N. 334 SENTENZA 12 - 20 luglio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Soci di cooperative di produzione e di lavoro - Tutela del "fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" - Mancata estensione nel caso del diritto attribuito dal patto sociale o da deliberazione successiva della societa' - Discrezionalita' legislativa in materia della scelta piu' idonea a favorire lo sviluppo delle societa' cooperative - Non fondatezza. (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, primo comma). (Cost. artt. 24, 35 e 45).(GU n.33 del 9-8-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 112 2 (recte: art. 2) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Manetti Giorgio ed altri e l'INPS, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione di Pieraccini Piero ed altri e dell'INPS, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avv.ti Eugenio Cavallucci per Pieraccini Piero ed altri e Vincenzo Morielli per l'INPS, e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso del giudizio promosso da Giorgio Manetti ed altri contro l'INPS per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto in qualita' di dipendenti della soc. Cooperativa Minerva r.l. dichiarata fallita, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende ai soci di cooperative di produzione e di lavoro la tutela del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", quando il diritto a tale trattamento sia ad essi attribuito dal patto sociale o da una deliberazione successiva della societa'. Secondo il giudice rimettente, avendo i ricorrenti prestato il loro lavoro in qualita' di soci di una societa' cooperativa, la pretesa di pagamento del trattamento di fine rapporto non puo' essere accolta per il solo fatto che la societa' ha versato all'INPS i contributi per il fondo di garanzia e che i crediti da essi vantati a questo titolo sono stati ammessi al passivo fallimentare. Ritiene, peraltro, che l'esclusione dalla tutela del fondo dei soci delle cooperative di produzione e di lavoro, quando abbiano diritto al trattamento di fine rapporto, contrasti con l'art. 45 della Costituzione Nel riconoscere la funzione sociale della cooperazione, che la legge deve favorire con i mezzi piu' idonei, il precetto costituzionale non si riferisce soltanto allo sviluppo delle societa' cooperative, ma anche alla tutela delle condizioni di lavoro dei soci cooperatori. Sarebbero violati anche l'art. 35 della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (e' citata in proposito la lata interpretazione della norma accolta dalla sentenza n. 28 del 1995 di questa Corte) e l'art. 24, che viene richiamato in funzione dell'"esigenza della previa esistenza di norme certe, coerentemente osservate nei comportamenti degli enti previdenziali, per la tutela dei propri diritti in giudizio". 2.1. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le parti private chiedendo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma denunciata nei termini prospettati nell'ordinanza di rimessione. Le parti costituite insistono soprattutto sul fatto che per tutta la durata dei loro rapporti con la societa' cooperativa poi fallita, l'INPS ha ricevuto da quest'ultima il versamento dei contributi previsti dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 per il finanziamento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Ne' avrebbe importanza che i relativi crediti dei soci siano stati ammessi al passivo come semplici crediti chirografari: l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 non prevede, quale presupposto per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte dell'INPS, che il credito sia stato ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata, ma solo statuisce il diritto dell'INPS alla surroga nel privilegio quando spetti al titolare del credito. In prossimita' dell'udienza di discussione i ricorrenti hanno depositato una memoria che sviluppa e integra le argomentazioni dell'ordinanza in relazione ai tre parametri costituzionali invocati. 2.2. - Si e' pure costituito l'INPS chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. Inammissibile perche' l'ordinanza di rimessione investe questa Corte di una questione di interpretazione in ordine alla qualifica del rapporto dedotto in giudizio. Infondata, perche' la norma impugnata non contrasta ne' con l'art. 24 della Costituzione, dal momento che la tutela giurisdizionale non viene elusa, ma solo correttamente diretta all'accertamento dei requisiti per ottenere dal fondo di garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto in sostituzione del debitore insolvente; ne' con l'art. 45 della Costituzione poiche' non si comprende come l'esercizio corretto della funzione giurisdizionale possa compromettere la funzione sociale delle societa' cooperative di produzione e lavoro; ne', infine, con l'art. 35 della Costituzione in quanto la limitazione della garanzia della norma censurata ai prestatori di lavoro in base a un contratto di lavoro subordinato risponde perfettamente alla tutela degli interessi e delle esigenze oggetto di garanzia costituzionale. 3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Secondo l'Avvocatura, il giudizio sulla rilevanza della questione non puo' prescindere dalle consolidate acquisizioni giurisprudenziali della Corte di cassazione che ha tenuto nettamente distinti i rapporti di tipo societario da quelli di lavoro subordinato. In particolare, la forzatura operata dal giudice rimettente appare tanto piu' evidente in quanto concerne la remunerazione differita dell'attivita' svolta, consistente rispettivamente nel trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.) ovvero nella partecipazione agli utili (artt. 2518 n. 9 e 2536 cod. civ.). La questione, a giudizio dell'interveniente, e' anche infondata, non essendo pertinenti i parametri costituzionali invocati: non l'art. 45 della Costituzione, in quanto il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata non puo' giungere ad alterare i meccanismi essenziali tipici della cooperazione; non l'art. 35 della Costituzione, in quanto l'attivita' lavorativa puo' manifestarsi con diverse forme ed applicazioni, che comportano vantaggi e limiti (sicche' del tutto inconferente e' il richiamo della sentenza n. 28 del 1995 di questa Corte); non l'art. 24 della Costituzione, in quanto la tutela giurisdizionale dei diritti non e' pregiudicata da norme sostanziali che disciplinano diversamente situazioni diseguali. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende ai soci di cooperative di produzione e di lavoro la tutela del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", quando il diritto a tale trattamento sia ad essi attribuito dal patto sociale o da una deliberazione successiva della societa'. 2. - La questione non e' fondata. Il giudice rimettente ammette che la pretesa dei soci della cooperativa di lavoro di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto dal fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 non puo' essere accolta secondo il diritto vigente, mancando il presupposto di un rapporto di lavoro subordinato con la societa' fallita. Deve percio' essere respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura dello Stato: l'ordinanza non prospetta una questione di interpretazione. Poiche' la societa' ha tuttavia versato all'INPS i contributi previsti dall'ottavo comma del citato art. 2 per il finanziamento del fondo, il giudice a quo ravvisa in tale comportamento un indice della volonta' di attribuire ai soci un trattamento di fine rapporto corrispondente a quello spettante ai lavoratori subordinati e impugna l'art. 2, primo comma, della legge n. 297 perche' non include nel suo ambito di tutela anche questa ipotesi. 3. - In primo luogo va osservato che, trattandosi di un modo di ripartizione degli utili, l'atto di autonomia privata, che in caso di risoluzione del rapporto con la societa' attribuisce ai soci il diritto a una somma commisurata al trattamento previsto dall'art. 2120 cod.civ., deve rivestire la forma di una clausola dell'atto costitutivo (art. 2518, secondo comma, numero 9, cod.civ.) o di una deliberazione assembleare modificativa del medesimo: clausola o deliberazione di cui non v'e' traccia. In secondo luogo, ammesso che nella specie spetti ai soci il diritto di cui e' causa, esso e' pur sempre un diritto di socio, non un credito di lavoro in senso tecnico, ne' vale a conferirgli tale natura il fatto dell'(indebito) versamento dei contributi all'INPS per il fondo di garanzia. La limitazione della tutela del fondo ai casi in cui il trattamento di fine rapporto spetta per legge, cioe' ai rapporti di lavoro subordinato, non offende in alcun modo gli artt. 35 e 45 della Costituzione, i quali non vincolano affatto la discrezionalita' del legislatore nella scelta dei mezzi piu' idonei a favorire lo sviluppo delle societa' cooperative di lavoro e della condizione economico-professionale dei loro soci. Quanto al parametro dell'art. 24 della Costituzione, la non pertinenza di tale riferimento e' manifesta.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0937