N. 443 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1995

                                N. 443
 Ordinanza emessa il  3  marzo  1995  dal  pretore  di  Grossetto  nel
 procedimento penale a carico di Corsini Ubaldo
 Ambiente  (Tutela  dell')  -  Inquinamento  - Scarichi provenienti da
    pubbliche  fognature  che  superino   limiti   di   accettabilita'
    stabiliti  dalle  regioni,  scarichi  provenienti  da insediamenti
    produttivi eccedenti limiti di accettabilita' delle tabelle di cui
    alla legge n. 319/1976 o, se recapitano  in  pubbliche  fognature,
    quelli  fissati  dall'art.  12,  primo  comma, n. 2, stessa legge,
    nonche'  scarichi  che  superino  i   limiti   di   accettabilita'
    inderogabili  per  i  parametri  di  natura  tossica persistente e
    bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima  ipotesi
    e   riduzione  della  pena  per  le  altre  -  Irragionevolezza  -
    Disparita' di trattamento  rispetto  ad  ipotesi  meno  gravi,  ma
    punite  con maggior severita', nonche' tra regioni e rispetto alla
    disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento  delle
    acque   -  Lesione  del  diritto  all'ambiente  salubre  -  Omesso
    adeguamento  con  le  norme   del   diritto   internazionale,   in
    particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).
 (Cost., artt. 3, 9, 10 e 32).
(GU n.35 del 23-8-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  emesso  la  seguete  ordinanza dibattimentale nel procedimento
 penale n. 596/94  reg.  dibattimento  a  carico  di  Corsini  Ubaldo,
 imputato  del  reato  di  cui agli artt. 21, primo comma, e 21, terzo
 comma, legge n. 319/1976, osserva che gia' in precedenza questo  pre-
 tore  si  e'  pronunciato  in  ordine  all'ipotesi  di  non manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, con trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale, argomentando che detto  articolo  che
 modificava  il  terzo  comma  dell'art.  21 legge Merli prevedeva una
 manifesta disparita' di trattamento tra  coloro  che  scaricando  non
 osservavano  i  limiti  di  accettabilita'  previsti dalle tabelle, e
 coloro che  ai  sensi  del  primo  comma  dell'art.  21  legge  Merli
 scaricavano  in difetto di prescritta autorizzazione, fattispecie per
 la  quale  il  legislatore  aveva  previsto  l'obbligatorieta'  della
 sanzione  penale.  A parere dello scrivente la norma citata si poneva
 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per manifesta disparita'
 di  trattamento  sanzionatorio  che  il  legislatore  prevedeva   per
 fattispecie  analoghe  ed  anzi  di maggiore gravita' sostanziale per
 quanto  in  particolare  concerneva  la  modifica  del  terzo   comma
 dell'art. 21 legge-Merli come novellato dal decreto-legge citato.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 442/1995).
 95C0913