N. 417 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 1995

                                N. 417
 Ordinanza  emessa  il  19  aprile  1995  dal  pretore  di Firenze nel
 procedimento civile vertente tra Brogini  Roberto  ed  altra  n.q.  e
 Ministero della sanita'
 Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori -
    Vaccinazine  antipoliomielitica  - Danni riportati dal vaccinato -
    Indennizzo - Decorrenza dal primo giorno del mese successivo  alla
    presentazione della domanda posteriore alla legge impugnata che ha
    istituito   l'indennizzo   stesso   -   Mancata  previsione  della
    decorrenza   dell'indennizzo    dal    verificarsi    del    danno
    all'integrita'  fisico-psichica  o  della  conoscenza  che di esso
    abbia l'avente diritto come invece previsto  per  i  casi  insorti
    successivamente  alla  entrata  in  vigore della legge impugnata -
    Incidenza sul diritto alla tutela della salute - Riferimento  alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 307/1990.
 (Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 2 e 3).
 (Cost., art. 32).
(GU n.28 del 5-7-1995 )
                              IL PRETORE
    Letti gli gli atti, vista la documentazione allegata;
    Rilevato  che  il  ricorrente,  e per esso i genitori, contesta la
 decorrenza e la misura dell'indennizzo a lui concesso -  nei  termini
 stabiliti  dall'art. 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - per il
 danno  all'integrita'  psicofisica  conseguente   alla   vaccinazione
 antipoliomelitica cui e' stato sottoposto nel luglio 1978;
      che  in particolare chiede che la citata prestazione venga fatta
 decorrere da una data anteriore a quella prevista dall'art. 2  l.cit.
 (primo  giorno  del  mese  successivo a quello di presentazione della
 domanda), individuandola,  secondo  ipotesi  gradate  nella  data  di
 somministrazione   del   vaccino,   nella   data   di  manifestazione
 dell'invalidita',  nella  data  di  presentazione  della  domanda  di
 riconoscimento  dell'invalidita'  civile  (19  novembre  1981), od in
 quella nella quale era stata comunque espressa,  anche  anteriormente
 all'entrata  in vigore della legge n. 210/92, la volonta' di ottenere
 l'indennizzo (16 marzo 1991); il tutto, anche alla luce dei  principi
 affermati da Corte costituzionale 14 giugno 1990 n. 307;
      che  infine  e'  richiesta una determinazione dell'indennizzo in
 misura superiore a quella prevista dalla medesima legge n.  210/1992,
 ritenuta  iniqua  e palesemente non adeguata all'estrema gravita' dei
 danni biologico, alla vita di relazione,  alla  capacita'  lavorativa
 riportati a seguito della vaccinazione;
      che  in  relazione  alla  normativa  cui e' fatto riferimento in
 ricorso (legge 25 febbraio 1992 n. 210; legge 1 febbraio 1980 n.  18;
 legge  30  marzo  1971  n.  118)  e'  stata  sollevata  questione  di
 legittimita' costituzionale per dedotta violazione dell'art. 32 della
 Costituzione; questa deriverebbe dalla mancata previsione, in sede di
 procedimento per il riconoscimento  dell'invalidita'  civile,  di  un
 accertamento  d'ufficio  circa  natura  e cause di questa particolare
 patologia, e dal fatto che l'indennizzo,  anziche'  essere  assegnato
 d'ufficio   sia   subordinato,   quanto   alla  concessione  ed  alla
 decorrenza, alla presentazione di apposita domanda.
    Ritenuto  che  la  questione  sollevata,  e  comunque   rilevabile
 d'ufficio,  in relazione alla legittimita' degli articoli 2 e 3 della
 legge n. 210/1992 sia sicuramente rilevante in causa, dal momento che
 dalla sua soluzione dipende la possibilita' di accogliere la  domanda
 quantomeno   sotto   l'aspetto   della   decorrenza  temporale  della
 prestazione attualmente goduta (il che potrebbe riflettersi anche sul
 caso  di  domanda  relativo  al  quantun);  fermo  restando  che   la
 sussistenza  e  la  causa della menomazione sono comprovati in atti e
 sono stati accertati, in sede amministrativa, con le procedure di cui
 all'art. 4 della legge stessa;
      che la questione, pur con le  precisazioni  che  di  seguito  si
 espongono, non pare manifestamente infondata.
    Si osserva infatti:
      L'art. 3, comma settimo, della legge n. 210/1992 prevede il caso
 - come quello di specie - di coloro che abbiano subito la menomazione
 da  vaccinazione  anteriormente  alla data di entrata in vigore della
 legge stessa, concedendo termine di tre anni da tale ultima data  per
 la presentazione della domanda di indennizzo.
    Essa  cosi'  conferma  l'impossibilita'  di  interpretare in senso
 anche retroattivo il disposto del precedente art. 2,  comma  secondo,
 che  appunto  subordina  tale  prestazione  alla  "domanda"  e  la fa
 decorrere  dal  mese  successivo  a  quello   di   presentazione   di
 quest'ultima.
    E'  cosi'  esclusa  -  anche  per la necessita' del concorso degli
 ulteriori elementi documentali prescritti dall'art. 2, commi quarto e
 quinto, l.cit. - la possibilita' di considerare utili,  ai  fini  che
 interessano,  le  domande  presentate  anteriormente  all'entrata  in
 vigore della legge n. 210/1992, cosi' come, a maggior ragione,  tutte
 le  precedenti  manifestazioni  di  volonta'  in  tal senso, anche se
 informamente, orientate.
    Orbene,  tale  normativa,  nella  parte  in   cui   fa   decorrere
 l'indennizzo  dalla  domanda  presentata dopo la legge n. 210/1992, e
 non dall'effettivo insorgere del danno alla persona o comunque  dalla
 conoscenza  che  di  esso  abbia  l'avente diritto anche nei casi nei
 quali il danno sia insorto precedentemente (nei  limiti,  ovviamente,
 dei  termini prescrizionali ordinari), pari contrastare con l'art. 32
 della Costituzione, poiche' non assicura al  soggetto  leso,  per  il
 passato,  quella  effettiva  "protezione  ulteriore" della quale gia'
 Corte  costituzionale  n.  307/1990  ha   ravvisato   l'indefettibile
 necessita',  allorche' si verifichi un danno alla salute che, seppure
 non riferibile a responsabilita' di alcuno, pure  e'  reso  possibile
 dal  trattamento  di vaccinazione obbligatoria imposto nell'interesse
 della collettivita'.
    In altre parole, la decorrenza prevista dalla  legge  n.  210/1992
 non  assicura,  nel  caso  di  specie (menomazione contratta in epoca
 anteriore alle legge stessa)  un'effettiva  protezione  del  soggetto
 passivo,   poiche'   fa  decorrere  l'indennizzo  da  epoca  comunque
 successiva al verificarsi del danno; onde tale soggetto, nel  periodo
 intermedio,  si  trova  sprovvisto  di quell'indennita' che invece il
 principio di solidarieta' evidenziato dalla  Corte  reclama  fin  dal
 configurarsi  della  menomazione  di  cui e' causa, in attuazione del
 citato precetto costituzionale.
    Tale censura pare ancora piu'  motivata,  ove  si  consideri  come
 invece,  nel  caso di incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore
 della legge, la domanda  di  indennizzo  possa  essere  proposta  non
 appena l'avente diritto risulti aver conoscenza del danno;
      che   dunque  pare  dovessero  rimettere  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  perche'  si  pronunci  in  ordine  alla  prospettata
 illegittimita'  degli  artt.  2  e  3  della  legge  n.  210/1992 per
 contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nella parte in  cui,  nel
 caso  di  incidente vaccinale verificatosi anteriormente alla data di
 entrata in vigore della legge stessa, fa decorrere  l'indennizzo  dal
 primo  giorno  del  mese  successivo alla presentazione della domanda
 posteriore alla legge medesima,  e  non  dal  verificarsi  del  danno
 all'integrita'  fisico-psichica, o dalla conoscenza che di esso abbia
 l'avente  diritto,  come  invece  e'  previsto  per  i  casi  insorti
 successivamente.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Sospende il giudizio;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia  comunicata  alle  parti  in
 causa,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Firenze, addi' 19 aprile 1995
                         Il pretore: BAZZOFFI
 
 95C0834