N. 443 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1995
N. 443 Ordinanza emessa il 3 marzo 1995 dal pretore di Grossetto nel procedimento penale a carico di Corsini Ubaldo Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonche' scarichi che superino i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severita', nonche' tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991). (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3). (Cost., artt. 3, 9, 10 e 32).(GU n.35 del 23-8-1995 )
IL PRETORE Ha emesso la seguete ordinanza dibattimentale nel procedimento penale n. 596/94 reg. dibattimento a carico di Corsini Ubaldo, imputato del reato di cui agli artt. 21, primo comma, e 21, terzo comma, legge n. 319/1976, osserva che gia' in precedenza questo pre- tore si e' pronunciato in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, argomentando che detto articolo che modificava il terzo comma dell'art. 21 legge Merli prevedeva una manifesta disparita' di trattamento tra coloro che scaricando non osservavano i limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle, e coloro che ai sensi del primo comma dell'art. 21 legge Merli scaricavano in difetto di prescritta autorizzazione, fattispecie per la quale il legislatore aveva previsto l'obbligatorieta' della sanzione penale. A parere dello scrivente la norma citata si poneva in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per manifesta disparita' di trattamento sanzionatorio che il legislatore prevedeva per fattispecie analoghe ed anzi di maggiore gravita' sostanziale per quanto in particolare concerneva la modifica del terzo comma dell'art. 21 legge-Merli come novellato dal decreto-legge citato.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 442/1995). 95C0913