N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 1993
N. 355 Ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Poli Gio Batta Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Costruzioni abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 - Estinzione del reato dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Mancata estensione del beneficio in caso di demolizione spontanea del manufatto abusivo - Disparita' di trattamento rispetto a colui che non abbia provveduto a demolire nella prospettiva di usufruire di provvedimenti legislativi sananti, nonche' rispetto al condono del 1985 che previde la non perseguibilita' nella sopra descritta fattispecie. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 14-6-1995 )
IL PRETORE O S S E R V A: Poli Gio Batta e' stato tratto a giudizio avanti a questo pretore per rispondere del reato di cui all'art. 20, lett. b) della legge n. 47/1985 per aver edificato un fabbricato ad uso garage senza la prescritta concessione urbanistico-edilizia. Nelle more del procedimento e' entrata in vigore, successivamente ai dd.-ll. nn. 468, 551 e 649 del '94, la legge 23 dicembre 1994, n. 724 la quale, all'art. 39, come integrato dall'art. 14 del d.-l. n. 41/1995, ha introdotto la possibilita' di sanatoria edilizia (con termine ultimo per la presentazione della domanda sino al 31 marzo 1995) relativamente alle opere ultimate entro il 31 dicembre 1993 che non abbiano comportato, tra l'altro, nuove costruzioni superiori ai 750 mc per singola richiesta di concessione in sanatoria. Nella fattispecie all'esame di questo pretore il manufatto realizzato dall'imputato e' stato posto in essere nel dicembre del '92 e si e' mantenuto, quanto alla complessiva cubatura, entro i limiti suddetti ben potendo quindi, in astratto, ricadere nella disciplina dettata dalla legge n. 724/1994. Tuttavia, come risultato dalla istruzione dibattimentale, il manufatto stesso e' stato spontaneamente demolito dall'imputato, ancora prima di ogni provvedimento in proposito dell'autorita' comunale, anteriormente all'ottobre '93 (v. testimonianza tecnico comunale di Conco e missiva in atti proveniente dall'imputato in data 28 settembre 1993) con conseguente impossibilita' di richiedere ed ottenere la concessione in sanatoria, evidentemente concepibile unicamente con riferimento ad opere di fatto esistenti. A tal proposito va tuttavia osservato come una tale impossibilita' di applicazione del cosiddetto condono non possa non determinare un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla condotta di colui che, avendo edificato in assenza di concessione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 39 della legge citata, per il solo fatto di non avere provveduto ad eliminare il manufatto abusivo, puo' richiedere ed ottenere la concessione in sanatoria di cui ai capi IV e V della legge n. 47/1985 come richiamati dall'art. 39 cit. cosi' godendo della causa estintiva del reato prevista dall'art. 38 comma secondo, della legge n. 47/1985; del tutto irragionevole appare infatti che colui il quale, spontaneamente, abbia provveduto, come nella specie, ad eliminare in toto le conseguenze del reato, evitando tra l'altro all'amministrazione la necessita' di far fronte alle incombenze conseguenti alla domanda in sanatoria, non possa usufruire di causa estintiva del reato a differenza di colui il quale, come gia' detto, senza avere provveduto a demolire alcunche', nella plausibile prospettiva di poter successivamente fruire di provvedimenti legislativi sananti, possa, tra l'altro per effetto parodossale della propria inerzia, godere della causa estintiva del reato specificamente prevista dal citato art. 38. A riprova di cio', del resto, va sottolineato che, gia' successivamente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985, il legislatore, evidentemente nella ragionevole prospettiva di evitare di trattare diversamente situazioni tra loro analoghe ebbe a prevedere espressamente all'art. 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985 n. 146 convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298, la non perseguibilita' in qualunque sede di coloro che avessero demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge medesima. Tale previsione, al contrario, non risulta introdotta dalla legge n. 724/1994; appare pertanto non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 39 delal legge n. 724/1994 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la non perseguibilita' in sede penale di coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data del 31 marzo 1995, termine ultimo consentito per presentare domanda di concessione in sanatoria. Dalle considerazioni sopra esposte deriva infine che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724/1994 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la non perseguibilita' in sede penale di coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data del 31 marzo 1995; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, 12 aprile 1995 Il pretore: ANDREAZZA 95C0720