N. 229 ORDINANZA 2 - 6 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Locazione   -   Alloggi   di   edilizia  pubblica  -  Assegnatario  -
 Allontanamento  per  un  periodo  superiore  a  tre  mesi  -   Motivi
 riconducibili  alla  salute  -  Necessita' di preventiva richiesta di
 autorizzazione a pena di  decadenza  dell'assegnazione  -  Norma  non
 interferente  con  il  diritto di circolazione e soggiorno ne' con il
 diritto alla salute - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 17, primo comma, lett.  b)).
 (Cost., artt. 16 e 32)
(GU n.25 del 14-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
 MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  17, primo
 comma, lettera b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.  1035  (Norme  per
 l'assegnazione  e  la  revoca  nonche'  per  la  determinazione  e la
 revisione  dei  canoni  di  locazione  degli  alloggi   di   edilizia
 residenziale  pubblica),  promosso  con ordinanza emessa il 20 luglio
 1993 dal Pretore di  Milano  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Colombo  Nerina e il Comune di Milano iscritta al n. 422 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1995 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che nel corso del processo avente per oggetto il  ricorso
 di  Colombo  Nerina,  quale  assegnataria  di un alloggio di edilizia
 pubblica, avverso  il  decreto  di  "decadenza"  dall'assegnazione  -
 emanato   dal  Comune  di  Milano  in  seguito  all'accertamento  che
 l'assegnataria non abitava stabilmente e  si  era  allontanata  senza
 previa  autorizzazione  -  il Pretore di Milano, con ordinanza del 20
 luglio 1993 (r.o. n. 422 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 16 e  32  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30
 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca  nonche'
 per  la  determinazione  e la revisione dei canoni di locazione degli
 alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui impone
 all'assegnatario la preventiva richiesta di autorizzazione ove  debba
 allontanarsi per un periodo superiore a tre mesi;
      che   il   giudice   a   quo   ha  premesso  che  l'assegnataria
 dell'alloggio  non   aveva   chiesto   l'autorizzazione,   ma   aveva
 comunicato,  su  richiesta  dell'istituto  concedente nell'ambito del
 procedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio, le ragioni di
 salute giustificative dell'assenza dall'abitazione;
      che,  secondo  la  prospettazione  del  giudice  remittente,  la
 necessita'  -  a  pena  di  "decadenza"  dall'assegnazione  -  di una
 autorizzazione preventiva contrasterebbe con gli artt. 16 e 32  della
 Costituzione,  in  quanto  il diritto costituzionalmente garantito al
 movimento e le esigenze personali di estrema  urgenza  e  necessita',
 quali   quelle   riconducibili  alla  salute,  troverebbero  ostacolo
 nell'attesa di un'autorizzazione difficilmente  ottenibile  in  tempi
 brevi;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato, per chiedere che la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile e, subordinatamente, infondata;
    Considerato  che  la disposizione di legge impugnata condiziona il
 godimento di un bene pubblico da parte del cittadino alla circostanza
 che egli usi effettivamente il bene stesso, allo scopo  di  garantire
 la  destinazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica alla
 funzione cui la costruzione dello stesso e' finalizzata;
      che le esigenze  di  movimento  ed  altre  esigenze  di  estrema
 urgenza  e necessita', come quelle riconducibili alla salute, possono
 essere   tempestivamente   prospettate   dall'assegnatario,   essendo
 rilevante  ai  fini  della revoca l'abbandono dell'alloggio per oltre
 tre mesi senza la richiesta di autorizzazione;
      che la norma impugnata non puo' in alcun modo interferire con il
 diritto  di circolazione e soggiorno e tanto meno con il diritto alla
 salute, non limitando gli spostamenti dell'assegnatario,  ma  traendo
 solamente   le   conseguenze   dalla   cessazione   della   relazione
 continuativa con il bene, per effetto degli spostamenti medesimi;
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30
 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca  nonche'
 per  la  determinazione  e la revisione dei canoni di locazione degli
 alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento
 agli artt. 16 e 32 della Costituzione,  dal  Pretore  di  Milano  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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