N. 415 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1995
N. 415 Ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Ciampoli Sergio ed altra e Ciampoli Michele ed altri Processo civile - Competenza per valore - Determinazione - Ritenuta possibilita', per interpretazione del diritto vivente, di attribuzione al giudice di competenza inferiore, in ipotesi di riserva di contenimento, di cause che, in virtu' del cumulo, apparterrebbero al giudice di competenza superiore - Lesione dei principi del giudice naturale stabilito per legge e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (C.P.C., artt. 10 e 14). (Cost., artt. 25 e 97).(GU n.28 del 5-7-1995 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Rilevato che in citazione gli attori, dopo aver esposto di aver subi'to danni da infiltrazioni provenienti dall'appartamento di proprieta' del convenuto per un importo di L. 2.150.000 da rivalutarsi e di essere interessati, poi, alla ulteriore condanna dello stesso alla rimozione degli inconvenienti che tali danni hanno provocato per un importo di L. 2.850.000, hanno dedotto di voler contenere le domande di cui sopra entro il limite di competenza di questa pretura; Atteso che il cumulo delle due domande di condanna oltre che di quella sottesa alla rivalutazione della somma di L. 2.150.000, supera il limite di competenza superiore di questa pretura che e' di L. 5.000.000; Atteso che con la riserva di contenimento gli attori, in sostanza, chiedono che questo pretore disapplichi la disciplina legislativa di cui agli artt. 10 e 14 del c.p.c. secondo quale il valore della causa, al fine della identificazione del giudice competente, si determina dal cumulo delle domande e cio' quale mezzo al fine di far radicare il giudizio dinanzi a questa pretura, come e' dimostrato dalla frequenza con la quale il foro locale ricorre alla clausola di contenimento in esame (essendo notorio, presso questo circondario, che dinanzi al tribunale di Pescara i tempi tecnici per lo svolgimento del procedimento civile sono di gran lunga maggiori); Atteso che tale condotta processuale e' giustificata dalla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione la quale, in ipotesi di riserva di contenimento, stabilisce che le domande cumulate possono essere esaminate dal giudice di competenza inferiore; Attesa che tale giurisprudenza, costituente diritto vivente, viola l'art. 25 della Costituzione, per il quale non e' consentito, in concreto, alle parti di scegliersi il proprio giudice e comporta, anche, la pratica disapplicazione dell'art. 97 della Costituzione, rendendo vano qualsiasi tentativo legislativo sotteso a distribuire in qualche modo, secondo canoni razionali, il carico delle controversie tra i vari uffici giudiziari; Atteso che nella specie, se ritenuta fondata la prospettata questione di costituzionalita', la lite dovrebbe essere decisa dal Tribunale di Pescara, quale giudice naturale competente per valore, sicche' si profila la rilevanza della questione sopra sollevata.
P. Q. M. Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale perche' verifichi se sia contrastante con gli artt. 97 e 25 della Costituzione il principio, costituente diritto vivente, per il quale, in ipotesi di riserva di contenimento, il giudice di competenza inferiore puo' decidere la controversia su cause che in virtu' del cumulo di cui agli artt. 10 e 14 del c.p.c. appartengono, invece, al giudice di competenza superiore; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Pescara, addi' 29 marzo 1995 Il pretore: ANGELINI 95C0832