N. 331 ORDINANZA 10 - 17 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione  -  Immobili  urbani  -  Casi  di  recesso del locatore per
 esigenze di famiglia - Applicazione dell'istituto del recesso ad ogni
 altro caso di proroga legale del contratto di locazione  compresa  la
 proroga  biennale di legge - Esclusione - Superamento dei presupposti
 interpretativi esposti dal  giudice    a  quo  secondo  una  corretta
 interpretazione  del  sistema normativo nel suo complesso - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59, primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.33 del 9-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  59,  primo
 comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
 di  immobili  urbani),  promosso  con ordinanza emessa il 23 novembre
 1994 dal Pretore di Bologna  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Leonida  Guio  e  Donato  Losurato  ed  altra,  iscritta al n. 48 del
 registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  14  giugno  1995  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Bologna, con ordinanza emessa il 23
 novembre  1994,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59,
 primo comma, della legge 27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle
 locazioni di immobili urbani), nella parte in cui consente il recesso
 del locatore soltanto "nei casi di cui all'articolo precedente", vale
 a dire per i contratti in corso al momento di entrata in vigore della
 legge  e  soggetti  a proroga secondo la disciplina allora vigente, e
 non anche in ogni altro caso di proroga legale;
     che la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio  sul
 recesso  del  locatore,  per  necessita' del figlio, dal contratto di
 locazione ad uso di abitazione stipulato  dopo  l'entrata  in  vigore
 della  legge  n.  392  del 1978 e soggetto alla proroga legale per un
 biennio disposta, nel contesto di misure urgenti per  il  risanamento
 della  finanza pubblica, dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge
 11 luglio 1992, n. 333,  introdotto  dalla  legge  di  conversione  8
 agosto 1992, n. 359;
      che  il  giudice  rimettente,  considerando  la norma denunciata
 operante solo per i contratti in corso  al  momento  dell'entrata  in
 vigore della legge n. 392 del 1978, ritiene che essa sia in contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione,  in quanto irragionevolmente non
 consentirebbe di  applicare  l'istituto  del  recesso,  compiutamente
 disciplinato dalla norma stessa, ad ogni altro caso di proroga legale
 del  contratto  di  locazione  e  quindi  anche alla proroga biennale
 disposta dall'art. 11, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  333  del
 1992,  pur  in  presenza  di  identiche  necessita'  del  locatore di
 ottenere l'immediata disponibilita' dell'alloggio;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato che l'ordinanza di rimessione  muove  dal  presupposto
 interpretativo  dell'inapplicabilita'  dell'istituto  del recesso per
 necessita'  del  locatore  nel  corso  della  proroga  biennale   del
 contratto  di  locazione,  stabilita  dall'art.  11, comma 2-bis, del
 decreto-legge n. 333 del 1992, e chiede l'estensione della disciplina
 del recesso, prevista dall'art. 59 della legge n. 392 del 1978 per  i
 contratti  compresi  nel  regime transitorio di quella legge, ad ogni
 ipotesi di contratto soggetto a proroga legale;
      che   la   necessita'  del  locatore  di  diretta  utilizzazione
 dell'abitazione come causa di cessazione  della  proroga  legale  dei
 contratti  di  locazione  ha  assunto,  nella  comune interpretazione
 adeguatrice (sentenza n. 132 del 1972), funzione di strumento per  la
 composizione dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli
 dei  conduttori,  altrimenti  prevalenti,  di fronte all'esigenza del
 locatore proprietario di ottenere  la  disponibilita'  dell'immobile,
 secondo   un   principio  di  necessaria  applicazione  del  recesso,
 elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze  n.  291  del
 1987  e  n.  22  del  1980)  ed affermato anche nella legislazione di
 settore;
      che  nel  caso  della  proroga  legale  oggetto   del   giudizio
 principale,  disposta dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.
 333 del 1992 per favorire gli accordi tra le  parti  in  deroga  alla
 disciplina  legale  del  canone  nella  fase  di transizione verso la
 libera determinazione del canone stesso, gia' trova  applicazione  il
 principio  del  recesso  per  necessita' del locatore. Difatti, nello
 specifico contesto normativo in cui si colloca l'art.  11,  comma  2-
 bis,  del  decreto-legge n. 333 del 1992, il rinvio all'art. 59 della
 legge n. 392 del 1978 individua le ipotesi che, stipulato un patto in
 deroga, legittimano il diniego di rinnovare il contratto  alla  prima
 scadenza,  secondo  un  principio da ritenere egualmente ed a maggior
 ragione applicabile, in base all'interpretazione del sistema, quando,
 in presenza di proroga biennale, debba essere garantita  al  locatore
 che   ne   ha   necessita'   la   possibilita'   di  rientrare  nella
 disponibilita' dell'abitazione (sentenza n. 323 del  1993;  ordinanza
 n. 226 del 1994);
      che  in  base  alla  corretta  interpretazione del sistema resta
 superato il presupposto interpretativo dal quale muove l'ordinanza di
 rimessione, sicche' la questione di legittimita' costituzionale  deve
 essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 27 luglio 1978,
 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0931