N. 239 ORDINANZA 2 - 13 giugno 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Corte  dei  conti  - Sentenze di primo grado in materia pensionistica
 delle sezioni giurisdizionali regionali - Proponibilita' del  ricorso
 in  appello  dinanzi  alle  sezioni giurisdizionali centrali - Omessa
 previsione -   Ius superveniens: d.-l.  23  dicembre  1994,  n.  718,
 reiterato  con  il  d.-l.  25 febbraio 1995, n. 47, e con il d.-l. 29
 aprile 1995, n.   131, art. 1 -  Modifica  delle  norme  impugnate  -
 Necessita'  di nuova valutazione circa la rilevanza della questione -
 Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (D.-L. 15 novembre 1993, n. 453,  art.  1,  quinto  e  ottavo  comma,
 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19)
 
(GU n.26 del 21-6-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8,
 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni  in  materia
 di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito dalla
 legge  14  gennaio  1994,  n.  19, promosso con ordinanza emessa l'11
 maggio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione III  giurisdizionale,  sul
 ricorso  proposto  da Mazziotti Maria Rosaria, iscritta al n. 589 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione di Mazziotti Maria Rosaria;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Udito l'avv. Sebastiano Petrucci per Mazziotti Maria Rosaria;
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio in materia pensionistica,
 promosso con ricorso in appello da Mazziotti Maria  Rosaria,  avverso
 una pronuncia della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
 la  Regione Lazio, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi
 5 e 8, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.  453  (Disposizioni  in
 materia   di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti),
 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, per  violazione  degli
 artt.  3, 97, 125, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della
 Costituzione;
      che,  ad  avviso  del  giudice   remittente,   le   disposizioni
 impugnate,  nella  parte in cui non prevedono che avverso le sentenze
 rese  in  primo  grado  in  materia   pensionistica   dalle   Sezioni
 giurisdizionali  regionali  della  Corte  dei  conti  sia proponibile
 ricorso in appello  dinanzi  alle  Sezioni  giurisdizionali  centrali
 della  medesima  Corte, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 125
 della Costituzione, perche' determinano una irragionevole  disparita'
 di   trattamento   in  ordine  alla  garanzia  del  doppio  grado  di
 giurisdizione,  escludendo  tale  garanzia  per  le  controversie  in
 materia  di  pensioni dei pubblici impiegati, mentre essa e' prevista
 per tutte le altre controversie  relative  al  rapporto  di  pubblico
 impiego e, piu' in generale, relative al rapporto di lavoro, pubblico
 e  privato,  nonche'  per  tutte  le altre controversie di competenza
 della Corte dei conti in materia contabile;
      che, sempre ad avviso del giudice  a  quo,  le  norme  impugnate
 recano  altresi' una lesione all'art. 111 della Costituzione, perche'
 tale precetto costituzionale affermerebbe il principio del ricorso in
 Cassazione  nei  confronti  di  tutte  le  pronunce  giurisdizionali,
 principio  derogabile  soltanto  nei  confronti  di decisioni rese da
 organi giurisdizionali di vertice, tra i  quali  non  possono  essere
 ricomprese  le  Sezioni  giurisdizionali  regionali  della  Corte dei
 conti;
      che  il  giudice remittente ritiene che le norme impugnate siano
 lesive  dell'art.  97  della  Costituzione   e   del   principio   di
 ragionevolezza,  perche' le controversie in materia pensionistica dei
 dipendenti civili dello Stato, nonostante la loro rilevanza  sociale,
 sarebbero  le  sole, nel nostro ordinamento, ad essere affidate ad un
 giudice periferico e di unico grado,  senza  che  tale  scelta  possa
 essere giustificata alla luce di particolari esigenze;
      che  si e' costituita dinanzi alla Corte costituzionale la parte
 privata del giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della  questione
 e adducendo, a sostegno di tale richiesta, argomenti del tutto simili
 a quelli prospettati nell'ordinanza di rimessione;
    Considerato  che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
 intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n.  718  (Disposizioni
 urgenti   in   materia   di   ordinamento  della  Corte  dei  conti),
 successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio  1995,  n.
 47  e  con  il  decreto-legge  29  aprile 1995, n. 131, il cui art. 1
 modifica le norme impugnate, prevedendo che avverso le sentenze  rese
 dalle  Sezioni  giurisdizionali  regionali  e' ammesso l'appello alle
 Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti  in  tutte  le
 materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni;
      che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti
 vanno   restituiti  al  giudice  a  quo,  al  quale  spetta  valutare
 l'incidenza  dello  ius  superveniens  nel  giudizio  dinanzi  a  lui
 pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero,
 nel  caso  in  cui  ricorrano  i presupposti di cui all'art. 23 della
 legge 11 marzo 1953,  n.  87,  sollevare,  dinanzi  a  questa  Corte,
 questione   di   legittimita'  costituzionale,  impugnando  le  norme
 sopravvenute.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione III
 giurisdizionale.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
                Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0774