N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 luglio 1995
N. 39 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 luglio 1995 (della regione autonoma Valle d'Aosta) Lavori pubblici - Previsione della nomina di un coordinatore unico di lavori pubblici da eseguire nel triennio di attuazione degli interventi accanto alla figura del responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione dei medesimi previsti originariamente dall'art. 7, legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Indebita invasione della competenza della regione in materia di lavori pubblici - Riferimento al ricorso 39/1994 presentato dalla stessa regione ricorrente avverso la legge n. 109/1994. (D.-L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216). (Cost., art. 116, statuto della Valle d'Aosta artt. 2 e 4).(GU n.31 del 26-7-1995 )
Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale, sig. Dino Vierin, debitamente autorizzato in forza di delibera della giunta regionale n. 5330 del 30 giugno 1995, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, in forza di procura per atto notar Ottavio Bastrenta di Aosta del 30 giugno 1995, rep. 16208 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on.le Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge 2 giugno 1995 n. 216 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, parte I, n. 127 del 2 giugno 1995. IN FATTO Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 e' intervenuto ad integrare e modificare la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella quale si erano dovuti a suo tempo registrare vari profili di illegittimita' costituzionale per la violazione dell'art. 116 Cost. e dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 2, 4, 43 e 46, profili di illegittimita' che la ricorrente regione autonoma Valle d'Aosta ha provveduto a far valere con altro ricorso, attualmente pendenti avanti codesta ecc.ma Corte costituzionale (ricorso n. 39/94). Il decreto-legge n. 101 del 1995 e' stato convertito, a sua volta con modifiche, della legge 2 giugno 1995, n. 216. Fra le modifiche introdotte dalla legge di conversione nel decreto-legge n. 216, se ne riviene una, che, novellando l'art. 7 della legge n. 109 del 1994, inserisce un art. 4- bis nel decreto, norma che incide illegittimamente sulla sfera di autonomia della ricorrente regione autonoma Valle d'Aosta. In particolare, il primo comma dell'art. 4- bis del decreto sostituisce il comma 1 del citato art. 7 della legge n. 109 del 1994, nei termini di seguito riportati: "I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonche' un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso". IN DIRITTO 1. - Occorre premettere che dal tenore dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 109 del 1994, richiamato dalla disposizione oggetto del presente ricorso, sembra doversi ritenere che il legislatore statale abbia inteso vincolare anche le regioni autonome, ivi compresa la ricorrente regione autonoma Valle d'Aosta. Cio' premesso si constata che la norma in esame viene chiaramente ad incidere sulla materia dei lavori pubblici, che appartiene alla competenza normativa primaria della regione ricorrente, ai sensi dell'art. 2, lett. f) dello Statuto di autonomia speciale. Inoltre la normativa in questione viene ad aggravare l'invasione della sfera di autonomia regionale che il testo originario dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994 gia' operava sulle competenze in materie amministrative che alla Regione spettano in via esclusiva in base all'art. 4 dello stesso statuto regionale, comprimendo la potesta' regionale di organizzazione degli uffici regionali, di cui all'art. 2. Infatti, il testo originario dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994 gia' incideva sulle competenze in materia amministrativa che alla Regione spettano in via esclusiva in base all'art. 4 dello stesso statuto regionale, comprimendo la potesta' regionale di organizzazione degli uffici regionali, di cui all'art. 2 dello stesso statuto. Infatti, il testo originario dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994 (oggetto di specifica doglianza avanti codesta ecc.ma Corte con il menzionato ricorso n. 39/94) prevedeva la nomina di un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione del lavoro, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi. Come si e' evidenziato in narrativa, il testo novellato dell'art. 7 della legge 109, come recato dalla legge impugnata, introduce un quid pluris, prevedendo altresi' la nomina di un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi. Tale previsione esula dai limiti della mera funzione amministrativa e, a maggior ragione, dai limiti insiti nella legge n. 241 del 1990 da essa richiamata. Essa finisce per imporre alla regione una forma di organizzazione della sua attivita', che incide anche sulle decisioni politiche della regione stessa e limita fortemente l'autonomia regionale. Il tutto si colloca in un quadro normativo (segnato in particolare gia' dalle altre disposizioni della legge n. 109 del 1994, oggetto della precedente impugnazione), che, dal punto di vista del contenuto, non si limita a vincolare con norme fondamentali il legislatore regionale, ma finisce con l'eliminare qualsiasi spazio alla normativa (e quindi alla stessa autonomia) regionale. E' da aggiungere che il margine di autonomia normativa ed amministrativa della Regione ricorrente in materia di lavori pubblici, quale garantitole dallo statuto, e' destinato ad essere ulteriormente compromesso dall'emando regolamento delegificante, previsto dall'art. 3 della disciplina impugnata, regolamento chiamato a definire in maniera ancora piu' dettagliata la materia dei lavori pubblici, di guisa che al potere normativo della regione ricorrente viene lasciato un margine sostanzialmente inesistente e praticamente ridotto alla sola emanazione di leggi di spesa.
Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 2 giugno 1995, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, parte I, n. 127 del 2 giugno 1995, con particolare riguardo al suo articolo 1 ed al suo allegato, li' dove - introducendo nel decreto convertito un art. 4- bis - modifica l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per violazione dell'art. 116 Cost. nonche' per violazione dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 2 e 4, con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronunzia. Roma, addi' 1 luglio 1995 Avv. prof. Gustavo ROMANELLI 95C0923