N. 233 ORDINANZA 2 - 6 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena - Minorenni - Insolvibilita' dei minori condannati - Conversione
 delle   pene  pecuniarie  -  Criteri  di  calcolo  -  Questione  gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 440/1/994 -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1).
 
 (Cost., artt. 3 e 27)
 
(GU n.25 del 14-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
 MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5
 ottobre  1993,  n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale:
 ragguaglio fra pene pecuniarie e pene  detentive)  e  dell'art.  102,
 terzo  comma,  della  legge  24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche al
 sistema penale), promosso con ordinanza emessa il  12  novembre  1994
 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di
 Catania nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al n. 138
 del  registro  ordinanze  1995  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio del  15  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per
 i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27
 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1 della legge
 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale:
 ragguaglio  fra pene pecuniarie e pene detentive), nella parte in cui
 non modifica il criterio di ragguaglio di  cui  all'art.  102,  terzo
 comma,  della  legge  24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
 penale), relativo alla conversione di pene pecuniarie per i  soggetti
 insolvibili, in ragione di un giorno di liberta' controllata per lire
 venticinquemila  di  multa  o  ammenda,  con conseguente sopravvenuta
 illegittimita' dello stesso art. 102, terzo comma, della legge n. 689
 del 1981, in ordine al criterio di ragguaglio ivi previsto;
    Considerato che questa  Corte,  con  sentenza  n.  440  del  1994,
 successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  102,  terzo comma, della
 legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui stabilisce
 che,  agli  effetti  della  conversione  delle  pene  pecuniarie  non
 eseguite  per  insolvibilita'  del condannato, il ragguaglio ha luogo
 calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila  lire,
 anziche'  settantacinquemila  lire,  o frazione di settantacinquemila
 lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata;
      e  che,  pertanto,  la  questione  ora  proposta   deve   essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993,
 n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio  fra
 pene  pecuniarie  e  pene  detentive), sollevata, in riferimento agli
 artt. 3 e 27  della  Costituzione,  dal  Magistrato  di  sorveglianza
 presso  il  Tribunale  per  i minorenni di Catania con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0733