N. 353 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 1994- 22 maggio 1995
N. 353 Ordinanza emessa il 15 settembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 maggio 1995) dal pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Barresi Giuseppe ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altra Impiego pubblico - Ente Ferrovie dello Stato - Computo dell'indennita' integrativa nella determinazione della indennita' premio di fine servizio - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa - Limitazione dell'indipendenza dei giudici. Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparita' di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, e 4). (Cost., artt. 3, 36, 38, 102 e 108).(GU n.25 del 14-6-1995 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza a scioglimento della riserva espressa in data 19 luglio 1994, tra Barresi Giuseppe + altri con l'avv. Giuseppe Marino, contro l'Ente Ferrovie dello Stato, oggi Societa' di trasporti e servizi p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, autorizzato con delibera dell'amministratore straordinario n. 22/1992 del 17 dicembre 1992 elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'avv. Diego Argento che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta e contro l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, nei cui uffici e', ope legis, domiciliata; Letti gli atti, richiamate per quanto di seguito non riportate le allegazioni e deduzioni di cui agli atti di parte ed al verbale di udienza; RILEVATO IN FATTO Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 29 ottobre 1993, 10 novembre 1993 e 27 gennaio 1994, i ricorrenti Barresi Giuseppe, Martino Giusepppe, Carbone Carmelo, Milia Rocco, La Porta Antonino, Cina' Antonino, Calabrese Luigi, La Barbera Angelo, Maida Michele, Morreale Vincenzo, Polizzi Bonaventura, Schembri Luigi, Spano' Giuseppe, Ventura Pietro, Urso Calogera, Urso Maddalena, Bellone Alfonso, Boccadutri Salvatore, Bugia Michele, Carcione Silvano, Dragna Francesco, Lunetta Salvatore, La Placa Luciano, La Greca Arcangelo, La Porta Stefano, Giadone Giuseppe, Giambra Biagio, Pintacorona Luciano, Guarneri Umberto, Longo Gaetano, Cacciato Calogero, Meli Giovanni, Terrasi Vincenzo, Turturici Armando, Castellana Francesco, Madonia Francesco, Di Gloria Calogero, Curtopelle Gioacchino, Terrasi Giuseppe, Lo Presti Giuseppe, Ferlisi Francesco, Di Maria Pietra, Cottitto Rosario, Urso Rosa, Urso Vincenza, Caramazza Carmelo, Giali' Santo, Armenio Umberto, Mazzola Giuseppe, Lamendola Salvatore, esponevano di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente FF.SS. fino al 29 maggio 1987, data di collocamento in riposo; di aver ricevuto una certa somma dall'OPAFS a titolo di indennita' premio di fine servizio; di vantare diritto ad una somma superiore a quella corrisposta, dal momento che il computo della stessa dovrebbe essere calcolata sulla base dell'ultima retribuzione comprensiva dell'indennita' integrativa, calcolata per intero e non in misura ridotta, come determinata dall'OPAFS. Costituitosi ritualmente l'Ente FF.SS. e l'OPAFS, in persone dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, contestavano in radice le avverse pretese, chiedendone l'integrale rigetto. All'udienza di comparizione, dopo essere stata disposta la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il difensore dei ricorrenti sollevava eccezione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e della norma di cui all'art. 4 stessa legge, per contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 104 e 108 della Costituzione. Il pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, emette la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Infatti, sotto il profilo della rilevanza della questione, basti osservare che l'art. 4 della legge n. 87/1994 prevede esplicitamente l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese processuali tra le parti, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge citata, aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, con inclusione dell'indennita' integrativa speciale. Di conseguenza, la norma de qua opera immediatamente nel presente giudizio, producendo sia effetti di natura processuale (automatica declaratoria di estinzione) che sostanziali (regolamento delle spese). La valutazione sulla rilevanza importa la conclusione che il procedimento non puo' essere deciso indipendentemente dalla decisione sulla questione di legittimita' costituzionale. Alla stessa stregua, la questione appare non manifestamente infondata, nella misura in cui, a norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, il solo dubbio di incostituzionalita' impone al Giudice di provocare l'intervento della Corte. Infatti, la norma de qua incide direttamente sul concreto esercizio della potesta' giurisdizionale, sottraendo alla valutazione del giudice ogni aspetto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e cio' in aperto contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 108 Cost., nella misura in cui queste disposizioni garantiscono la potesta' valutativa dell'organo giudicante nel momento dell'attuazione della legge nel caso concreto. Nello stesso senso, deve ritenersi rilevante la questione dell'eventuale illegittimita' dell'art. 2 della legge n. 87/1994, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Quest'ultima disposizione prevede che le somme dovute a norma della legge medesima, non danno luogo alla corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria. La questione appare non manifestamente infondata ove si rilevi che le clausole di realita' sono poste a tutela del principio di equa e sufficiente retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione; e cio' sia nel caso che si riconosca natura di retribuzione differita al TFR, o indennita' di buonuscita, sia nel caso voglia riconoscersi all'indennita' integrativa speciale natura previdenziale, avendo la funzione di completare un reddito che, con il collocamento a riposo, si ridotto, poiche' la rivalutazione di cui all'art. 429 del c.p.c., in quanto attuazione dell'art. 36 della Costituzione, si estende anche ai crediti previdenziali. Ne emerge, altresi', l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost. nella misura in cui l'applicazione della norma de qua comporta l'evidente disparita' di trattamento tra collocati a riposo negli anni passati e quelli collocati nell'anno corrente. Si ritiene, pertanto, che le sollevate eccezioni siano rilevanti ai fini della definizione del procedimento n. 2064/93 nonche' non manifestamente infondate.
P. Q. M. Visto l'art. 24 della legge n. 53/1987, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e dell'art. 4 della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 102 e 108 della Costituzione; Sospende il processo ed ordina che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso: 1) la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; 2) la comunicazione della presente al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Caltanissetta, addi' 15 settembre 1994 Il pretore: COSSIA 95C0718