N. 338 ORDINANZA 12 - 20 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  militari  -  Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi -
 Applicabilita' ai procedimenti penali davanti ai tribunali militari -
 Reati militari puniti con la reclusione  militare  -  Reati  militari
 puniti  con la reclusione ordinaria - Mancata previsione - Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 284/1995  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).
 
(GU n.33 del 9-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 53  della  legge
 24  novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), cosi' come
 modificato dall'art. 5 del decreto-legge  14  giugno  1993,  n.  187,
 convertito  dalla  legge  12  agosto 1993, n. 296, promossi con sette
 ordinanze emesse il 10 e il 17 gennaio 1995 dal Tribunale militare di
 Verona (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995 dal Tribunale militare di
 Padova, il 19 gennaio 1995 dal Tribunale militare  di  Torino  (n.  3
 ordinanze),  il  21  febbraio  1995 dal Tribunale militare di Padova,
 iscritte rispettivamente ai nn. 134, 135, 175, 236, 237,  273  e  309
 del  registro  ordinanze  1995  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 11, 14, 19,  21  e  23,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1995;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  12  luglio  1995  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Tribunale militare di Verona, con due ordinanze
 del 10 gennaio 1995 e del 17 gennaio 1995, il Tribunale  militare  di
 Torino,  con tre ordinanze del 19 gennaio 1995, il Tribunale militare
 di Padova, con due ordinanze del 24 gennaio 1995 e  del  21  febbraio
 1995,  hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 questioni di legittimita' dell'art. 53 della legge 24 novembre  1981,
 n. 689, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno
 1993,  n.  187,  convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella
 parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni  sostitutive
 delle   pene  detentive  brevi  ai  procedimenti  penali  davanti  ai
 Tribunali militari (r.o. 134, 135 del 1995), ai reati militari puniti
 con la reclusione militare (r.o. 175 del  1995),  ai  reati  militari
 puniti con la reclusione ordinaria (R.O. 236, 237, 273 del 1995);
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
 inammissibili e comunque non fondate;
    Considerato che  i  giudizi,  concernenti  questioni  identiche  o
 analoghe, vanno riuniti;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  284  del  1995  ha  gia'
 dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della  legge
 24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
 in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive  delle
 pene  detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in
 motivazione", cosi'  da  ricomprendere  tutte  le  variegate  ipotesi
 prospettate  da  ciascuno  dei  giudici  a  quibus  (v.  punto  2 del
 Considerato in diritto);
      che, di  conseguenza,  le  questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24
 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), gia'  dichiarato
 costituzionalmente  illegittimo  "nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'applicabilita' delle  sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive
 brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0941