N. 239 ORDINANZA 2 - 13 giugno 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Sentenze di primo grado in materia pensionistica delle sezioni giurisdizionali regionali - Proponibilita' del ricorso in appello dinanzi alle sezioni giurisdizionali centrali - Omessa previsione - Ius superveniens: d.-l. 23 dicembre 1994, n. 718, reiterato con il d.-l. 25 febbraio 1995, n. 47, e con il d.-l. 29 aprile 1995, n. 131, art. 1 - Modifica delle norme impugnate - Necessita' di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, quinto e ottavo comma, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19)(GU n.26 del 21-6-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mazziotti Maria Rosaria, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione di Mazziotti Maria Rosaria; Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'avv. Sebastiano Petrucci per Mazziotti Maria Rosaria; Ritenuto che, nel corso di un giudizio in materia pensionistica, promosso con ricorso in appello da Mazziotti Maria Rosaria, avverso una pronuncia della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, per violazione degli artt. 3, 97, 125, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione; che, ad avviso del giudice remittente, le disposizioni impugnate, nella parte in cui non prevedono che avverso le sentenze rese in primo grado in materia pensionistica dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sia proponibile ricorso in appello dinanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali della medesima Corte, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 125 della Costituzione, perche' determinano una irragionevole disparita' di trattamento in ordine alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, escludendo tale garanzia per le controversie in materia di pensioni dei pubblici impiegati, mentre essa e' prevista per tutte le altre controversie relative al rapporto di pubblico impiego e, piu' in generale, relative al rapporto di lavoro, pubblico e privato, nonche' per tutte le altre controversie di competenza della Corte dei conti in materia contabile; che, sempre ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate recano altresi' una lesione all'art. 111 della Costituzione, perche' tale precetto costituzionale affermerebbe il principio del ricorso in Cassazione nei confronti di tutte le pronunce giurisdizionali, principio derogabile soltanto nei confronti di decisioni rese da organi giurisdizionali di vertice, tra i quali non possono essere ricomprese le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti; che il giudice remittente ritiene che le norme impugnate siano lesive dell'art. 97 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, perche' le controversie in materia pensionistica dei dipendenti civili dello Stato, nonostante la loro rilevanza sociale, sarebbero le sole, nel nostro ordinamento, ad essere affidate ad un giudice periferico e di unico grado, senza che tale scelta possa essere giustificata alla luce di particolari esigenze; che si e' costituita dinanzi alla Corte costituzionale la parte privata del giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione e adducendo, a sostegno di tale richiesta, argomenti del tutto simili a quelli prospettati nell'ordinanza di rimessione; Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47 e con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, il cui art. 1 modifica le norme impugnate, prevedendo che avverso le sentenze rese dalle Sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso l'appello alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni; che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte, questione di legittimita' costituzionale, impugnando le norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0774