N. 342 SENTENZA 12 - 21 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Trasporti -  Regione  Campania  -  Provvedimenti  di  concessione  di
 autolinee interferenti con servizi di trasporto di competenza statale
 -  Necessita',  a  norma  della  legge statale, per il rilascio della
 concessione, del parere del Ministero dei trasporti -  Previsione  in
 legge  regionale,  che,  trascorsi  trenta giorni dalla richiesta, il
 parere, ove non pervenuto, si intende  favorevole  -  Violazione  del
 principio per cui spetta allo Stato stabilire le modalita' con cui un
 proprio  parere debba considerarsi espresso - Conseguente eccesso dai
 limiti  della  potesta'  legislativa   regionale   -   Illegittimita'
 costituzionale  - Possibilita', per la regione, in caso di prolungata
 inerzia dell'organo statale nella  emissione  del  parere,  di  porvi
 rimedio sollevando un conflitto di attribuzione.
 
 (Legge regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, art. 13, sesto comma).
 
 (Cost., artt. 117 e 118).
 
(GU n.31 del 26-7-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
 MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
 VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 13, quinto
 (recte: sesto) comma, della legge della Regione  Campania  26  maggio
 1975,  n.  40  (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione,
 sulla  incentivazione  alla  costituzione  e  al  potenziamento   dei
 consorzi   tra  comuni  e  province  nonche'  sull'equiparazione  del
 trattamento  economico  e  normativo  del  personale   addetto   alle
 autolinee  in  concessione e contributi di esercizio alle autolinee),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  27  gennaio  1994 dal Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto  dalla  Ditta
 Marino  Michele  contro  la Regione Campania ed altra, iscritta al n.
 117 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visti gli atti di costituzione  della  Regione  Campania  e  della
 Ditta Marino Michele;
    Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Uditi l'avv. Vittorio Zammit per la Ditta Marino Michele e Tommaso
 M. Monti per la Regione Campania;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio promosso per l'annullamento di
 provvedimenti  della  Regione  Campania  relativi  alla   concessione
 dell'autolinea  Napoli-Foggia,  il Tribunale amministrativo regionale
 del Lazio, Sez.  prima-  ter,  con  ordinanza  del  27  gennaio  1994
 (pervenuta   alla  Corte  costituzionale  il  20  febbraio  1995)  ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 117 e  118  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 13, ultimo comma,
 della legge della Regione Campania  26  maggio  1975,  n.  40  (Legge
 generale  sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione
 alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e  prov-
 ince nonche' sull'equiparazione del trattamento economico e normativo
 del  personale  addetto alle autolinee in concessione e contributi di
 esercizio alle autolinee), che,  per  l'istituzione  da  parte  della
 regione   di   autolinee   di   interesse  comunale  o  ultracomunale
 interferenti con gli impianti fissi  ferroviari  gestiti  o  concessi
 dallo Stato, avrebbe trasformato il previsto parere del Ministero dei
 trasporti  (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771)
 in una forma di silenzio-assenso.
    Si sostiene nell'ordinanza che, nonostante il trasferimento  delle
 funzioni  alle  regioni  operato con il d.P.R. n. 5 del 1972, sarebbe
 stato  mantenuto  il  previsto  parere  a  tutela  di  un   interesse
 "ultraregionale,  quale  e'  quello  della salvaguardia dei trasporti
 statali", mentre la norma regionale, lungi dal recare una  disciplina
 meramente  procedurale,  sostituirebbe  integralmente,  anche nel suo
 contenuto sostanziale, la  norma  statale  (art.  46,  ultimo  comma,
 cit.),  cosi'  violando  i  limiti costituzionali posti all'autonomia
 regionale. Ne' alcun rilievo  potrebbe  avere  la  successiva  legge-
 quadro in materia di trasporti pubblici locali (legge 10 aprile 1981,
 n. 151), in quanto "inidonea ad abrogare la norma regionale".
    2. - Si e' costituita in giudizio la parte privata, ricorrente nel
 giudizio a quo, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di
 rimessione.
    Nella  memoria  di  udienza  precisa  che l'art. 4, comma 4, della
 legge-quadro n. 151 del 1981 ha mantenuto in vigore le norme  di  cui
 al  capo  I  della  legge  28  settembre  1939,  n. 1822 e successive
 modificazioni - fra le quali l'art. 2, ultimo comma, come  modificato
 dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 - "fino all'entrata in
 vigore  delle rispettive leggi regionali di cui al precedente secondo
 comma"; ma la legge regionale n. 40 del 1975, ora impugnata,  poiche'
 e'   precedente   alla   citata   legge-quadro,  non  puo'  escludere
 l'applicazione  di   quella   legislazione   statale   opportunamente
 richiamata,  potendo  a  cio'  la regione provvedere soltanto con una
 futura  legge regionale "da emanarsi in attuazione della legge-quadro
 .. e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
 Stato". Ne deriva che la norma  regionale  denunciata  sarebbe  ormai
 abrogata  dalla  nuova  legge  statale  di  principio;  onde,  in via
 preliminare, l'irrilevanza  della  questione.  Nel  merito,  richiama
 precedenti  pronunzie  costituzionali  e  di giudici amministrativi e
 conclude, in via  subordinata,  per  l'illegittimita'  costituzionale
 della norma impugnata.
    3. - E' intervenuta la Regione Campania sostenendo, invece, che la
 legge-quadro  n. 151 del 1981 (art. 4, comma 4) cit. avrebbe abrogato
 tutte le disposizioni  statali  precedenti  -  in  un  primo  momento
 mantenute ferme dall'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972, e
 tra  queste  anche  l'art.  46  del  d.P.R.  n. 771 del 1955 - mentre
 avrebbe ribadito l'esclusione dal trasferimento dei soli trasporti di
 competenza statale, senza fare piu' alcun riferimento ad  un  assenso
 del  Ministero  in  caso  di  interferenza delle istituende autolinee
 regionali con linee ferroviarie e stradali, ritenendosi pacificamente
 la materia di  competenza  regionale  e,  per  la  Regione  Campania,
 disciplinata dalla legge regionale n. 40 del 1975.
                        Considerato in diritto
   1.  -  E'  stata sollevata questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 13, quinto (recte: sesto) comma, della legge della  Regione
 Campania  n.  40 del 1975, il quale prevede che, ai fini del rilascio
 dei provvedimenti di concessione di autolinee che interferiscono  con
 servizi  di  trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni
 dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti  indicato  nel
 quinto  comma  dello  stesso  articolo,  il  parere  "ove  .. non sia
 pervenuto, si intende favorevole".
    Ad avviso del giudice  a  quo  la  disposizione  impugnata  e'  in
 contrasto  con  gli  artt. 117 e 118 della Costituzione perche' essa,
 "ben  lungi  dall'inserire  nell'ordinamento  regionale  una   regola
 procedimentale,  sostituisce  integralmente - anche nel suo contenuto
 sostanziale - la norma statale (art. 46, ultimo comma, del d.P.R.  28
 giugno   1955,   n.   771)   con  l'indubbia  violazione  dei  limiti
 costituzionali dell'autonomia legislativa regionale".
    2.  -  Preliminarmente  deve  essere  disattesa   l'eccezione   di
 inammissibilita',  adombrata  dalla difesa della parte privata, sotto
 il profilo della gia'  avvenuta  abrogazione  della  norma  regionale
 impugnata  per  il  sopravvenire  della  legge dello Stato n. 151 del
 1981.
    In  proposito  il  giudice  a  quo  ha  motivato,  in   modo   non
 implausibile,  circa  l'attuale  vigenza  di  detta  norma, e cio' e'
 sufficiente ai fini del  giudizio  di  rilevanza  (v.,  ex  plurimis,
 sentenze nn. 79 del 1994, 238 e 103 del 1993, 436 del 1992). Cio' non
 senza  considerare che questa Corte ha di recente affermato (sentenza
 n. 153 del 1995) che, nel dubbio circa l'avvenuta abrogazione di  una
 legge  regionale  ad  opera di una legge-quadro statale sopravvenuta,
 ragioni di certezza del diritto  inducono  ad  una  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  della  norma che risulti in contrasto
 con i parametri invocati.
    3. - Nel merito la questione e' fondata.
    Anche  se  la  difesa  della  Regione  sembrerebbe  adombrare   la
 eventualita' che il parere dell'organo statale non sia piu' richiesto
 dalla  normativa vigente, l'ordinanza di rinvio muove dal presupposto
 della perdurante vigenza dell'art. 46 del d.P.R. 28 giugno  1955,  n.
 771  che  lo  prevede  e "che deve considerarsi mantenuto fermo anche
 dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti  ai  sensi
 dell'art.  9, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (e non e'
 contestata, in fatto, la circostanza che l'autolinea in questione, in
 quanto intercorrente tra due capoluoghi di  regione,  insiste  su  un
 percorso  interferente  sul  servizio  ferroviario)".  In base a tale
 premessa  interpretativa  deve  ritenersi  che  la  norma   regionale
 denunciata  viola  gli  artt.  117  e 118 della Costituzione, perche'
 incide su di una materia di competenza dello Stato,  spettando  senza
 dubbio  a  questo di stabilire le modalita' con le quali il parere di
 un suo organo debba intendersi espresso.
    E' appena il caso di considerare che la legge regionale  in  esame
 non  puo'  giustificarsi  in  vista  dell'esigenza di consentire alla
 regione di essere  messa  in  condizione  di  esercitare  le  proprie
 funzioni   nella   materia,   nell'ipotesi   di   prolungata  inerzia
 dell'organo dello Stato competente ad emettere  il  previsto  parere.
 Qualora cio' dovesse accadere, la regione potrebbe difatti avvalersi,
 per  superare  l'inerzia,  del  rimedio del conflitto di attribuzione
 certamente idoneo a rimuovere l'ostacolo  che  dovesse  in  tal  modo
 essere frapposto ai fini di quell'esercizio.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, sesto comma,
 della  legge  della  Regione  Campania  26  maggio 1975, n. 40 (Legge
 generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla  incentivazione
 alla  costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e prov-
 ince nonche' sull'equiparazione del trattamento economico e normativo
 del personale addetto alle autolinee in concessione e  contributi  di
 esercizio alle autolinee).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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