N. 322 ORDINANZA 28 giugno - 13 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Abusivismo - Estinzione del reato a  favore  dell'imputato
 che  abbia  provveduto  alla demolizione dell'opera abusiva - Mancata
 previsione - Identica questione gia'  dichiarata  non  fondata  dalla
 Corte  con  sentenza  n.  167/1989  e  manifestamente  infondata  con
 ordinanze  nn.  274, 415 e 539 del 1989 e nn. 34 e 80 del 1990 -  Ius
 superveniens: legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo comma  e
 segg.;  d.-l.  26 maggio 1995, n. 193 - Esigenza di nuova valutazione
 circa la rilevanza della  questione  -  Restituzione  degli  atti  al
 giudice rimettente.
 
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 20, lett.  c), 22 e 38; legge 8
 agosto 1985, n. 431 art. 1)
 
(GU n.33 del 9-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano VASSALLI, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 20, rectius,
 20, lettera c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
 materia di controllo dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
 recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dell'art. 1 della legge
 8  agosto  1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge 27 giugno 1987, n. 312,  recante  disposizioni  urgenti
 per  la  tutela  delle  zone  di  particolare  interesse ambientale),
 promosso con ordinanza emessa il 12  dicembre  1994  dal  Pretore  di
 Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico
 di  Gianlorenzi  Alina  ed  altro,  iscritta  al  n.  45 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio del  31  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
    Ritenuto che il Pretore di Roma - sezione distaccata di Frascati -
 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 20, rectius, 20 lettera
 c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia  di
 controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
 sanatoria delle opere edilizie), nonche' dell'art. 1  della  legge  8
 agosto 1985, n. 431, rectius, dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27
 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
 particolare  interesse ambientale), come sostituito dall'art. 1 della
 legge di conversione 8  agosto  1985,  n.  431  recante  disposizioni
 urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,
 nella  parte  in  cui  non  prevedono l'estinzione del reato a favore
 dell'imputato  che  abbia  provveduto  alla  demolizione   dell'opera
 abusiva;
      che,  ad  avviso  del  pretore  remittente,  le  norme censurate
 violerebbero il principio di cui all'art. 3  della  Costituzione,  in
 quanto - prevedendo come causa di estinzione del reato di costruzione
 edilizia  abusiva  il  solo rilascio della concessione in sanatoria e
 non anche la  demolizione,  ad  opera  dell'imputato,  del  manufatto
 abusivo con conseguente ripristino dell'originario assetto dei luoghi
 -  imporrebbero  un  trattamento  giuridico differenziato a fronte di
 situazioni uguali.
    Considerato che nella prospettazione dell'ordinanza di  remissione
 difetta  una  qualsiasi  valutazione  della  diversita' strutturale e
 teleologica degli artt.  20  e  22,  da  un  lato,  e  dell'art.  38,
 dall'altro, della legge n. 47 del 1985;
     che,  infatti,  quanto  al  profilo  strutturale  la  fattispecie
 estintiva  del  reato  ai  sensi  dell'art.  22  e'  conclusa   dagli
 accertamenti  di merito svolti dalle autorita' amministrative ex art.
 13 della legge n. 47 del 1985, in sede di rilascio in sanatoria della
 concessione e puo' riguardare solo illegittimita' formali, mentre con
 riguardo  all'art.  38  citato  detta  fattispecie  e'  conclusa  dal
 pagamento dell'intera oblazione (art. 38, secondo comma);
      che,  sul  piano  teleologico - l'art. 22 citato e' disposizione
 rivolta al futuro in ordine  al  quale  il  legislatore  non  ammette
 sanatoria  per  le  opere contrastanti con gli strumenti urbanistici,
 mentre l'art. 38 e' rivolto al  passato  (sempre  che  si  tratti  di
 costruzioni  e  di opere ultimate entro il 1 ottobre 1983, secondo il
 sistema del Capo III della suddetta legge n.  47  del  1985)  e  piu'
 precisamente  all'esigenza di chiudere un passato (abusivismi formali
 e/o sostanziali) relativo all'assetto urbanistico del territorio  che
 la  pubblica  amministrazione  non  era  sempre  stata  in  grado  di
 controllare; (sentenza n. 369 del 1988);
      che, pertanto, ai fini della  estinzione  del  reato,  le  norme
 censurate  non  possono,  rispondendo  a criteri e finalita' diverse,
 essere utilmente confrontate;
      che, peraltro, e con riguardo all' art. 22 della legge n. 47 del
 1985, identica questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  stata
 dichiarata  non  fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989
 la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della  legge
 n.  47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione
 del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a  favore
 di  chi  abbia  demolito  il  manufatto,  sempre  che  si  tratti, di
 costruzione  che,  se  non  demolita,  avrebbe  potuto  ottenere   la
 concessione in sanatoria di cui all'art. 13 citato;
      che, la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla
 base  della documentazione in suo possesso, e' tenuto ad accertare la
 compatibilita'  del  manufatto  demolito  con  i  predetti  strumenti
 urbanistici  ed  a  rilasciare  in  caso  di  accertamento  positivo,
 certificazione di conformita' agli stessi strumenti;
      che la medesima questione e'  stata  successivamente  dichiarata
 manifestamente infondata con ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989, e
 nn. 34 ed 80 del 1990;
      che,  comunque, appare pregiudiziale il profilo della estinzione
 del reato di cui all'art. 38 della legge n. 47 del 1985, rispetto  al
 quale  i  termini  di  cui  all'art. 31 della stessa legge sono stati
 riaperti dall'art. 39, comma 1 e ss. della legge 23 dicembre 1994, n.
 724 e ulteriori modifiche sono  state  recate  dal  decreto-legge  26
 maggio  1995,  n.  193,  sopravvenuta all'ordinanza di remissione con
 modifiche alla legge n. 431 del 1985;
      che, infatti, l'art. 39, comma 8, della legge n.  724  del  1994
 statuisce, tra l'altro, che nel caso di interventi edilizi nelle zone
 sottoposte  a  vincolo  ambientale  "il  rilascio  della  concessione
 edilizia  o  della  autorizzazione  in  sanatoria  -  subordinato  al
 conseguimento  delle  autorizzazioni  delle  Amministrazioni preposte
 alla tutela del vincolo - estingue il reato relativo alla  violazione
 del vincolo stesso";
      che,   pertanto,  in  relazione  alle  questioni  sollevate  con
 riguardo ai profili pregiudiziali degli artt. 38 della  legge  n.  47
 del  1985 ed 1-sexies della legge n. 431 del 1985 occorre disporre la
 restituzione degli atti al giudice  a  quo,  affinche'  verifichi  la
 rilevanza  della  questione  alla  luce dei principi desumibili dalla
 normativa sopravvenuta e  dell'eventuale  sanatoria  ai  sensi  delle
 citate disposizioni legislative.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al Pretore di Roma - sezione
 distaccata di Frascati.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                         Il redattore: CHIEPPA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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