N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 1993

                                N. 355
 Ordinanza  emessa il 12 aprile 1995 dal pretore di Bassano del Grappa
 nel procedimento penale a carico di Poli Gio Batta
 Edilizia e urbanistica  -  Condono  edilizio  -  Costruzioni  abusive
 ultimate  entro  il  31  dicembre  1993  -  Estinzione del reato dopo
 l'avvenuto  pagamento  dell'oblazione  -   Mancata   estensione   del
 beneficio  in  caso  di demolizione spontanea del manufatto abusivo -
 Disparita' di trattamento rispetto a colui che non abbia provveduto a
 demolire nella prospettiva di usufruire di provvedimenti  legislativi
 sananti,  nonche'  rispetto  al  condono  del 1985 che previde la non
 perseguibilita' nella sopra descritta fattispecie.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).
 (Cost., art. 3).
(GU n.25 del 14-6-1995 )
                              IL PRETORE
                            O S S E R V A:
    Poli Gio Batta e' stato tratto a giudizio avanti a questo  pretore
 per  rispondere del reato di cui all'art. 20, lett. b) della legge n.
 47/1985 per aver edificato un  fabbricato  ad  uso  garage  senza  la
 prescritta concessione urbanistico-edilizia.
    Nelle  more del procedimento e' entrata in vigore, successivamente
 ai dd.-ll. nn. 468, 551 e 649 del '94, la legge 23 dicembre 1994,  n.
 724  la  quale, all'art. 39, come integrato dall'art. 14 del d.-l. n.
 41/1995, ha introdotto la possibilita'  di  sanatoria  edilizia  (con
 termine  ultimo  per  la presentazione della domanda sino al 31 marzo
 1995) relativamente alle opere ultimate entro il 31 dicembre 1993 che
 non abbiano comportato, tra l'altro, nuove costruzioni  superiori  ai
 750 mc per singola richiesta di concessione in sanatoria.
    Nella   fattispecie  all'esame  di  questo  pretore  il  manufatto
 realizzato dall'imputato e' stato posto in essere  nel  dicembre  del
 '92  e  si  e'  mantenuto,  quanto alla complessiva cubatura, entro i
 limiti suddetti ben  potendo  quindi,  in  astratto,  ricadere  nella
 disciplina  dettata dalla legge n. 724/1994. Tuttavia, come risultato
 dalla  istruzione  dibattimentale,  il  manufatto  stesso  e'   stato
 spontaneamente   demolito   dall'imputato,   ancora   prima  di  ogni
 provvedimento in  proposito  dell'autorita'  comunale,  anteriormente
 all'ottobre '93 (v. testimonianza tecnico comunale di Conco e missiva
 in  atti  proveniente  dall'imputato  in  data 28 settembre 1993) con
 conseguente impossibilita' di richiedere ed ottenere  la  concessione
 in sanatoria, evidentemente concepibile unicamente con riferimento ad
 opere di fatto esistenti.
    A tal proposito va tuttavia osservato come una tale impossibilita'
 di  applicazione  del  cosiddetto  condono  non possa non determinare
 un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla condotta di
 colui che, avendo edificato in assenza di concessione e ricorrendo  i
 presupposti  di cui all'art. 39 della legge citata, per il solo fatto
 di non avere provveduto  ad  eliminare  il  manufatto  abusivo,  puo'
 richiedere  ed ottenere la concessione in sanatoria di cui ai capi IV
 e V della legge n. 47/1985 come richiamati dall'art.  39  cit.  cosi'
 godendo  della  causa estintiva del reato prevista dall'art. 38 comma
 secondo, della legge  n.  47/1985;  del  tutto  irragionevole  appare
 infatti  che  colui  il quale, spontaneamente, abbia provveduto, come
 nella specie, ad eliminare in toto le conseguenze del reato, evitando
 tra l'altro all'amministrazione la  necessita'  di  far  fronte  alle
 incombenze conseguenti alla domanda in sanatoria, non possa usufruire
 di  causa  estintiva  del  reato a differenza di colui il quale, come
 gia' detto,  senza  avere  provveduto  a  demolire  alcunche',  nella
 plausibile   prospettiva   di   poter   successivamente   fruire   di
 provvedimenti legislativi sananti, possa,  tra  l'altro  per  effetto
 parodossale  della  propria inerzia, godere della causa estintiva del
 reato specificamente prevista dal citato art. 38.
    A  riprova  di  cio',  del  resto,  va  sottolineato   che,   gia'
 successivamente  all'entrata  in  vigore  della  legge n. 47/1985, il
 legislatore, evidentemente nella ragionevole prospettiva  di  evitare
 di   trattare  diversamente  situazioni  tra  loro  analoghe  ebbe  a
 prevedere espressamente all'art. 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985 n.
 146   convertito   nella   legge  21  giugno  1985  n.  298,  la  non
 perseguibilita' in qualunque sede di coloro che avessero  demolito  o
 eliminato  le  opere abusive entro la data di entrata in vigore della
 legge medesima. Tale previsione, al contrario, non risulta introdotta
 dalla legge n. 724/1994; appare pertanto non manifestamente infondata
 la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  39  delal  legge  n.
 724/1994 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in
 cui  non  prevede la non perseguibilita' in sede penale di coloro che
 abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data  del  31
 marzo  1995,  termine  ultimo  consentito  per  presentare domanda di
 concessione in sanatoria.
    Dalle considerazioni sopra esposte deriva infine che  il  presente
 giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
 della predetta questione.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953  n.  87, dichiara
 rilevante nel presente giudizio e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  della legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge
 n. 724/1994 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in
 cui non prevede la non perseguibilita' in sede penale di  coloro  che
 abbiano  demolito  od eliminato le opere abusive entro la data del 31
 marzo 1995;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 manda  alla  cancelleria  di  notificare  la  presente  ordinanza  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di comunicare la stessa
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bassano del Grappa, 12 aprile 1995
                         Il pretore: ANDREAZZA
 
 95C0720