N. 334 SENTENZA 12 - 20 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Soci di  cooperative  di  produzione  e  di
 lavoro  -  Tutela  del  "fondo di garanzia per il trattamento di fine
 rapporto" - Mancata estensione nel caso del  diritto  attribuito  dal
 patto   sociale  o  da  deliberazione  successiva  della  societa'  -
 Discrezionalita'  legislativa  in  materia della scelta piu' idonea a
 favorire lo sviluppo delle societa' cooperative - Non fondatezza.
 
 (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, primo comma).
 
 (Cost. artt. 24, 35 e 45).
 
(GU n.33 del 9-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
    Nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  112  2
 (recte: art. 2) della legge 29 maggio 1982, n.  297  (Disciplina  del
 trattamento  di  fine  rapporto  e  norme  in materia pensionistica),
 promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1995  dal  Tribunale  di
 Firenze  nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Manetti Giorgio
 ed altri e l'INPS, iscritta al n. 210 del registro ordinanze  1995  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 17, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
    Visti gli atti di costituzione di  Pieraccini  Piero  ed  altri  e
 dell'INPS,  nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
 dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi gli avv.ti Eugenio Cavallucci per Pieraccini Piero ed  altri
 e  Vincenzo  Morielli  per  l'INPS,  e  l'Avvocato dello Stato Franco
 Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del giudizio promosso da Giorgio Manetti  ed  altri
 contro  l'INPS  per  ottenere  il  pagamento  del trattamento di fine
 rapporto in qualita' di dipendenti  della  soc.  Cooperativa  Minerva
 r.l.  dichiarata  fallita, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del
 22 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  2  della  legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui
 non estende ai soci di cooperative  di  produzione  e  di  lavoro  la
 tutela  del  "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto",
 quando il diritto a tale trattamento sia ad essi attribuito dal patto
 sociale o da una deliberazione successiva della societa'.
    Secondo il giudice rimettente, avendo  i  ricorrenti  prestato  il
 loro  lavoro  in  qualita'  di  soci  di una societa' cooperativa, la
 pretesa di pagamento del trattamento di fine rapporto non puo' essere
 accolta per il solo fatto che  la  societa'  ha  versato  all'INPS  i
 contributi per il fondo di garanzia e che i crediti da essi vantati a
 questo  titolo  sono  stati ammessi al passivo fallimentare. Ritiene,
 peraltro, che l'esclusione dalla tutela  del  fondo  dei  soci  delle
 cooperative  di  produzione  e  di  lavoro, quando abbiano diritto al
 trattamento  di  fine  rapporto,  contrasti  con  l'art.   45   della
 Costituzione  Nel riconoscere la funzione sociale della cooperazione,
 che  la  legge  deve  favorire  con  i mezzi piu' idonei, il precetto
 costituzionale non si riferisce soltanto allo sviluppo delle societa'
 cooperative, ma anche alla tutela delle condizioni di lavoro dei soci
 cooperatori.
    Sarebbero violati anche l'art. 35 della Costituzione,  che  tutela
 il  lavoro  in  tutte  le  sue  forme  ed  applicazioni (e' citata in
 proposito la lata interpretazione della norma accolta dalla  sentenza
 n.  28 del 1995 di questa Corte) e l'art. 24, che viene richiamato in
 funzione  dell'"esigenza  della  previa  esistenza  di  norme  certe,
 coerentemente  osservate  nei comportamenti degli enti previdenziali,
 per la tutela dei propri diritti in giudizio".
    2.1. - Nel giudizio davanti  alla  Corte  costituzionale  si  sono
 costituite   le   parti   private   chiedendo   la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale  della  norma  denunciata  nei  termini
 prospettati nell'ordinanza di rimessione.
    Le  parti costituite insistono soprattutto sul fatto che per tutta
 la durata dei loro rapporti con la societa' cooperativa poi  fallita,
 l'INPS  ha  ricevuto  da  quest'ultima  il  versamento dei contributi
 previsti dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del  1982  per
 il  finanziamento  del  fondo  di garanzia per il trattamento di fine
 rapporto. Ne' avrebbe importanza che  i  relativi  crediti  dei  soci
 siano  stati  ammessi  al passivo come semplici crediti chirografari:
 l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 non prevede,  quale  presupposto
 per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte dell'INPS,
 che  il  credito  sia  stato ammesso al passivo del fallimento in via
 privilegiata, ma solo statuisce il diritto dell'INPS alla surroga nel
 privilegio quando spetti al titolare del credito.
    In prossimita' dell'udienza  di  discussione  i  ricorrenti  hanno
 depositato  una  memoria  che  sviluppa  e  integra le argomentazioni
 dell'ordinanza in relazione ai tre parametri costituzionali invocati.
    2.2. - Si e' pure costituito l'INPS  chiedendo  che  la  questione
 venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
    Inammissibile  perche'  l'ordinanza  di  rimessione investe questa
 Corte di una questione di interpretazione in  ordine  alla  qualifica
 del rapporto dedotto in giudizio.
    Infondata, perche' la norma impugnata non contrasta ne' con l'art.
 24  della Costituzione, dal momento che la tutela giurisdizionale non
 viene elusa,  ma  solo  correttamente  diretta  all'accertamento  dei
 requisiti  per  ottenere  dal  fondo  di  garanzia  il  pagamento del
 trattamento di fine rapporto in sostituzione del debitore insolvente;
 ne' con l'art. 45 della Costituzione poiche' non  si  comprende  come
 l'esercizio    corretto    della   funzione   giurisdizionale   possa
 compromettere la  funzione  sociale  delle  societa'  cooperative  di
 produzione e lavoro; ne', infine, con l'art. 35 della Costituzione in
 quanto  la  limitazione  della  garanzia  della  norma  censurata  ai
 prestatori di lavoro in base a un  contratto  di  lavoro  subordinato
 risponde  perfettamente  alla tutela degli interessi e delle esigenze
 oggetto di garanzia costituzionale.
    3. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o infondata.
    Secondo  l'Avvocatura, il giudizio sulla rilevanza della questione
 non puo' prescindere dalle consolidate acquisizioni giurisprudenziali
 della Corte  di  cassazione  che  ha  tenuto  nettamente  distinti  i
 rapporti  di  tipo  societario  da  quelli  di lavoro subordinato. In
 particolare, la forzatura operata dal giudice rimettente appare tanto
 piu'   evidente   in   quanto  concerne  la  remunerazione  differita
 dell'attivita' svolta, consistente rispettivamente nel trattamento di
 fine rapporto (art. 2120 cod. civ.) ovvero nella partecipazione  agli
 utili (artt. 2518 n. 9 e 2536 cod. civ.).
    La  questione,  a giudizio dell'interveniente, e' anche infondata,
 non essendo  pertinenti  i  parametri  costituzionali  invocati:  non
 l'art.  45  della  Costituzione,  in  quanto  il riconoscimento della
 funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza
 fini  di  speculazione  privata  non  puo'  giungere  ad  alterare  i
 meccanismi  essenziali tipici della cooperazione; non l'art. 35 della
 Costituzione, in quanto l'attivita' lavorativa puo' manifestarsi  con
 diverse  forme  ed  applicazioni,  che  comportano  vantaggi e limiti
 (sicche' del tutto inconferente e' il richiamo della sentenza  n.  28
 del  1995  di  questa  Corte);  non  l'art. 24 della Costituzione, in
 quanto la tutela giurisdizionale dei diritti non e'  pregiudicata  da
 norme sostanziali che disciplinano diversamente situazioni diseguali.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  di Firenze ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 24, 35 e  45  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella
 parte in cui non estende ai soci di cooperative di  produzione  e  di
 lavoro  la  tutela  del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine
 rapporto",  quando  il  diritto  a  tale  trattamento  sia  ad   essi
 attribuito  dal patto sociale o da una deliberazione successiva della
 societa'.
    2. - La questione non e' fondata.
    Il giudice rimettente  ammette  che  la  pretesa  dei  soci  della
 cooperativa  di  lavoro  di  ottenere il pagamento del trattamento di
 fine rapporto dal fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge  n.
 297  del  1982  non  puo'  essere accolta secondo il diritto vigente,
 mancando il presupposto di un rapporto di lavoro subordinato  con  la
 societa'   fallita.  Deve  percio'  essere  respinta  l'eccezione  di
 inammissibilita' opposta dall'Avvocatura dello Stato: l'ordinanza non
 prospetta una questione di interpretazione.
   Poiche' la societa'  ha  tuttavia  versato  all'INPS  i  contributi
 previsti dall'ottavo comma del citato art. 2 per il finanziamento del
 fondo, il giudice a quo ravvisa in tale comportamento un indice della
 volonta'  di  attribuire  ai  soci  un  trattamento  di fine rapporto
 corrispondente a quello spettante ai lavoratori subordinati e impugna
 l'art. 2, primo comma, della legge n. 297 perche' non include nel suo
 ambito di tutela anche questa ipotesi.
    3. - In primo luogo va osservato che, trattandosi di  un  modo  di
 ripartizione degli utili, l'atto di autonomia privata, che in caso di
 risoluzione  del  rapporto  con  la  societa'  attribuisce ai soci il
 diritto a una somma commisurata  al  trattamento  previsto  dall'art.
 2120  cod.civ.,  deve  rivestire  la  forma di una clausola dell'atto
 costitutivo (art. 2518, secondo comma, numero 9, cod.civ.) o  di  una
 deliberazione  assembleare  modificativa  del  medesimo:  clausola  o
 deliberazione di cui non v'e' traccia.
    In secondo luogo, ammesso che  nella  specie  spetti  ai  soci  il
 diritto  di cui e' causa, esso e' pur sempre un diritto di socio, non
 un credito di lavoro in senso tecnico, ne' vale  a  conferirgli  tale
 natura  il  fatto  dell'(indebito) versamento dei contributi all'INPS
 per  il  fondo  di garanzia. La limitazione della tutela del fondo ai
 casi in cui il trattamento di fine rapporto spetta per  legge,  cioe'
 ai  rapporti  di  lavoro  subordinato,  non offende in alcun modo gli
 artt. 35 e 45 della Costituzione, i quali non  vincolano  affatto  la
 discrezionalita' del legislatore nella scelta dei mezzi piu' idonei a
 favorire  lo  sviluppo  delle  societa' cooperative di lavoro e della
 condizione economico-professionale dei loro soci.
    Quanto al  parametro  dell'art.  24  della  Costituzione,  la  non
 pertinenza di tale riferimento e' manifesta.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2,  primo  comma,  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297
 (Disciplina  del  trattamento  di  fine  rapporto  e norme in materia
 pensionistica), sollevata, in riferimento agli  artt.  24,  35  e  45
 della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Firenze  con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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