N. 224 ORDINANZA 29 maggio - 1 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Fallimento  -  Fallimento successivo ad amministrazione controllata -
 Esperibilita' dell'azione revocatoria -  Decorrenza  del  periodo  di
 revocabilita'  degli atti, compiuti dal fallito, a ritroso dalla data
 di  ammissione  alla  procedura  minore  -  Identica  questione  gia'
 dichiarata  non  fondata  dalla  Corte  con  sentenza  n.  110/1995 -
 Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 41).
 
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  67  del  regio
 decreto  del  16  marzo  1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
 concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
 liquidazione  coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il
 6  ottobre  1994  dal  Tribunale  di  Milano  nel procedimento civile
 vertente tra  Fallimento  S.p.A.  Codelfa  e  S.r.l.  Boccaleone  167
 iscritta  al  n.  93  del  registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  9,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  15  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 6 ottobre 1994, il Tribunale di
 Milano ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  24  e  41  della
 Costituzione,  questione incidentale di legittimita' dell'art. 67 del
 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge Fallimentare), nella parte  in  cui
 ai  fini  dell'esperibilita'  dell'azione  revocatoria  nel  caso  di
 fallimento successivo ad amministrazione controllata, fa decorrere il
 periodo di revocabilita' degli atti compiuti dal  fallito  a  ritroso
 dalla data di ammissione alla procedura minore in luogo che da quella
 di dichiarazione del fallimento.
    Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice
 a  quo,  e' stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte
 n. 110 del 1995;
      che, non essendo stati addotti motivi o profili  ulteriori,  che
 possano  giustificare una diversa decisione, la questione deve essere
 ora dichiarata manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   67  del  r.d.  16  marzo  1942,  n.  267
 (Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
 dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
 amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della
 Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0712