N. 281 SENTENZA 15 - 28 giugno 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Imputato - Malattia mentale di natura irreversibile - Obbligatorieta' della sospensione del procedimento da parte del giudice - Obbligatorieta' della disposizione di accertamenti peritali sullo stato mentale dell'imputato con scadenza semestrale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 340/1992 e 23/1979) - Strutturazione di un sistema finalizzato a salvaguardare la posizione di chi non e' in grado di partecipare coscientemente al processo - Prospettazione di alternative non in grado di garantire l'autodifesa - Non fondatezza. (C.P.P., artt. 71, primo comma, e 72, primo comma). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 97 e 112)(GU n.28 del 5-7-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di Guiso Salvatore, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso dell'udienza preliminare a carico di Guiso Salvatore, imputato del delitto di incendio, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia, a seguito di perizia che aveva concluso nel senso che il Guiso, la cui capacita' di intendere e di volere al momento del fatto era risultata grandemente scemata ma non esclusa, risultava ora affetto da demenza arteriosclerotica post-apoplettica che impediva la sua cosciente partecipazione al processo, disponeva la sospensione del procedimento a norma dell'art. 71 del codice di procedura penale. Successivamente, venivano ordinati periodici accertamenti peritali sulla capacita' dell'imputato, dall'ultimo dei quali emergeva che la malattia mentale ancora in atto era "insuscettibile di evoluzione benigna" e non richiedeva piu' "l'espletamento di accertamenti con cadenza semestrale ai fini della sua comprensione clinica ed ai fini della valutazione della sua incidenza ad una cosciente partecipazione da parte dell'imputato al processo". Con ordinanza del 17 gennaio 1995 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia ha allora sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 71 del codice di procedura penale, "nella parte in cui prescrive che il giudice obbligatoriamente disponga la sospensione del procedimento", nonche', in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 72 dello stesso codice, "nella parte in cui prevede che il giudice obbligatoriamente disponga accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato a ogni successiva scadenza di sei mesi". Relativamente alla prima questione, osserva il giudice a quo che la sospensione del procedimento, cos| come disciplinata dall'art. 71 del codice di procedura penale si risolve per l'imputato in un impedimento, a tempo indeterminato, all'attuazione del diritto costituzionalmente garantito di ottenere una pronuncia in merito alla sua responsabilita' penale e ad essere giudicato in tempi ragionevoli (si cita la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata dallo Stato italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848); per di piu' in una situazione che, data l'insuscettibilita' di miglioramento della malattia, finisce per risolversi in una sospensione sine die. Donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, "in quanto paradossalmente una normativa dettata per una maggiore tutela di determinati soggetti finisce per determinare un'ingiustificata disparita' di trattamento tra colui che e' in grado di partecipare coscientemente al processo e colui che non lo e'". Nei riguardi di quest'ultimo la situazione di stasi processuale non ha modo di essere rimossa, quando, invece, il procedimento potrebbe "proseguire nei confronti del curatore speciale che gia' rappresenta l'incapace ai fini dell'impulso probatorio, ne' si vede quale sia la ragione per cui non dovrebbe rappresentarlo, processualmente, a tutti gli effetti". Risulterebbe vulnerato pure l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, bloccandosi "irrazionalmente" - con la preclusione di ogni difesa per l'interessato ed in mancanza di prefissione di scadenze temporali - il diritto tutelato da tale precetto costituzionale. Sarebbe, infine, compromessa l'osservanza dell'art. 112 della Costituzione, risultando l'obbligo di esercizio dell'azione penale "di fatto neutralizzato da una sospensione del processo che contiene in se' la certezza della sua illimitata durata". In ordine alla seconda questione, il rimettente ravvisa nel sistema dell'art. 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone la reiterazione della perizia sullo stato di mente con cadenze semestrali, nel caso di infermita' mentali insuscettibili di miglioramento, violazione dell'art. 97 della Costituzione, gravandosi inutilmente l'erario che deve anticipare le spese occorrenti per la perizia. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate. Sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, rileva l'Avvocatura come tale diritto debba intendersi in funzione dello ius libertatis che risulta, certo, tutelato da una norma che impedisce di pronunciare condanna nei confronti di un soggetto che non sia in grado di difendersi; in relazione all'assunta violazione del principio di eguaglianza, come tale principio non escluda trattamenti differenziati quando diverse siano le situazioni: una differenziazione sicuramente non irrazionale considerate le condizioni di salute dell'imputato ed il suo diritto di difendersi; quanto, infine, al contrasto con l'art. 112 della Costituzione, che l'obbligo di esercizio dell'azione penale non e' impedito dalla sospensione del procedimento per la tutela del diritto di difesa. Relativamente alla questione incentrata sull'art. 72 del codice di procedura penale, l'Avvocatura deduce che la norma di legge disciplina l'id quod plerumque accidit e che il disporre la sospensione obbligatoria o facoltativa rientra nella discrezionalita' del legislatore insindacabile in sede di legittimita'. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Nicosia dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, della legittimita' dell'art. 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive che il giudice debba disporre la sospensione del procedimento quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 dello stesso codice, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo pure quando la malattia da cui e' affetto l'interessato e' di natura irreversibile. Sospetta d'illegittimita', inoltre, questa volta in riferimento all'art. 97 della Costituzione, l'art. 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive che il giudice sia tenuto a provvedere a scadenze semestrali ad accertamenti sullo stato di mente dell'imputato successivamente alla sospensione del procedimento anche quando risulti che la malattia da cui e' affetto l'imputato e' irreversibile. 2. - Le questioni sono state sollevate nel corso dell'udienza preliminare a carico di persona che, imputabile al momento del fatto, era successivamente risultata in tale stato di mente da impedire la sua cosciente partecipazione al procedimento. Disposta la sospensione del processo a norma dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, erano stati espletati i periodici accertamenti sullo stato mentale dell'imputato, dall'ultimo dei quali era emerso che la malattia, ancora in atto, non era suscettibile di evoluzione tanto che il perito aveva segnalato l'inutilita' di richiedere ulteriori verifiche ai fini della valutazione della possibilita' che in futuro il prevenuto potesse partecipare coscientemente al processo. Di qui la violazione dei parametri costituzionali invocati: del principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparita' di trattamento fra chi e' in grado e chi non e' in grado di partecipare coscientemente al processo, una disparita' ovviabile solo consentendo al curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 71, secondo comma, del codice di procedura penale, nei casi in cui l'impossibilita' di partecipare coscientemente al processo venga accertata come irreversibile, di rappresentare processualmente l'imputato "a tutti gli effetti"; del diritto di difesa, precludendosi all'imputato la possibilita' di essere giudicato; del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, il cui esercizio resterebbe di fatto compromesso dalla certezza della "illimitata durata del processo". Relativamente poi all'art. 72 del codice di procedura penale, il vulnus arrecato al principio del buon andamento della pubblica amministrazione deriverebbe dall'inevitabile dispendio di mezzi conseguente all'obbligo di espletare periodicamente accertamenti sullo stato di mente dell'imputato anche quando risulti in modo inconfutabile l'impossibilita' che egli possa in futuro essere in grado di partecipare coscientemente al processo. 3. - Le questioni non sono fondate. Quanto alla dedotta illegittimita' costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, una delle disposizioni che delineano il trattamento normativo delle anomalie mentali che si manifestano nel corso del procedimento penale, va anzitutto rimarcata l'accentuazione del profilo della tutela della difesa personale perseguita dal codice di procedura penale del 1988, resa evidente, in primo luogo, dal richiedere la norma ora denunciata quale presupposto per la sospensione del processo uno stato mentale che non consente all'imputato di partecipare coscientemente al processo stesso, e non, come era invece nelle previsioni del codice abrogato, lo stato di infermita' di mente tale da escludere la capacita' di intendere e di volere: ferma restando nel sistema del codice vigente - quale condizione ostativa alla sospensione - la presenza di elementi che debbano portare ad una pronuncia di proscioglimento o di non luogo a procedere. Una previsione, quest'ultima, resa ancor piu' significativa in forza della dichiarazione di illegittimita' dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, derivante dalla sentenza n. 340 del 1992 limitatamente alle parole "sopravvenuta al fatto". Ed infatti l'inciso scaturito dalla decisione della Corte preclude la possibilita' che una persona inferma di mente al momento del fatto ma la cui infermita' non coincida con la totale incapacita' di intendere e di volere possa essere sottoposta ad un procedimento penale che puo' concludersi con una sentenza di condanna nonostante la sua incapacita' di partecipare coscientemente al processo. E proprio in conseguenza dell'ampliamento dei presupposti per la sospensione del processo, nel nuovo sistema si prevede che quando vi e' ragione di dubitare dello stato mentale dell'imputato il giudice debba disporre, anche d'ufficio, perizia (art. 70); ed e' prescritto, altresi' (art. 71, primo comma), che solo a seguito degli accertamenti disposti possa essere adottato il provvedimento sospensivo; ulteriori accertamenti devono, poi, essere compiuti a scadenze periodiche al fine di accertare la permanenza dell'infermita' mentale (art. 72, primo comma). Va ordinata percio' la revoca della sospensione non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al processo oltre che nei casi in cui nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (art. 72, secondo comma). Sempre risultando possibile, a tale ultimo riguardo, per il giudice assumere le prove che possano condurre al proscioglimento (art. 70, secondo comma, 71, quarto comma), nonche' ogni altra prova richiesta dalle parti quando vi e' pericolo per il ritardo (art. 70, secondo comma), ivi compreso l'incidente probatorio (art. 70, terzo comma); e risultando altresi' possibile, per il pubblico ministero, compiere gli atti di indagine che non richiedono la cosciente partecipazione dell'indagato (art. 70, terzo comma). E' inoltre prevista la nomina, con l'ordinanza di sospensione, di un curatore speciale (art. 71, secondo comma), al quale e' anche attribuito il diritto di richiedere l'assunzione dei mezzi di prova che possano condurre al proscioglimento dell'imputato e ogni altro mezzo di prova quando vi e' pericolo nel ritardo, nonche' la facolta' di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato e a quelli cui l'imputato stesso ha facolta' di assistere (art. 71, quarto comma). Ne e' conseguito, dunque, un assetto informato alla tutela della liberta' di autodeterminazione dell'imputato sia nel corso delle indagini preliminari sia nel corso del vero e proprio processo, favorendosi, al contempo, il compimento delle attivita' acquisitive in suo favore: in una linea destinata, soprattutto dopo la gia' ricordata sentenza n. 340 del 1992, a salvaguardare la posizione di chi non e' in grado di partecipare coscientemente al processo, col precludere in ogni caso che, perdurando l'infermita', possa essere pronunciata una decisione di condanna, dalla quale scaturirebbe la sicura violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione (v., oltre alla sentenza n. 340 del 1992, la sentenza n. 23 del 1979). 4. - L'individuazione di un sistema cosi' strutturato rende chiara la non fondatezza delle censure rivolte nei confronti dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale. Quella incentrata sulla violazione del principio di eguaglianza non e' fondata perche' non si puo' equiparare la posizione di chi e' in grado di partecipare coscientemente al processo a quella di chi invece non lo e'. D'altro canto, l'eventualita' prospettata dal giudice a quo di consentire la prosecuzione del processo nei casi di infermita' irreversibile autorizzando il curatore speciale a rappresentare l'imputato (oltre a profilarsi di dubbia ammissibilita', non apparendo certo una soluzione costituzionalmente obbligata), si rivela comunque non in grado di garantire l'autodifesa soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell'imputato (si pensi all'interrogatorio e all'esame ed alle conseguenti facolta' esercitabili al riguardo). E neanche e' ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilita' che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non e' in grado di difendersi. Fra il diritto di essere giudicato (che non esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata condanna) e il diritto di autodifendersi deve, infatti, ritenersi prevalente quest'ultimo (cfr., ancora, sentenza n. 23 del 1979). Non appare vulnerato neppure il principio di obbligatorieta' dell'azione penale perche', a parte la possibilita' per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, terzo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione penale e' solo sospeso a tutela del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa. 5. - Non fondata e', infine, la questione di legittimita' dell'art. 72, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 97, secondo comma, della Costituzione. A parte il rilievo che i periodici accertamenti sullo stato di mente sono funzionali alla ripresa del processo - auspicata dallo stesso giudice a quo anche se ritenuta, nella specie considerata, un evento irrealizzabile - la giurisprudenza di questa Corte e' costante nel senso che il principio del buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione detto parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (v. sentenze n. 18 del 1989 e n. 86 del 1982), attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (v. sentenza n. 376 del 1993, ordinanza n. 275 del 1994).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA 95C0850