N. 232 ORDINANZA 2 - 6 giugno 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Contribuenti in regime forfettario - Rettifica delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria - Accertamenti induttivi - Presunzioni oggettive - Ius superveniens: legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 44 - Necessita' di un nuovo esame della questione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma)(GU n.25 del 14-6-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Conversione con modificazioni in materia di I.V.A. e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) promossi con due ordinanze emesse il 28 febbraio e il 20 giugno 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Prosio Giancarlo e da La Camera Maria Rosa contro l'Ufficio I.V.A. di Alessandria iscritte rispettivamente ai nn. 153 e 154 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che, con due ordinanze del 28 febbraio e 20 giugno 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria - chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' di un avviso di accertamento in rettifica operato nei confronti rispettivamente, di M.R. La Camera e di G. Prosio, dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 - ha dubitato della costituzionalita' della norma suddetta nella parte in cui questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in regime forfettario - anche "indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt. 54, 55 d.P.R. 1972, n. 633" e, cioe', pur quando non risultino infedelta' di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture - "determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o piu' elementi" nella stessa disposizione elencati, quali "dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali impiegati, numero, qualita' e retribuzione degli addetti"; che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e l'assenza in essi dei requisiti di "gravita', precisione e concordanza" richiesti dall'art. 2729 del codice civile in tema di presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei precetti della capacita' contributiva e di progressivita' dell'imposta (art. 53, primo e secondo comma, Cost.), dell'art. 24 (per la estrema difficolta' che avrebbe il contribuente di superare una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario); che i due giudizi possono riunirsi per l'identita' della norma denunciata; Considerato che l'art. 44 della successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede modalita' di definizione agevolata delle controversie in materia di imposta sul valore aggiunto; che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del citato ius superveniens (vedi gia' ordinanze n. 231, 457 del 1992).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione rimettente. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0732