N. 439 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 1995
N. 439 Ordinanza emessa il 28 marzo 1995 dal pretore di Potenza sul ricorso proposto da Tofalo Francesco contro il sindaco del comune di Balvano Regione Basilicata - Annullamento del provvedimento di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Previsione, in legge regionale, dell'impugnazione del provvedimento del sindaco innanzi al pretore - Indebita interferenza nella materia della giurisdizione di esclusiva competenza statale. (Legge regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2, art. 13). (Cost., art. 108).(GU n.35 del 23-8-1995 )
IL PRETORE Letti gli atti di causa; O S S E R V A Con ricorso depositato in cancelleria il 27 giugno 1992 Tofalo Francesco adiva questo pretore, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del decreto del 25 giugno 1992 protocollo 4351, con il quale il sindaco di Balvano lo aveva dichiarato decaduto dalla assegnazione di un alloggio di E.R.P. sito in Balvano, via San Sebastiano n. 25. Al riguardo, il ricorrente chiedeva applicarsi, in rito, l'art. 13 legge regione Basilicata del 16 febbraio 1987, n. 2, nella parte in cui prevede che, contro il provvedimento del sindaco, l'interessato puo' proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del decreto stesso. Sulle conclusioni del procuratore ricorrente, la causa e' stata riservata per la decisione all'udienza del 21 marzo 1995. A parere di questo giudicante deve essere sollevata ex officio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 sopra richiamato. La questione appare rilevante ai fini della presente decisione, atteso che la eventuale pronuncia di incostituzionalita' andrebbe ad incidere sui limiti della giurisdizione di questa a.g.o., con la conseguenza che la domanda proposta dal Tofalo dovrebbe considerarsi inammissibile. Il dubbio di incostituzionalita' appare inoltre corposo e la relativa questione, pertanto, non manifestamente infondata ove si consideri che l'art. 13 della l.r. 16 febbraio 1987, n. 2, pur novando una fonte normativa statale (art. 11, tredicesimo comma, d.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1035), individua, comunque, con una indebita invasione della sfera legislativa riservata, in via esclusiva allo Stato (art. 108 della Costituzione), un criterio di attribuzione della giurisdizione, privilegiando il giudice ordinario. Al riguardo, la Corte costituzionale si e' piu' volte pronunciata (v. di recente sentenza 23 febbraio-6 marzo 1995, n. 76) ribadendo il principio secondo cui esula dalla potesta' normativa della regione dettare norme relative, in senso lato, alla giurisdizione e pertanto, sulla linea di tale orientamento, deve essere rimessa alla valutazione della stessa Corte anche la questione in esame.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 20 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 legge della regione Basilicata del 16 febbraio 1987, n. 2, con riferimento all'art. 108 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parte costituita nonche' al presidente della giunta regionale della Basilicata e comunicata al presidente del consiglio regionale della medesima regione. Potenza, addi' 28 marzo 1995 Il pretore: GUBITOSI 95C0909