N. 340 ORDINANZA 12 - 20 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Esigenze cautelari - Giudizio abbreviato - Custodia
 cautelare  in  carcere  -  Affidamento  allo strumento della custodia
 detentiva - Contestuale statuizione  sul  merito  dell'imputazione  e
 sulla richiesta di rimessione in liberta' dell'imputato - Carenza del
 requisito  della  pregiudizialita' - Difetto di rilevanza - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 275, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 27, secondo comma).
 
(GU n.33 del 9-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 275,  comma  3,
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13
 febbraio 1995 dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di Verbania nel procedimento penale a carico di Di Stefano
 Claudio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1995 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  18,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 giugno 1995 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che con ordinanza del 13 febbraio 1995, emanata dopo aver
 pronunciato sentenza di merito in un procedimento penale  svolto  con
 il   rito  del  giudizio  abbreviato,  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il Tribunale di Verbania ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma  3,  del  codice  di
 procedura   penale,  in  riferimento  agli  articoli  3  e  27  della
 Costituzione;
      che il giudice a quo impugna l'art. 275  citato  in  quanto,  in
 relazione  al  titolo  di  reato  (gia') devoluto alla cognizione del
 rimettente (omicidio volontario), una volta  esclusa  l'insussistenza
 di esigenze cautelari, la norma stessa non consente l'applicazione di
 misure diverse dalla custodia in carcere;
      che,  secondo  l'ordinanza  di rinvio, mentre non e' censurabile
 che in relazione a  piu'  gravi  titoli  di  reato,  tra  cui  quello
 accennato,   il   legislatore  abbia  stabilito  una  presunzione  di
 sussistenza delle esigenze cautelari - superabile,  come  detto,  con
 puntuale verifica e motivazione della loro non ricorrenza in concreto
 -  risulta  viceversa  incongruo  l'aver stabilito che la garanzia di
 dette esigenze debba essere in  ogni  caso  affidata  allo  strumento
 della custodia cautelare in carcere;
      che  la  riferita  disciplina  sarebbe,  in  questa prospettiva,
 irragionevole e altresi' lesiva del precetto  dell'art.  27,  secondo
 comma,  della  Costituzione,  il quale ultimo esclude che la custodia
 possa costituire una forma di  espiazione  anticipata  di  pena;  per
 ovviare a tali censure, conclude il rimettente, occorrerebbe affidare
 al  giudice il potere di valutare nel caso concreto la sufficienza di
 una misura diversa  ai  fini  cautelari,  secondo  un  meccanismo  di
 presunzione   semplice  (di  adeguatezza  della  custodia  detentiva)
 superabile di  volta  in  volta  secondo  le  evenienze  del  singolo
 procedimento,  analogamente  a quanto stabilito dallo stesso art. 275
 in relazione al presupposto dell'esistenza delle ragioni di cautela;
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
   Considerato    che,   come   risulta   dalla   stessa   esposizione
 dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha sollevato questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  275,  comma 3, del codice di
 procedura  penale,  dopo  aver  provveduto  -  contestualmente   alla
 statuizione sul merito dell'imputazione, con la sentenza resa in data
 14  dicembre 1994 all'esito del giudizio abbreviato - sulla richiesta
 di rimessione in liberta' dell'imputato,  e  precisamente  dopo  aver
 respinto   detta   richiesta,   nell'assunto   dell'esigenza  di  non
 pregiudicare il diritto dell'imputato di impugnare  il  provvedimento
 reiettivo;
      che,  dunque,  per  un  verso  il  giudice  a  quo ha gia' fatto
 applicazione della norma denunciata  di  incostituzionalita',  mentre
 per  altro verso lo stesso giudice, avendo provveduto - negativamente
 - sulla richiesta dell'imputato ha perso  ogni  potere  di  controllo
 sullo   status   libertatis,   potere   che,   in  ipotesi,  potrebbe
 riespandersi solo a seguito di una nuova domanda di parte, attesa  la
 tassativita' delle ipotesi in cui al giudice e' consentito provvedere
 di   ufficio  alla  revoca  o  sostituzione  delle  misure  cautelari
 personali, ex art. 299, comma 3, del codice di procedura penale (cfr.
 ord. n. 435 del 1993), ipotesi che non  ricorrono  nella  fattispecie
 del giudizio a quo;
      che,  per  entrambi  i  profili  detti,  la  questione sollevata
 risulta priva del necessario requisito della pregiudizialita' e della
 rilevanza rispetto  al  processo  a  quo  e  pertanto  va  dichiarata
 manifestamente    inammissibile,    in   conformita'   del   costante
 orientamento di questa Corte (da ultimo, ex plurimis, ord. n. 285 del
 1994);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  275,  comma 3, del codice di
 procedura penale, sollevata, in riferimento agli  articoli  3  e  27,
 secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  giudice  per  le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Verbania, con l'ordinanza indicata
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0943