N. 232 ORDINANZA 2 - 6 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  - Contribuenti in regime forfettario - Rettifica
 delle  dichiarazioni  da  parte  dell'amministrazione  finanziaria  -
 Accertamenti  induttivi  -  Presunzioni oggettive - Ius superveniens:
 legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 44  -  Necessita'  di  un  nuovo
 esame  della  questione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli
 atti al giudice rimettente.
 
 (Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma)
 
(GU n.25 del 14-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
 MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
 VASSALLI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,   comma
 ventinovesimo,  della  legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Conversione con
 modificazioni in materia  di  I.V.A.  e  di  imposte  sul  reddito  e
 disposizioni  relative  all'Amministrazione finanziaria) promossi con
 due ordinanze emesse il  28  febbraio  e  il  20  giugno  1991  dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di Alessandria sui ricorsi
 riuniti proposti da Prosio Giancarlo e da La Camera Maria Rosa contro
 l'Ufficio I.V.A. di Alessandria iscritte rispettivamente ai nn. 153 e
 154 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio del  15  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che, con due ordinanze del 28 febbraio e 20 giugno 1991,
 la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria - chiamata  a
 pronunciarsi  sulla  legittimita'  di  un  avviso  di accertamento in
 rettifica operato nei confronti rispettivamente, di M.R. La Camera  e
 di  G.  Prosio, dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma
 ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985,  n.  17  -  ha  dubitato
 della  costituzionalita'  della  norma  suddetta  nella  parte in cui
 questa consente all'Amministrazione di rettificare  le  dichiarazioni
 dei  contribuenti in regime forfettario - anche "indipendentemente da
 quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600  e  negli  artt.
 54,  55  d.P.R.  1972,  n.  633"  e,  cioe', pur quando non risultino
 infedelta' di tali dichiarazioni o mancata  emissione  di  fatture  -
 "determinando   induttivamente  l'ammontare  dei  ricavi,  in  misura
 superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni  desunte  da
 uno  o  piu'  elementi"  nella  stessa  disposizione  elencati, quali
 "dimensione ed ubicazione dei locali  destinati  all'esercizio,  beni
 strumentali   impiegati,   numero,   qualita'  e  retribuzione  degli
 addetti";
      che, ad avviso del giudice a quo,  l'eccessiva  astrattezza  dei
 dati  sui  quali  nella  specie  si fonda l'accertamento induttivo, e
 l'assenza  in  essi  dei  requisiti  di   "gravita',   precisione   e
 concordanza"  richiesti  dall'art.  2729 del codice civile in tema di
 presunzioni,  lascerebbero  appunto  inferire  la  vulnerazione   dei
 precetti   della   capacita'   contributiva   e   di   progressivita'
 dell'imposta (art. 53, primo e secondo comma,  Cost.),  dell'art.  24
 (per  la  estrema difficolta' che avrebbe il contribuente di superare
 una   presunzione   siffatta),   dell'art.   3   (per    l'arbitraria
 discriminazione   che   ne  conseguirebbe  ai  danni  dei  lavoratori
 autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario);
      che i due giudizi possono riunirsi per l'identita'  della  norma
 denunciata;
    Considerato che l'art. 44 della successiva legge 30 dicembre 1991,
 n.  413 prevede modalita' di definizione agevolata delle controversie
 in materia di imposta sul valore aggiunto;
      che pertanto si rende necessaria la restituzione degli  atti  al
 giudice  remittente  per un nuovo esame della rilevanza alla luce del
 citato ius superveniens (vedi gia' ordinanze n. 231, 457 del 1992).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  ordina  la  restituzione  degli   atti   alla
 Commissione rimettente.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0732