N. 317 ORDINANZA 28 giugno - 12 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  - Tassa annuale di concessione governativa sulle
 societa' - Rimborsi - Esercizio dell'azione giudiziaria  in  mancanza
 dei  preventivi  ricorsi  amministrativi  -  Preclusione - Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n.  56/1995  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.33 del 9-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12, primo e
 secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641  (Disciplina  delle
 tasse  sulle  concessioni governative), promosso con ordinanza emessa
 il 3 gennaio 1995 dal Tribunale di  Genova  nel  procedimento  civile
 vertente  tra la s.r.l. Alma e il Ministero delle finanze iscritta al
 n. 200 del  registro  ordinanze  1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  16, prima serie speciale, dell'anno
 1995;
    Udito nella camera di consiglio del  28  giugno  1995  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 3 gennaio 1995, il Tribunale di
 Genova ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  Cost.,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,  primo  e
 secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  641,  nella  parte  in
 cui,  in  materia  di  rimborsi  della  tassa  annuale di concessione
 governativa sulla  societa'  prevista  dall'art.  3,  diciottesimo  e
 diciannovesimo  comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito
 nella legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  non  consente  l'esercizio
 dell'azione  giudiziaria  anche  in  mancanza  dei preventivi ricorsi
 amministrativi previsti dall'art. 11 dello stesso d.P.R. n.  641  del
 1972;
      che,  ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti con cui la
 sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato  la  disciplina
 parallela   contenuta  nell'art.  33  del  d.P.R.  n.  642  del  1972
 sull'imposta di bollo, valgono anche per la norma impugnata, la quale
 parimenti comporta una ingiustificata  compressione  del  diritto  di
 difesa  del  contribuente,  in  particolare  disponendo  la decadenza
 dall'azione  giudiziaria  per   mancato   esperimento   dei   ricorsi
 amministrativi;
      che  e'  ritenuto  violato  anche  il  principio di eguaglianza,
 perche' in materia di rimborsi l'Amministrazione,  essendo  priva  di
 poteri discrezionali e dovendo soltanto verificare la sussistenza dei
 presupposti  del  diritto fatto valere dal contribuente, si trova con
 questo in una posizione paritaria.
    Considerato che l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972 e' gia' stato
 dichiarato costituzionalmente illegittimo, con  sentenza  n.  56  del
 1995,  "nella  parte  in  cui  non prevede, nelle controversie di cui
 all'art.  11  del  decreto  medesimo,   l'esperibilita'   dell'azione
 giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) -  gia'
 dichiarato  costituzionalmente  illegittimo in parte qua con sentenza
 n. 56 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3  e  24  della
 Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0896