N. 417 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 1995
N. 417 Ordinanza emessa il 19 aprile 1995 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Brogini Roberto ed altra n.q. e Ministero della sanita' Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazine antipoliomielitica - Danni riportati dal vaccinato - Indennizzo - Decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda posteriore alla legge impugnata che ha istituito l'indennizzo stesso - Mancata previsione della decorrenza dell'indennizzo dal verificarsi del danno all'integrita' fisico-psichica o della conoscenza che di esso abbia l'avente diritto come invece previsto per i casi insorti successivamente alla entrata in vigore della legge impugnata - Incidenza sul diritto alla tutela della salute - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 307/1990. (Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 2 e 3). (Cost., art. 32).(GU n.28 del 5-7-1995 )
IL PRETORE Letti gli gli atti, vista la documentazione allegata; Rilevato che il ricorrente, e per esso i genitori, contesta la decorrenza e la misura dell'indennizzo a lui concesso - nei termini stabiliti dall'art. 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - per il danno all'integrita' psicofisica conseguente alla vaccinazione antipoliomelitica cui e' stato sottoposto nel luglio 1978; che in particolare chiede che la citata prestazione venga fatta decorrere da una data anteriore a quella prevista dall'art. 2 l.cit. (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), individuandola, secondo ipotesi gradate nella data di somministrazione del vaccino, nella data di manifestazione dell'invalidita', nella data di presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidita' civile (19 novembre 1981), od in quella nella quale era stata comunque espressa, anche anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 210/92, la volonta' di ottenere l'indennizzo (16 marzo 1991); il tutto, anche alla luce dei principi affermati da Corte costituzionale 14 giugno 1990 n. 307; che infine e' richiesta una determinazione dell'indennizzo in misura superiore a quella prevista dalla medesima legge n. 210/1992, ritenuta iniqua e palesemente non adeguata all'estrema gravita' dei danni biologico, alla vita di relazione, alla capacita' lavorativa riportati a seguito della vaccinazione; che in relazione alla normativa cui e' fatto riferimento in ricorso (legge 25 febbraio 1992 n. 210; legge 1 febbraio 1980 n. 18; legge 30 marzo 1971 n. 118) e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale per dedotta violazione dell'art. 32 della Costituzione; questa deriverebbe dalla mancata previsione, in sede di procedimento per il riconoscimento dell'invalidita' civile, di un accertamento d'ufficio circa natura e cause di questa particolare patologia, e dal fatto che l'indennizzo, anziche' essere assegnato d'ufficio sia subordinato, quanto alla concessione ed alla decorrenza, alla presentazione di apposita domanda. Ritenuto che la questione sollevata, e comunque rilevabile d'ufficio, in relazione alla legittimita' degli articoli 2 e 3 della legge n. 210/1992 sia sicuramente rilevante in causa, dal momento che dalla sua soluzione dipende la possibilita' di accogliere la domanda quantomeno sotto l'aspetto della decorrenza temporale della prestazione attualmente goduta (il che potrebbe riflettersi anche sul caso di domanda relativo al quantun); fermo restando che la sussistenza e la causa della menomazione sono comprovati in atti e sono stati accertati, in sede amministrativa, con le procedure di cui all'art. 4 della legge stessa; che la questione, pur con le precisazioni che di seguito si espongono, non pare manifestamente infondata. Si osserva infatti: L'art. 3, comma settimo, della legge n. 210/1992 prevede il caso - come quello di specie - di coloro che abbiano subito la menomazione da vaccinazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, concedendo termine di tre anni da tale ultima data per la presentazione della domanda di indennizzo. Essa cosi' conferma l'impossibilita' di interpretare in senso anche retroattivo il disposto del precedente art. 2, comma secondo, che appunto subordina tale prestazione alla "domanda" e la fa decorrere dal mese successivo a quello di presentazione di quest'ultima. E' cosi' esclusa - anche per la necessita' del concorso degli ulteriori elementi documentali prescritti dall'art. 2, commi quarto e quinto, l.cit. - la possibilita' di considerare utili, ai fini che interessano, le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 210/1992, cosi' come, a maggior ragione, tutte le precedenti manifestazioni di volonta' in tal senso, anche se informamente, orientate. Orbene, tale normativa, nella parte in cui fa decorrere l'indennizzo dalla domanda presentata dopo la legge n. 210/1992, e non dall'effettivo insorgere del danno alla persona o comunque dalla conoscenza che di esso abbia l'avente diritto anche nei casi nei quali il danno sia insorto precedentemente (nei limiti, ovviamente, dei termini prescrizionali ordinari), pari contrastare con l'art. 32 della Costituzione, poiche' non assicura al soggetto leso, per il passato, quella effettiva "protezione ulteriore" della quale gia' Corte costituzionale n. 307/1990 ha ravvisato l'indefettibile necessita', allorche' si verifichi un danno alla salute che, seppure non riferibile a responsabilita' di alcuno, pure e' reso possibile dal trattamento di vaccinazione obbligatoria imposto nell'interesse della collettivita'. In altre parole, la decorrenza prevista dalla legge n. 210/1992 non assicura, nel caso di specie (menomazione contratta in epoca anteriore alle legge stessa) un'effettiva protezione del soggetto passivo, poiche' fa decorrere l'indennizzo da epoca comunque successiva al verificarsi del danno; onde tale soggetto, nel periodo intermedio, si trova sprovvisto di quell'indennita' che invece il principio di solidarieta' evidenziato dalla Corte reclama fin dal configurarsi della menomazione di cui e' causa, in attuazione del citato precetto costituzionale. Tale censura pare ancora piu' motivata, ove si consideri come invece, nel caso di incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge, la domanda di indennizzo possa essere proposta non appena l'avente diritto risulti aver conoscenza del danno; che dunque pare dovessero rimettere gli atti alla Corte costituzionale, perche' si pronunci in ordine alla prospettata illegittimita' degli artt. 2 e 3 della legge n. 210/1992 per contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui, nel caso di incidente vaccinale verificatosi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, fa decorrere l'indennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda posteriore alla legge medesima, e non dal verificarsi del danno all'integrita' fisico-psichica, o dalla conoscenza che di esso abbia l'avente diritto, come invece e' previsto per i casi insorti successivamente.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Sospende il giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 19 aprile 1995 Il pretore: BAZZOFFI 95C0834