N. 330 ORDINANZA 10 - 17 luglio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Depenalizzazione - Procedimento penale gia' definito con sentenza passata in giudicato - Inapplicabilita' - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 74/1980, 6/1978 e 164/1974) - Esigenza di salvaguardia della certezza dei rapporti ormai esauriti cui e' finalizzata l'intangibilita' del giudicato - Manifesta infondatezza. (Legge 28 dicembre 1993, n. 561, art. 4). (Cost., art 3).(GU n.33 del 9-8-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) promosso con ordinanza emessa il 9 settembre 1994 dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, nel procedimento penale a carico di Stancari Livio iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che, con ordinanza del 9 settembre 1994, il Pretore di Cuneo sezione distaccata di Fossano, adito come giudice dell'esecuzione per la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza di condanna per reato contravvenzionale (poi) depenalizzato dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della predetta legge, nella parte in cui esclude l'applicabilita' di tale depenalizzazione alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, quando il procedimento penale gia' risulti definito, come nella specie, con sentenza passate in giudicato; che, ad avviso del Pretore a quo, la disposizione denunciata introdurrebbe infatti una "illogica disparita' di trattamento tra soggetti che abbiano tenuto identico comportamento nello stesso periodo di tempo"; che, e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha concluso per l'infondatezza della impugnativa; Considerato che con riguardo, in genere, alla sopravvenienza di norma piu' favorevole al reo, questa Corte ha reiteratamente gia' puntualizzato che la correlativa retroattivita' - non costituzionalizzata ( sub art. 25, secondo comma della Costituzione) a differenza della irretroattivita' delle disposizioni incriminatrici - puo', conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (cfr. sentenze nn. 74 del 1980, 6 del 1978 e 164 del 1974); che, in particolare, nella specie non e' denegabile che una pertinente ragione giustificativa consista nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti cui e' appunto finalizzata l'intangibilita' del giudicato, come sancita dalla norma (a torto quindi) censurata; che neppure e' prospettabile, d'altra parte, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., per l'evidente diversita' (che esclude la comparabilita') delle posizioni dei soggetti, rispettivamente, gia' condannati con sentenza definitiva ovvero ancora sottoposti a giudizio; che la questione sollevata e' pertanto, per ogni aspetto, manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993 n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0930