N. 221 ORDINANZA 29 maggio - 1 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Esecuzione forzata  -  Pensioni  e  indennita'  integrativa  speciale
 corrisposte dallo Stato - Pignorabilita' e sequestrabilita' fino alla
 concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti degli
 ex  dipendenti  dello  Stato - Omessa previsione - Questione identica
 gia' dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n.
 447/1994 - Discrezionalita' legislativa in merito  a  una  disciplina
 differenziata della materia - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R.  5  gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3; legge 27
 maggio 1959, n. 324, art. 2, terzo comma, lettera  c)).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico
 delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e  la  cessione
 degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei dipendenti dalle pubbliche
 Amministrazioni) e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge n.
 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale  statale
 in  attivita'  ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 22
 febbraio 1994 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente
 tra Pisacane Giovanni e la s.p.a. Banca Vallone, iscritta al  n.  756
 del  registro  ordinanze  1994  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  aprile  1995  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 22 febbraio 1994 il Tribunale di
 Lecce ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R.
 5  gennaio  1950,  n.  180,  nella  parte  in  cui  non  prevede   la
 pignorabilita' e la sequestrabilita' delle pensioni corrisposte dallo
 Stato,  fino  alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato
 nei confronti degli ex dipendenti dello Stato, nonche'  dell'art.  2,
 terzo  comma,  lett.  c),  della  legge 27 maggio 1959, n. 324, nella
 parte in  cui  non  prevede  la  pignorabilita',  sequestrabilita'  e
 cedibilita'  dell'indennita'  integrativa speciale istituita al primo
 comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni  credito  vantato
 verso i medesimi ex dipendenti dello Stato;
      che,  nelle norme denunciate, il Tribunale remittente - premesso
 che il trattamento economico che lo Stato eroga agli ex dipendenti in
 quiescenza  non  e'  piu'  fissato  in  funzione  dei  soli   bisogni
 essenziali   dei  lavoratori,  bensi'  correlato  al  grado  ed  alla
 retribuzione percepita  nel  momento  del  collocamento  a  riposo  -
 ravvisa  una ingiustificata disparita' di trattamento, in ordine alla
 pignorabilita' delle pensioni e delle relative indennita' integrative
 speciali,  in  raffronto   al   diverso   regime   vigente   per   la
 pignorabilita' delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in
 costanza di rapporto.
    Considerato  che,  con  ordinanza n. 447 del 1994, questa Corte ha
 gia' esaminato questione identica, sollevata dal medesimo  giudice  a
 quo, dichiarandola manifestamente infondata;
      che in detta decisione (richiamando anche la precedente sentenza
 n.  55  del  1991) si e' precisato come non sia, in se', censurabile,
 sotto il profilo  del  principio  di  eguaglianza,  la  facolta'  del
 legislatore  di  disciplinare  in  maniera differenziata l'intervento
 degli strumenti di  esecuzione  civile  sulle  retribuzioni  e  sulle
 pensioni,  in  quanto  la  differenza  di  regime  trova  pur  sempre
 fondamento nella intrinseca diversita' di due  situazioni  giuridiche
 che rispondono a principi e finalita' diversi, quali quelli espressi,
 rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione;
      che  tali  conclusioni  vanno  pienamente riconfermate, anche in
 relazione alla pignorabilita'  dell'indennita'  integrativa  speciale
 prevista  dall'art.  2  della  legge  27 maggio 1959, n. 324, che, in
 quanto componente necessaria del  trattamento  pensionistico,  assume
 anch'essa, evidentemente, funzione previdenziale;
      che,    pertanto,   la   sollevata   questione   va   dichiarata
 manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del  d.P.R.  5  gennaio
 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
 sequestro,  il  pignoramento  e  la cessione degli stipendi, salari e
 pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art.
 2, terzo comma,  lett.  c),  della  legge  27  maggio  1959,  n.  324
 (Miglioramenti  economici  al  personale  statale  in attivita' ed in
 quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0709