esercizio
 dell'azione penale.
    La norma processuale dell'art. 50 del c.p.p.,  emanazione  diretta
 del  principio  costituzionale  suddetto, prevede poi che l'esercizio
 ufficioso dell'  azione  penale  possa  essere  limitato  solo  dalla
 necessita'   della   presentazione   della  querela,  dell'istanza  o
 dell'autorizzazione a procedere.
    Vi   sono   inoltre  ragioni  di  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione  sotto  il  profilo  della  disparita'  di   trattamento
 riservata, oggi, nel sistema, a chi, compiuto un reato, provveda alla
 restituzione e/o al risarcimento del danno.
    Solo  la legge 15 dicembre 1990 n. 386, all'art. 8 citato, prevede
 quale  causa  di  esclusione  della  perseguibilita'  del  reato   il
 risarcimento   del   danno,  ancorche'  parziale  e  solo  legalmente
 determinato,  mentre  invece  tale  operoso  comportamento  in  altre
 ipotesi  delittuose  (anche  piu'  lievi  di  quella  in esame) viene
 assunto quale mero  elemento  circostanziale  di  attenuazione  della
 pena.
                               P. Q. M.
    Rilevato  il contrasto dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n.
 336 con gli artt. 3 e 112 della Costituzione e ritenuto rilevante  ai
 fini della presente decisione il giudizio della Corte costituzionale;
    Sospende il presente procedimento;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il
 giudizio;
    Dispone che la presente ordinanza venga comunicata alla Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica
 e al Presidente della Camera dei Deputati.
      Mestre, addi' 27 febbraio 1995
                  Il vice pretore onorario: BORTOLATO
                           Il collaboratore di cancelleria: DE SANCTIS
 95C0701