N. 324 ORDINANZA 28 giugno - 13 luglio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Indennita' integrativa speciale - Computo nella determinazione della buonuscita - Effetti della sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale - Identiche questioni gia' dichiarate non fondate con sentenza n. 103/1995 nonche' manifestamente infondate con l'ordinanza n. 207/1995 - Riaffermazione del carattere tendenzialmente satisfattivo assunto dalla normativa de qua delle aspettative dei pubblici dipendenti - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87 art. 1, primo comma, lett. a), art. 2, quarto comma, art. 3, primo e secondo comma, e art. 4). (Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).(GU n.33 del 9-8-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con cinque ordinanze emesse il 14 ed il 7 novembre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 2 dicembre, il 4 novembre ed il 15 luglio 1994 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, iscritte rispettivamente ai nn. 233, 243, 266, 267 e 268 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 19, 21, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con due ordinanze di identico contenuto emesse rispettivamente il 7 ed il 14 novembre 1995, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonche' - escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale - viola il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice; b) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1, lettera b) (recte: lettera a)), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in ragione della irragionevole discriminazione della previsione di una minore percentuale di computo dell'indennita' integrativa speciale tra i dipendenti degli enti pubblici non economici ex lege n. 70 del 1975 e quelli di tutte le altre pubbliche amministrazioni di cui alla successiva lettera b) del citato art. 1, comma 1; d) dell'art. 2, comma 4, della stessa legge, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione differita; che il Consiglio di Stato, VI sezione, con ordinanza emessa il 4 novembre 1994, ha sollevato uguali questioni di costituzionalita', in riferimento agli stessi parametri costituzionali, dei gia' citati artt. 1, comma 1, lettera b) (recte: lettera a)), 2, comma 4, 3, comma 2, e 4 della legge n. 87 del 1994, alla stregua di motivazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte in merito dagli altri giudici remittenti, estendendo le censure di incostituzionalita' anche all'art. 3, comma 1, della stessa legge, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'applicazione della normativa ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1994; che il Consiglio di Stato, VI sezione, con altre due ordinanze, emesse rispettivamente il 15 luglio 1994 ed il 2 dicembre 1994, sulla base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle degli altri giudici a quibus, ha sollevato questione di costituzionalita' dell'art. 4 della menzionata legge n. 87 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate inammissibili ovvero infondate. Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che identiche questioni sono state gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonche' manifestamente infondate con l'ordinanza n. 207 del 1995, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennita' erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennita' integrativa speciale; che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimita' della dichiarazione d'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualita' ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestivita' della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili; che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata e' stato accordato per via legislativa, e' stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato "all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del 1995); che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata, in quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati. Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio e dal Consiglio di Stato, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0903