N. 356 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1995
N. 356 Ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce nei procedimenti civili riuniti vertenti tra s.r.l. Abita.Re ed altra e Comune di Nardo' Esecuzione forzata - Esecuzione mobiliare e/o immobiliare - Opposizione al precetto - Potere del giudice adito di sospendere l'esecuzione, ancorche' non ancora iniziata - Omessa previsione - Compressione del diritto di difesa. (C.P.C., artt. 615, comb. disp., 623 e 624). (Cost., art. 24).(GU n.25 del 14-6-1995 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza 22 marzo 1995; Premesso che, con separati atti di citazione, le cooperative a responsabilita' limitata "Abita.Re" e "Silvana" han proposto rituale opposizione ai precetti, coi quali il comune di Nardo' ha loro ingiunto di pagare le somme indicate nelle convenzioni ex art. 35 della legge n. 865/1971, stipulate l'11 febbraio 1992 innanzi al notaio Bruno Franco; che le due cause sono state riunite; che, con decreto emesso su istanza delle opponenti, la esecutivita' dei titoli azionati dall'ente pubblico e' stata sospesa dapprima fino all'8 marzo 1995, e poi fino al 22 marzo 1995; che deve ora decidersi con ordinanza sulle istanze di sospensione (formulate sia ai sensi degli artt. 615, 623 e 624 del c.p.c., sia ai sensi dell'art. 700 del c.p.c.), essendovi stato ampio contraddittorio scritto tra le parti (cfr. fascicolo di ufficio). O S S E R V A A) Il comune opposto ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e, in subordine, l'incompetenza per materia del Tribunale, essendo competente in unico grado la Corte di appello di Lecce. La prima eccezione non sembra fondata, per le ragioni indicate dalle opponenti a pagg. 3 e 4 della memoria 15 marzo 1995. Siccome non si censurano atti amministrativi o stime di indennita' di espropriazione in quanto tali, bensi' una clausola contrattuale sulla cui base la p.a. intende procedere ad esecuzione (mobiliare e/o immobiliare), non v'e' neppure competenza della Corte di appello. Qualora poi dovesse ritenersi l'invalidita' di taluni atti amministrativi presupposti dalla clausola impugnata, potra' e dovra' procedersi a disapplicazione ex art. 5 L.A.C. Non appare opportuna una piu' ampia disamina di tali questioni, atteso il carattere interlocutorio della presente ordinanza. B) Secondo le opponenti, le convenzioni notarili ex art. 35 della legge n. 865/1971 non sarebbero titoli esecutivi ex art. 474 cpv. n. 3 del c.p.c. Tale motivo, sostanzialmente abbandonato nelle memorie depositate dopo l'atto introduttivo, sembra efficacemente contestato dal comune di Nardo' nei suoi atti difensivi. Anche in questo caso non appare allo stato opportuna una piu' ampia disamina. C) Con le convenzioni dell'11 febbraio 1992, il comune di Nardo' attribui' alle opponenti per novantanove anni il diritto di superficie ex art. 35, comma undicesimo, della legge n. 865/1971 (rectius, ex art. 35, comma quarto, atteso che il comma undicesimo riguarda il diritto di proprieta') su alcune aree con destinazione residenziale, per un corrispettivo predeterminato. Le societa' stipularono a garanzia polizze fideiussorie, impegnandosi a versare separatamente il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In seguito, con atto 7 aprile 1992, la coop. r.l. "Abita.Re" si impegno' a provvedere direttamente all'urbanizzazione primaria. Secondo le due cooperative, l'emanazione dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992 e dell'art. 16 d.lgs. n. 504/1992 comporterebbe la riduzione dei corrispettivi indicati nella convenzione, ancorati ai valori di mercato. Si avrebbe infatti nullita' ex art. 1419 cpv. del c.c. delle relative pattuizioni, sostituite di diritto, ex art. 1339 del c.c., dalla regola di cui all'art. 35, comma ottavo, lett. a) della legge n. 865/1971, secondo cui il corrispettivo della concessione in superficie deve essere "pari al costo di acquisizione delle aree nonche' al costo delle relative opere di urbanizzazione se gia' realizzate". A tali prospettazioni, i Comune ha replicato in vario modo. Prima del giudizio, i consulenti Angione, Greco e Marra, da esso incaricati, hanno sostenuto (30 aprile 1993) l'inapplicabilita' dell'art. 5-bis, per poi smentire il 26 luglio 1993 tale asserzione. In giudizio, l'opposto ha da un lato sostenuto che le convenzioni 11 febbraio 1992, avendo natura contrattuale e quindi, ex art. 1372 del c.c., forza di legge tra le parti, non potevano essere modificate o invalidate da altre leggi (una tesi di incontestabile originalita' ..), dall'altro che le stesse gia' rispettavano sostanzialmente i criteri di cui all'art. 5-bis. Premesso che la questione dell'applicabilita' dell'art. 16 del d.lgs. n. 504/1992 non e' stata approfondita nelle varie memorie scritte, e puo' quindi essere tralasciata in questa fase, le argomentazioni del Comune possono essere esaminate solo dopo una breve analisi dell'art. 35, comma ottavo, lett. a) della legge n. 865/1971 (ma anche l'analisi del comma dodicesimo, applicabile se fosse corretto il richiamo della convenzione al comma undicesimo, porterebbe agli stessi risultati, dato l'analogo tenore delle due norme). Il riferimento della lett. a) del comma ottavo al "costo di acquisizione delle aree" costituisce rinvio ad un dato numerico: la somma in concreto sborsata dall'ente pubblico per espropriare le aree da concedere in superficie ai costruttori. E' di regola necessario, quindi, che l'ente prima proceda all'acquisizione ed al pagamento, e poi alla stipula. Puo' anche verificarsi che, nell'ambito di una procedura particolarmente accelerata ed efficace (e quindi condotta in modo diverso da quella all'esame del tribunale), venga stipulata anticipatamente una convenzione, nella quale il costo di acquisizione sia determinato in via presuntiva, salvo conguaglio (a favore o a carico del superficiario) al momento della ultimazione delle espropriazioni necessarie. In tale secondo caso, tuttavia, la mancata ultimazione delle stesse avra' valore di condizione risolutiva della convenzione. Inoltre il costo presuntivo di acquisizione dovra' essere ancorato all'unico criterio certo, costituito dalla determinazione legale delle indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza. E' pacifico che le procedure di acquisizione delle aree dei privati da pare del comune di Nardo' sono, al momento attuale, ben lontane dell'ultimazione, sicche' il riferimento delle convenzioni 11 febbraio 1992 al prezzo di mercato poteva valere solo come riferimento al criterio piu' accreditato in giurisprudenza prima dell'emanazione dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992. E' giocoforza, quindi, sostituire tale pregresso criterio, in concreto mai divenuto applicabile a causa della mancata acquisizione delle aree private, con quello di cui all'art. 5-bis, che e' il criterio legale oggi vigente. Non si tratta percio', a ben vedere, di sostituzione di diritto ex artt. 1339 e 1419 cpv. del c.c., non potendosi parlare di nullita' della determinazione del prezzo, ma solo di variazione dovuta del parametro presuntivo di riferimento ex art. 35, comma ottavo, lett. a) della legge n. 865/1971. In ogni caso, anche ritenendosi un'ipotesi di sostituzione, le norme imperative emanate dopo la conclusione del contratto produrrebbero nullita' sin dalla loro entrata in vigore (Cass. 4220/57; Cass. 1900/55, secondo la quale "il sopravvenire di una legge statuente prezzi massimi ha per effetto la nullita' del contratto precedentemente concluso per un prezzo superiore". Tali argomentazioni sono in fondo riconosciute dallo stesso opposto, quando afferma (pag. 6 della memoria difensiva 8 marzo 1995) che le somme dovute dalle cooperative "costituiscono la provvista per il pagamento delle indennita' dovute ai soggetti espropriati". E' infatti certo che il comune non liquidera' tali indennita', quando le liquidera', secondo il valore di mercato, ma secondo il piu' favorevole criterio di cui all'art. 5-bis (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta: "Il corrispettivo che il comune sta erogando alle ditte espropriate in applicazione dell'art. 5-bis citato da controparte .."). Quando poi sostiene, con significativa genericita', che tale corrispettivo, "maggiorato dell'indennita' di occupazione annua pure dovuta ai soggetti espropriati, e' pressocche' pari al prezzo di cessione delle aree indicate nelle convenzioni" (cfr. pag. 3 della comparsa citata), oppure che "il prezzo legale presunto non e' diverso" da quello in convenzioni (pag. 3 della memoria di replica 20 marzo 1995), il comune di Nardo' dice cosa non provata, e comunque inverosimile. Infatti e' da escludere quanto sostenuto a pag. 2 della memoria 20 marzo 1995 dell'opposto, secondo cui i corrispettivi 11 febbraio 1992 comprenderebbero l'indennita' di espropriazione ex art. 5-bis, l'indennita' di occupazione di urgenza e gli oneri di urbanizzazione. Le operazioni di somma non risultano dalla lettura delle convenzioni. Alla data dell'11 febbraio 1992, inoltre, l'art. 5-bis non era stato emanato, sicche' l'indennita' di esproprio ai sensi di tale norma (introdotta in sede di conversione di un decreto legge "penalistico" successivo alle stragi mafiose della estate del 1992) non era calcolabile, neppure per via di "intuizione". Nulla e' dato sapere della durata e del costo delle occupazioni di urgenza. Infine gli oneri di urbanizzazione dovevano essere pagati separatamente dal corrispettivo di cui all'art. 35, comma ottavo, lett. a), trattandosi di opere non ancora eseguite; inoltre la coop. "Abita.Re" si assunse in proprio, il 7 aprile 1992, l'urbanizzazione primaria, senza riduzione del corrispettivo predetto, pattuito due mesi prima. D) In conclusione, deve allo stato ritenersi che il corrispettivo di cui alle convenzioni 11 febbraio 1992, per il cui residuo il comune ha effettuato le intimazioni opposte, non soltanto non rifletta i costi reali di acquisizione delle aree, allo stato non ancora sostenuti dall'ente, ma non abbia neppure corrispondenza con i costi presuntivi legalmente predeterminati, i quali devono essere specificamente accertati, se del caso tramite C.T.U. Pertanto, ai fini delle istanze cautelari proposte, sussiste fumus boni iuris, mentre il periculum in mora deriva dal rischio di pignoramento per somme ingenti dei beni delle opponenti, e quindi di immobilizzazione di capitali destinati allo svolgimento di un'attivita' imprenditoriale di pubblico interesse, in quanto finalizzata alla costruzione di case economiche o popolari. E) Si deve pero' considerare che, secondo la giurisprudenza unamine (Cass. 1185/74; 4555/83; 6235/86; 10354/91; Pret. Prato 3 giugno 1993, in "Arch. Locazioni e condominio", 1993, p. 576), il giudice dell'opposizione a precetto non ha il potere di sospendere l'esecuzione, in quanto quest'ultima, per definizione, non e' ancora iniziata. Anzi Cass. 4555/83 e 10354/91 precisano che "un provvedimento di sospensione dell'esecuzione emanato prima dell'inizio della medesima (nella specie, da Pretore adi'to con opposizione a precetto) va considerato tamquam non esset e non puo' esplicare alcuna efficacia ne' nel procedimento in cui e' stato emesso ne' in procedimenti futuri". Tale regola, che soffre eccezione solo in caso di opposizione a precetto cambiario, trae origine da una particolare ed autorevole interpretazione del concetto di "impugnazione" del titolo esecutivo, di cui all'art. 623 del c.p.c., nel cui ambito non rientrerebbe l'opposizione a precetto. La contraria opinione, sostenuta da dottrina altrettanto autorevole, non ha mai fatto breccia nella giurisprudenza. Sicche', diversamente da quanto stabilito nel c.p.c. del 1865, la sospensione con ordinanza dell'esecutivita' dei titoli azionati non puo' essere concessa ne' ai sensi degli artt. 615, 623 e 624 del c.p.c., ne' tanto meno ai sensi dell'art. 700 del c.p.c. (si vedano su tale ultimo punto le considerazioni dell'opposto). F) Diventa allora rilevante la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'opposizione a precetto possa, su istanza di parte, disporre la sospensione dell'esecutorieta' del titolo nel periodo intercorrente tra la notificazione del precetto e del titolo esecutivo ed il pignoramento. Sono consentendo di inibire l'inizio dell'esecuzione, infatti, e' possibile rispettare il diritto di difesa del debitore, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, a livello di effettivita', e non solo dopo il pignoramento, il quale e' sempre causa di grave pregiudizio, a volte irreparabile. Gia' si e' accennato al pregiudizio che, nel caso di specie, sarebbe presumibilmente cagionato alle opponenti dal pignoramento. In dottrina si fanno poi gli esempi (di mancata tutela) dell'esecutato che si presenti con la quietanza di pagamento della somma precettata, o con il provvedimento di revoca della esecutivita' del titolo; dell'esecutato per consegna o rilascio, il quale secondo la costante giurisprudenza di legittimita' puo' fare opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpv. del c.p.c. solo dopo l'accesso in loco dell'ufficiale giudiziario; dell'esecutato in base a titolo esecutivi negoziali (come nel caso presente), indubbiamente meno "persuasivi" di quelli giudiziali. Ne' puo' disconoscersi il carattere traumatico del pignoramento, rispetto al quale la sospensione per opposizione all'esecuzione costituisce spesso riparazione tardiva e parziale, tenuto anche conto della modesta portata applicativa dell'art. 96 del c.p.c. G) Ritenuta pertanto la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' in esame, si vuole affermare espressamente, risolvendo il dubbio di cui a Corte cost. n. 234/1992, che il potere di sospensione, ove introdotto a seguito di accoglimento della questione, spetterebbe nella presente fase al sottoscritto giudice istruttore. Pret. Torre Annunziata/Pompei 25 marzo 1994 (in "Foro It.", 1994, I, 2269 ss.) ha affermato che la nuova disciplina dei procedimenti cautelari riguarda anche i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo per opposizione all'esecuzione, con esclusione delle norme relative alla concessione ante causam delle misure, in quanto la competenza ex art. 624 del c.p.c. e' attribuita non al giudice dell'esecuzione in quanto tale, ma al giudice dell'esecuzione in quanto investito della causa di opposizione. E' ovvio che l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalita' qui proposta radicherebbe la competenza sull'inibitoria ai sensi dell'art. 669-quater cpv. c.p.c., e cioe' dinanzi a questo G.I. Si condivide in particolare la tesi dell'applicabilita' del nuovo procedimento cautelare, adeguatamente motivata dal giudice di merito indicato, a taluni provvedimenti cautelari previsti dal c.p.c. al di fuori del capo terzo del titolo primo del libro quarto. Essa, che ha ricevuto diversi consensi in dottrina, si basa sulla natura espansiva del nuovo procedimento, il quale, per i suoi caratteri di speditezza e di piena garanzia dei diritti di difesa, deve essere applicato in tutte le ipotesi in cui non vi siano ostacoli normativi assolutamente insuperabili. H) Onde consentire la prosecuzione del giudizio di merito, si sospende il solo sub-procedimento cautelare e si ordina la formazione di copia autentica del fascicolo di ufficio (cfr. Trib. Asti 27 novembre 1991, in "Giur.it." 1993, II, 272 ss.).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, su richiesta delle cooperative opponenti, e comunque di ufficio, solleva la questione di costituzionalita', da ritenere rilevante e non manifestamente infondata, del combinato disposto degli art. 615, 623, e 624 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'opposizione a precetto possa, su istanza di parte, disporre la sospensione dell'esecutorieta' del titolo nel periodo intercorrente tra la notificazione del precetto e del titolo esecutivo ed il pignoramento, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione; per l'effetto, sespende il subprocedimento cautelare in corso ed ordina la trasmissione dei fascicoli di ufficio delle due cause riunite alla Corte costituzionale; La presente ordinanza va notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone con separata e successiva ordinanza per la prosecuzione del giudizio di merito sull'opposizione a precetto, ordinando sin d'ora la formazione e la fascicolazione, a cura della cancelleria, di copia integrale dei fascicoli di ufficio, cui andranno allegati i fascicoli di parte. Lecce, addi', 29 marzo 1995 Il giudice istruttore: GAETA 95C0721