N. 452 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 1995
N. 452 Ordinanza emessa il 7 aprile 1995 dalla corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Piscopo Giuseppe (detenuto) Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione di incompetenza per territorio su eccezione gia' proposta e respinta all'udienza preliminare - Trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziche' al p.m. presso quest'ultimo - Conseguente preclusione, per l'imputato, di taluni diritti processuali (nella specie: richiesta di rito abbreviato) - Irrazionalita' - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge. Processo penale - Giudice di appello - Eccezione di incostituzionalita' in merito alla dichiarazione di incompetenza territoriale su eccezione gia' sollevata e respinta nell'udienza preliminare - Annullamento della sentenza di primo grado e rimessione degli atti al p.m. presso il giudice territorialmente competente - Omessa previsione - Irrazionalita' - Lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale precostituito per legge. (C.P.P. 1988, artt. 23, primo comma, e 24, primo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.35 del 23-8-1995 )
LA CORTE D'APPELLO 1. - Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nei confronti di Piscopo Giuseppe, nato ad Albano Laziale il 19 luglio 1955, detenuto; sollevando questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23 e 24 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. Il Piscopo e' appellante avverso la sentenza del tribunale di Roma in data 3 giugno 1993 con la quale era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 73 e 80 del d.P.R. n. 309/1990; il processo viene dalla Cassazione, che ha annullato con rinvio, per un vizio di forma, la sentenza della corte d'appello di Roma del 26 gennaio 1994. F A T T O Con richiesta di rinvio a giudizio rivolta al g.i.p. presso il tribunale di Velletri, il p.m. presso quella procura esercitata l'azione penale nei confronti di Piscopo Giuseppe e Guaimare Romero per il reato di cui agli artt. 110, 73 e 80 d.P.R. del n. 309/1990. All'udienza preliminare del 4 febbraio 1993, mentre il Guaimare chiedeva di procedersi con rito abbreviato, senza ottenere il consenso del p.m., il Piscopo eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, indicando la competenza del tribunale di Roma; l'eccezione, tempestivamente sollevata, veniva respinta dal g.i.p., e il Piscopo veniva rinviato a giudizio davanti al tribunale di Velletri. In quest'ultima sede l'eccezione di incompetenza per territorio veniva riproposta, e il tribunale, ritenuta fondata, si spogliava del processo, dichiarando la competenza del tribunale di Roma. Quest'ultimo giudice, ritenuta la propria competenza, giudicava nel merito, condannando il Piscopo alla pena di nove anni di reclusione e sessanta milioni di multa, naturalmente col rito ordinario. Per completezza, va aggiunto che il tribunale riconosceva la diminuente del rito abbreviato al Guaimare e lo condannava a sei anni e quaranta milioni. Il tribunale di Roma giungeva alla predetta decisione non accogliendo la richiesta del Piscopo di restituzione degli atti al g.i.p. o al p.m. di Roma perche' si procedesse a nuova udienza preliminare, ne' quella di essere ammesso a richiedere il giudizio abbreviato, e dichiarava non fondata la questione di legittimita' costituzionale riguardante le norme applicate. Con i motivi d'appello e nell'odierna udienza il Piscopo riproponeva fra l'altro la questione di legittimita' costituzionale; questa Corte la ritiene rilevante e non manifestamente infondata per i motivi che seguono. D I R I T T O 1. - Stabilisce l'art. 22, terzo comma del c.p.p. che il g.i.p., dopo la chiusura delle indagini preliminari, se riconosce la propria incompetenza (anche territoriale), la dichiara con sentenza e rimette gli atti al p.m. presso il giudice competente: questi dovra' esercitare ex novo nelle forme ordinarie l'azione penale, si' che all'imputato non viene precluso l'esercizio di alcuna sua facolta' processuale. Se invece, il g.i.p. - pur espressamente sollecitato - non ritenga la propria incompetenza per territorio, il sistema del codice, secondo le previsioni degli artt. 23 e 24 del c.p.p. che si impugnano, comporta nelle fasi ulteriori - malgrado l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta nell'udienza preliminare, ed anche nel caso in cui successivamente ne sia stata ritenuta la fondatezza - una sostanziale, irrimediabile irrilevanza della questione, con la conseguente definitiva sottrazione del processo al suo giudice naturale, e violazione del diritto di difesa. Infatti, stando alle predette norme, si opera in tal caso un semplice spostamento dall'uno all'altro giudice del dibattimento, di tal che ne' il giudice di primo grado ne' quello di appello possono ripristinare la situazione giuridica violata - e tempestivamente e fondatamente denunciata -, rimettendo l'imputato nella condizione di farsi giudicare dal suo giudice naturale precostituito per legge, che e' il g.i.p. territorialmente competente. In tale situazione, da un lato si fa salvo un decreto che dispone il giudizio che e' stato pronunciato da un giudice sicuramente incompetente, la cui competenza era stata contestata prima della pronuncia: ed e' evidente che viene in tal modo vanificato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Il sistema previsto dalla legge comporta infatti l'assurda conseguenza che rimanga priva di risultato un'eccezione tempestivamente proposta e riconosciuta fondata. D'altro lato, all'imputato e' preclusa la possibilita' di operare le sue scelte processuali - pur delicate, importanti e irripetibili, quale quella di chiedere il giudizio abbreviato - davanti al suo giudice naturale; lo si costringe, anzi, o a perdere definitivamente tutte le sue opzioni, o a farle valere davanti ad un giudice che non soltanto e' ritenuto incompetente da esso imputato, ma e' poi effettivamente riconosciuto tale nel processo. 2. - E' appena il caso di ricordare che l'analoga questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione alla competenza per materia e' stata accolta dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 dell'11 marzo 1993; non cosi', invece, in ordine alla competenza per territorio, per il rilievo che in questo caso non sarebbero pregiudicati i diritti e gli interessi dell'imputato. In proposito peraltro osserva questa Corte che quest'ultimo argomento si attaglia soltanto al caso in cui l'eccezione di incompetenza per territorio sia stata dedotta o rilevata per la prima volta davanti al giudice del dibattimento, quando la fase dell'udienza preliminare sia ormai superata senza incidenti. Quando invece, come nella specie, l'eccezione di incompetenza sia stata sollevata - ed erroneamente respinta - nell'udienza preliminare, la mancata previsione, nel sistema del codice, di una declaratoria di nullita' del decreto che dispone il giudizio pronunciato dal giudice incompetente, e la mancata previsione di un conseguente ritorno del processo davanti a quello competente - nella stessa fase e senza che sia maturata per le parti alcuna preclusione - determina una situazione di palese illegittimita', per l'evidente sottrazione del processo al giudice naturale e l'altrettanto evidente vanificazione, sul punto, del diritto di difesa. 3. - Esemplare e' proprio il caso concreto, nel quale l'imputato Guaimare ha potuto usufruire del rito abbreviato per averlo "validamente" chiesto al g.i.p. di Velletri successivamente ritenuto incompetente, mentre al Piscopo la possibilita' di procedere al giudizio abbreviato e' stata preclusa proprio dall'aver egli esercitato la facolta' legittima di sollevare - fondatamente - l'eccezione di incompetenza, coerentemente rifiutando il giudice non naturale. 4. - Si osserva, ancora, che il sistema del codice consente il rimedio sulla incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari nel solo caso in cui, appunto, l'imputato, dopo aver prospettato in udienza preliminare l'eccezione di incompetenza per territorio, contraddittoriamente si rassegni a chiedere, mediante il rito abbreviato, di essere giudicato dal medesimo giudice: in tal caso, in appello, l'eccezione potra' trasformarsi in motivo di gravame, e il giudice di secondo grado potra', ai sensi dell'art. 24 del c.p.p., annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti al giudice competente per un nuovo giudizio abbreviato. In tutti gli altri casi, invece, non e' prevista alcuna conseguenza al fatto che la pronuncia sia stata emessa da un giudice incompetente, malgrado - e questo e' l'assurdo - detta incompetenza sia stata tempestivamente rilevata e successivamente riconosciuta. Non esiste, in particolare, alcun rimedio al caso in cui l'imputato, dopo aver prospettato in udienza preliminare l'eccezione di incompetenza per territorio, si veda - come nel caso di specie - rinviato a giudizio; e cio' sia nel caso che egli non intendesse chiedere il giudizio abbreviato, sia nel caso opposto. 5. - Nel primo caso, non sara' mai posto rimedio al fatto in se' che una pronuncia giurisdizionale - qual'e' pur sempre quella sull'alternativa tra il rinvio a giudizio e la sentenza di non luogo a procedere - sia stata emessa non dal giudice naturale ma da un giudice concretamente riconosciuto incompetente dopo che l'eccezione era stata sollevata; e questo pare gia' di per se' confliggente con le esigenze di trasparenza della giurisdizione e dei rapporti non solo fra g.i.p. e imputato, ma anche fra g.i.p. e p.m.; e pare comunque motivo di incostituzionalita' della disciplina prevista dagli artt. 23 e 24 del c.p.p. con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione. E' appena il caso di osservare in proposito che il mero spostamento di competenza territoriale pronunciato dal giudice del dibattimento che riconosca la fondatezza dell'eccezione, non costituisce un rimedio esaustivo e costituzionalmente corretto, giacche' viene in ogni caso fatta salva la decisione del rinvio a giudizio, laddove, invece, ben potrebbe, il g.i.p. "naturale", territorialmente competente, - davanti al quale l'imputato ha diritto di comparire - non accogliere le richieste del p.m., decidere per il proscioglimento, o - per esempio - atteggiarsi diversamente in ordine alla liberta' personale. 6. - Nel secondo caso, non puo' essere posto rimedio al fatto che l'imputato e' concretamente privato, dalla disciplina che si impugna, del diritto di vedersi giudicato dal suo giudice naturale in sede di giudizio abbreviato: infatti, alla stregua delle norme attualmente in vigore, malgrado la riconosciuta fondatezza dell'eccezione tempestivamente sollevata, in udienza preliminare non ci si torna piu', e al giudizio abbreviato - che coerentemente non sia stato chiesto davanti al giudice incompetente - non si puo' piu' procedere, proprio in conseguenza del fatto che l'accoglimento dell'eccezione comporta la mera trasmissione degli atti al giudice competente per il dibattimento, con la salvezza dell'udienza preliminare e dei suoi effetti preclusivi. 7. - Non sembra, in proposito, adeguato l'attuale sistema. Esso, infatti, non prevede in senso assoluto nessun controllo sulla competenza del g.i.p. nel caso in cui l'udienza preliminare si concluda col rinvio a giudizio; e comporta un rimedio efficace nel solo caso in cui l'imputato, che voglia essere giudicato dal g.i.p. competente, si rassegni a chiedere il giudizio abbreviato anche se non lo voleva chiedere, si faccia prima giudicare dal g.i.p. incompetente, e provveda poi ad impugnare la sentenza proponendo il motivo specifico; a parere di questa Corte, un sistema che, per far valere il principio del giudice naturale, contempli per l'imputato la necessita' assoluta di compiere atti di cosi' grave portata processuale, non e' un sistema costituzionalmente accettabile. 8. - E' infine appena il caso di porre in rilievo - ai sensi dell'art. 3 della Costituzione - l'irrazionalita' di tale farraginosa disciplina, che da un lato subordina la possibilita' per l'imputato di essere giudicato dal g.i.p. competente per territorio al compimento da parte sua di comportamenti onerosi e contraddittori (l'eccezione di incompetenza, la richiesta di giudizio abbreviato, l'impugnazione dell'eventuale sentenza), e che dall'altro, dopo la sentenza n. 76/1993, ingiustificatamente distingue tra competenza per materia e competenza per territorio, la prima foriera di conseguenze, la seconda no: quasi che il giudice territorialmente incompetente sia un giudice "naturale" e "precostituito per legge". 8. - Le norme impugnate - artt. 23 e 24 del c.p.p. - sono dunque incostituzionali, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, in quanto - nelle ipotesi di cui si discute - di fatto comportano, appunto, la salvezza dell'udienza preliminare tenuta dal giudice incompetente: in analogia con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 76/1993, dovrebbe invece essere prevista la declaratoria di nullita' del decreto che dispone il giudizio e la restituzione degli atti, per l'ulteriore corso, al p.m. presso il giudice territorialmente competente.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento - il quale riconosca la propria incompetenza per territorio dopo che la relativa eccezione sia stata gia' sollevata e respinta nell'udienza preliminare - debba rimettere gli atti, ai sensi dell'art. 22 del c.p.p. al p.m. presso il giudice territorialmente competente; Nonche' dell'art. 24, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice d'appello, investito della questione suddetta, debba annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti, a norma dell'art. 22 del c.p.p. al p.m. presso il giudice territorialmente competente; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con gli adempimenti di legge a cura della cancelleria. Roma, addi' 7 aprile 1995 Il presidente: BARONE 95C0922