N. 414 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1995

                                N. 414
 Ordinanza  emessa  il  6  giugno  1995  dal  tribunale  di Napoli nel
 procedimento civile vertente tra Costagliola Guarente Silvia Maria ed
 altre e Sgarbi Vittorio ed altra
 Responsabilita' civile - Responsabilita' civile dei membri
    parlamentari per le opinioni espresse nei confronti di cittadini -
    Immunita' riconosciuta per l'esercizio delle funzioni parlamentari
    -  Limiti  - Disciplina del procedimento dettata con decreto-legge
    ripetutamente reiterato - Carenza dei presupposti per  l'emissione
    di  detto  atto  legislativo - Esautoramento di poteri legislativi
    del Parlamento.
 Legge in genere - Decreti-legge - Lamentata omessa previsione del
    divieto  di  reiterazione  dei  decreti-legge  gia'  decaduti  per
    mancata  conversione  -  Violazione dei principi costituzionali in
    materia.
 (D.-L. 12 maggio 1995, n. 165; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15,
    secondo comma).
 (Cost., artt. 70, 77, secondo e terzo comma).
(GU n.28 del 5-7-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa  civile  iscritta
 al  n.  18533  del  ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
 1994.
    Oggetto: risarcimento del danno per  lesione  alla  reputazione  e
 alla  identita'  personale  tra  Costagliola  Guarente  Silvia Maria,
 Costagliola Anna, Roberto, Paola, Simonetta e Rosanna (avv. Francesco
 Barra Caracciolo e Giuseppe Fusco, con domicilio in Napoli  alla  via
 S.  Pasquale  79),  attori,  e  Sgarbi  Vittorio (avv. Angelo Breccia
 Fratadocchi  da  Roma  e  avv.  Giovanni  Caruso,  quest'ultimo   con
 domicilio  in Napoli, alla via Gramsci 17/b) nonche' la s.p.a. R.T.A.
 - Reti Televisive Italiane, con sede in Roma, in persona  del  legale
 rappresentante  pro-tempore Adriano Galliani (avv. Vittorio Dotti del
 Foro di Milano e avv. prof. Enrico Minervini, quest'ultimo con studio
 in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 168), convenuti;
    Rilevato che con l'atto introduttivo  del  presente  giudizio  gli
 attori,  stretti  congiunti  del magistrato Gennaro Costagliola, gia'
 giudice per le indagini preliminari presso il  tribunale  di  Napoli,
 deceduto  il  22  aprile  1994,  hanno convenuto in giudizio il dott.
 Vittorio Sgarbi, deputato al Parlamento, chiedendone la  condanna  al
 risarcimento  dei  danni  per  la  lesione  alla  reputazione  e alla
 identita' personale che assumevano arrecata al loro congiunto con due
 trasmissioni   televisive   e   un'intervista   al   quotidiano   "La
 Repubblica",  in  cui  prima  della sua morte improvvisa e dopo pochi
 giorni  da  quest'evento  venivano  espressi   giudizi   estremamente
 negativi  nella  sostanza  e  nella forma sul suo operato e sulla sua
 persona;
    Ricordato che il nucleo dell'attivita' lesiva denunziata  consiste
 nell'addebito  fatto  dallo  Sgarbi  al  magistrato  di aver disposto
 ingiustamente l'arresto dell' ex deputato Giulio Di Donato  non  gia'
 per  esigenze  cautelari,  bensi'  per  esibizionismo,  manierismo  e
 spettacolo e con modalita' inutilmente vessatorie, nonche'  di  avere
 prima  sostenuto  che il giudice andava arrestato e, poi, dopo il suo
 decesso, che la morte costituiva una pena, benche' superiore a quella
 invocata;
    Rilevato  che  analoga  condanna  e'  stata  richiesta  a   carico
 dell'emittente  televisiva  R.T.A.  per la trasmissione dei programmi
 televisivi ritenuti diffamatori;
    Rilevato  che  il  deputato  Sgarbi  ha  eccepito  che le opinioni
 espresse si ricollegherebbero all'esercizio delle sue
 funzioni di parlamentare e che pertanto egli dovrebbe essere  assolto
 dalla  domanda  per  l'immunita'  riconosciutagli  dall'art. 68 della
 Costituzione ed ha altresi' prospettato la necessita'  di  applicare,
 in  via  subordinata,  il  disposto  del  secondo  comma  del d.-l. 9
 novembre 1995 n. 627 (decaduto per mancata  conversione  ma  sostuito
 ora dal d.-l. 12 maggio 1995 n. 165);
    Vista  la  sentenza non definitiva resa in pari data, con la quale
 questo tribunale ha dichiarato la propria competenza  territoriale  a
 conoscere della causa, senza definirne il merito;
    Ritenuto   che   l'ambito   dell'immunita'   comprende   anche  la
 responsabilita' civile;
    Ritenuto, quanto all'ulteriore corso del giudizio, che non risulta
 evidente  l'applicabilita'   dell'art.   68,   primo   comma,   della
 Costituzione,  in  quanto  -  ad  avviso  del tribunale - deve essere
 verificata in astratto e con riferimento al caso  concreto  in  quali
 limiti operi la garanzia costituzionale, anche in relazione ai luoghi
 ed  alle  modalita'  di  esternazione  delle opinioni che si assumono
 espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare;
    Ritenuto peraltro che la rapportabilita' concreta alla  previsione
 della norma non puo' essere esclusa, potendo essa, in ipotesi, essere
 affermata  in  relazione  alla considerazione unitaria dell'attivita'
 dei parlamentari, anche al  di  fuori  delle  sedi  proprie  deputate
 all'esercizio  delle  loro  funzioni  o  in  esecuzione  di incarichi
 connessi;
    Ritenuto dunque che, in relazione alla situazione illustrata,  per
 pervenire  alla  decisione  di merito dovrebbe farsi applicazione del
 d.-l. 12 maggio 1995 n. 110, entrato in vigore  il  14  maggio  1995,
 nelle  more  della  rimessione  della causa dal giudice istruttore al
 collegio, e quindi, al  procedimento  di  cui  agli  artt.  3,  comma
 secondo, e 5 del decreto;
    Considerato  che tale normativa deve essere previamente sottoposta
 al controllo della sua legittimita' costituzionale;
                                OSSERVA
     A) Il d.-l. 12 marzo  1995  n.  165  costituisce  sostanzialmente
 l'ottava  reiterazione  dell'originario  decreto  15 novembre 1993 n.
 455,  cui  sono  succeduti,  a  seguito  della   successiva   mancata
 conversione,  i  decreti 14 gennaio 1994 n. 23, 17 marzo 1994 n. 176,
 15 luglio 1994 n. 447, 8 settembre 1994 n. 535, 9  novembre  1994  n.
 627, 13 gennaio 1995 n. 7 e 13 marzo 1995 n. 69, tal che la materia -
 che  attiene  alle  garanzie  costituzionali  dei parlamentari da una
 parte  e  dall'altra  alla  integrita'  ed  alla  tutela  di  diritti
 fondamentali dei cittadini, quale quello alla reputazione, - e' stata
 di fatto regolata, per un considerevole lasso di tempo (oltre un anno
 e  mezzo),  ed  e'  attualmente disciplinata, da provvedimenti aventi
 forza di legge di provenienza governativa.
     B)  Ora,  -  ad  avviso  del  tribunale  -  il   fenomeno   della
 reiterazione di tali provvedimenti si pone in contrasto con l'art. 77
 della  Costituzione,  in forza del quale "i decreti perdono efficacia
 sin dall'inizio, se non  sono  convertiti  in  legge  entro  sessanta
 giorni  dalla  loro pubblicazione". Ed invero, la nuova presentazione
 di un decreto-legge dopo  la  scadenza  del  termine  di  conversione
 perpetua,  sia  pure con effetto ex nunc la disciplina introdotta con
 il   decreto   decaduto,  cosi'  manifestamente  violando  il  limite
 temporale di vigenza di provvedimenti provvisori che  il  legislatore
 costituzionale  ha  voluto contenere in sessanta giorni. Non varrebbe
 in contrario rilevare che i decreti-legge  non  convertiti  divengono
 inefficaci  retroattivamente,  giacche',  a  parte gli effetti talora
 irreversibili gia' verificatisi, la Costituzione non  ha  riferimento
 ad  un  dato  soltanto  formale,  ma vuole che - come si desume dalla
 necessita'  della  ricorrenza  dei  tassativi  presupposti   indicati
 dall'art.  77 - l'attivita' legislativa sia effettivamente esercitata
 delle Camere (art. 70), e solo eccezionalmente, in  deroga  a  questo
 principio,  dal  Governo con atti provvisori aventi forza di legge di
 circoscritta efficacia: il decreto-legge n. 165/1995 appare  pertanto
 emesso  in violazione agli artt. 70, 77, comma secondo e terzo, della
 Costituzione.
     C)  Il  legislatore  ordinario  ha  avvertito  la  necessita'  di
 regolare  e  di  contenere la decretazione da pare del Governo e, con
 riferimento specifico al fenomeno in esame, lo ha  fatto  con  l'art.
 15,  comma  secondo,  della  legge 23 agosto 1988 n. 400, vietando la
 reiterazione dei decreti-legge, per i quali sia stata negata  con  il
 voto di una delle due Camere la conversione. Senonche' questa legge -
 che  pure  indica  con  pretesa  di  compiutezza le ipotesi in cui e'
 vietato al Governo di provvedere con la decretazione  -  appare  essa
 stessa  in  contrasto con gli artt.  70 e 77 della Costituzione nella
 parte in cui non prevede anche  il  divieto  di  riprodurre,  con  la
 presentazione  di altro decreto-legge, la disciplina sostanziale gia'
 introdotta con un decreto gia' decaduto per mancata  conversione.  Si
 consente  cosi'  che  la  funzione  legislativa  sia esercitata senza
 limiti di tempo prestabiliti  dall'esecutivo.  Anche  tale  norma  va
 percio'  denunziata  per  la  sua  sospetta  incostituzionalita':  la
 rilevanza della relativa questione risulta non solo per  gli  effetti
 riflessi  della  incostituzionalita'  della  normativa  - che ha reso
 possibile l'emanazione dell'ancora vigente d.-l. n.165 del 1995 -  ma
 anche con riferimento all'eventualita' di una nuova reiterazione che,
 per  i tempi tecnici occorrenti perche' la questione sia decisa dalla
 Corte costituzionale, potrebbe ulteriormente intervenire in  mancanza
 del   divieto  che  la  legge,  deputata  a  regolare  specificamente
 l'attivita' del Governo, avrebbe dovuto formulare.
    In conclusione, sono rilevanti e non manifestamente  infondate  le
 questioni di legittimita' del d.-l. 12 maggio 1995 n. 165 e dell'art.
 15,  comma  secondo,  della  legge 23 agosto 1988 n.400, in relazione
 agli artt. 70 e 77 della Costituzione, e ne deve essere, di  ufficio,
 rimesso  l'esame  alla  Corte  costituzionale,  a norma dell'art. 134
 della Costituzione e dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953  n.  87,
 sospendendo il giudizio in corso.
                               P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
 costituzionale:
      1)  del d.-l. 12 maggio 1995 n. 165 in relazione agli artt. 70 e
 77, commi secondo e terzo, della Costituzione;
      2) dell'art. 15, comma secondo, della legge 23  agosto  1988  n.
 400,  in  relazione  agli  artt. 70 e 77, commi secondo e terzo della
 Costituzione, nella parte in cui non vieta al Governo la reiterazione
 dei decreti-legge non convertiti, oltre che  di  quelli  di  cui  sia
 stata negata la conversione con il voto di una delle Camere;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
 p.m., nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  sia
 comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
    Cosi' deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 6 giugno 1995.
                         Il presidente: SCORDO
 
 95C0831