N. 439 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 1995

                                N. 439
 Ordinanza emessa il 28 marzo 1995 dal pretore di Potenza sul  ricorso
 proposto da Tofalo Francesco contro il sindaco del comune di Balvano
 Regione  Basilicata  - Annullamento del provvedimento di assegnazione
    di alloggio di edilizia residenziale  pubblica  -  Previsione,  in
    legge  regionale,  dell'impugnazione del provvedimento del sindaco
    innanzi al pretore - Indebita  interferenza  nella  materia  della
    giurisdizione di esclusiva competenza statale.
 (Legge regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2, art. 13).
 (Cost., art. 108).
(GU n.35 del 23-8-1995 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti di causa;
                             O S S E R V A
    Con  ricorso  depositato  in  cancelleria il 27 giugno 1992 Tofalo
 Francesco adiva  questo  pretore,  chiedendo  l'annullamento,  previa
 sospensione,  del  decreto del 25 giugno 1992 protocollo 4351, con il
 quale il sindaco  di  Balvano  lo  aveva  dichiarato  decaduto  dalla
 assegnazione  di  un  alloggio  di  E.R.P.  sito  in Balvano, via San
 Sebastiano n. 25. Al riguardo, il ricorrente chiedeva applicarsi,  in
 rito,  l'art. 13 legge regione Basilicata del 16 febbraio 1987, n. 2,
 nella parte in cui prevede che, contro il provvedimento del  sindaco,
 l'interessato  puo'  proporre  ricorso  al  pretore del luogo nel cui
 mandamento e' situato l'alloggio,  entro  il  termine  perentorio  di
 giorni   trenta   dalla   notificazione  del  decreto  stesso.  Sulle
 conclusioni del procuratore ricorrente, la causa e'  stata  riservata
 per la decisione all'udienza del 21 marzo 1995.
   A  parere  di questo giudicante deve essere sollevata ex officio la
 questione  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   13   sopra
 richiamato.  La  questione  appare  rilevante  ai fini della presente
 decisione, atteso che la eventuale pronuncia  di  incostituzionalita'
 andrebbe ad incidere sui limiti della giurisdizione di questa a.g.o.,
 con  la  conseguenza  che  la  domanda  proposta  dal Tofalo dovrebbe
 considerarsi inammissibile.
    Il dubbio di  incostituzionalita'  appare  inoltre  corposo  e  la
 relativa  questione,  pertanto,  non  manifestamente infondata ove si
 consideri che l'art. 13 della  l.r.  16  febbraio  1987,  n.  2,  pur
 novando  una  fonte  normativa  statale  (art. 11, tredicesimo comma,
 d.P.R. 30 dicembre 1970,  n.  1035),  individua,  comunque,  con  una
 indebita   invasione   della  sfera  legislativa  riservata,  in  via
 esclusiva allo Stato (art. 108 della Costituzione),  un  criterio  di
 attribuzione della giurisdizione, privilegiando il giudice ordinario.
    Al  riguardo, la Corte costituzionale si e' piu' volte pronunciata
 (v. di recente sentenza 23 febbraio-6 marzo 1995, n. 76) ribadendo il
 principio secondo cui esula dalla potesta'  normativa  della  regione
 dettare norme relative, in senso lato, alla giurisdizione e pertanto,
 sulla   linea   di   tale  orientamento,  deve  essere  rimessa  alla
 valutazione della stessa Corte anche la questione in esame.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 20 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.   13  legge  della  regione
 Basilicata del 16 febbraio 1987, n. 2, con riferimento  all'art.  108
 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  alla  parte costituita nonche' al presidente della giunta
 regionale della Basilicata e comunicata al presidente  del  consiglio
 regionale della medesima regione.
      Potenza, addi' 28 marzo 1995
                         Il pretore: GUBITOSI
 
 95C0909