N. 344 SENTENZA 12 - 21 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia urbanistica - Regione Sicilia - Proroga  dell'efficacia  dei
 vincoli  previsti  dagi strumenti urbanistici generali fino alla data
 dei  provvedimenti  di  revisione  indipendentemente  dalla  scadenza
 originariamente   prevista   dall'atto  impositivo  -  Richiamo  alla
 giurisprudenza della Corte  in  materia  (v.  sentenze  nn.  92/1982,
 379/1994,  186  e  185  del  1993,  141/1992,  574/1989  e 55/1968) -
 Ragionevolezza - Non arbitrarieta' perche'  sorretta  dalle  esigenze
 della  realta'  sociale  in  trasformazione  - Previsione di un tempo
 determinato con preciso e sicuro limite di efficacia temporale -  Non
 fondatezza.
 
 (Legge  regione  Sicilia  12  gennaio  1993,  n.  9, art. 66, settimo
 comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 42).
 
(GU n.33 del 9-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, settimo
 comma, della legge della Regione Siciliana  12  gennaio  1993,  n.  9
 (Modifica  all'art.  1  e proroga del termine di cui all'art. 2 della
 legge regionale 6 luglio 1990,  n.  11,  in  tema  di  assunzione  di
 personale  a  contratto,  per  le  finalita' di cui all'art. 14 della
 legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonche' in favore di personale
 dei  ruoli  dell'Amministrazione  regionale  e  proroga  dei  vincoli
 urbanistici),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 6 maggio 1993 dal
 Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sezione  staccata
 di  Catania, sul ricorso proposto da Battiati Alfredo ed altri contro
 il Comune di Catania, iscritta al n. 397 del registro ordinanze  1994
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione di Battiati Alfredo ed altri, nonche'
 l'atto di intervento della Regione Siciliana;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  21  febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
    Uditi  l'avvocato  Gaetano  Tafuri per Battiati Alfredo ed altri e
 l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per la Regione Siciliana;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
 staccata  di  Catania,  adito  in  sede   di   ricorso   avverso   il
 provvedimento  del  Sindaco  di  Catania  con il quale si denegava la
 concessione   edilizia   sul   presupposto   che   il   vincolo    di
 inedificabilita'  gravante  sull'area  di  proprieta' dei ricorrenti,
 gia' decaduto per decorrenza del  termine  di  efficacia,  era  stato
 prorogato  dall'art.  6,  settimo  comma,  della  legge della Regione
 Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, con ordinanza  del  6  maggio  1993,
 pervenuta alla Corte costituzionale il 7 giugno 1994 (R.O. n. 397 del
 1994),  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale della
 predetta norma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42  della
 Costituzione.
    La  disposizione  impugnata  ha  prorogato l'efficacia dei vincoli
 previsti dagli strumenti urbanistici generali, fino all'adozione  dei
 provvedimenti  di  revisione  e,  comunque,  fino  alla  data  del 31
 dicembre  1993,  indipendentemente  dalla  scadenza   originariamente
 prevista dall'atto che li ha imposti.
    Osserva,   al   riguardo,  il  Collegio  remittente  che  siffatta
 disciplina  imporrebbe  alla   proprieta'   privata   un   sacrificio
 particolarmente  gravoso e discriminatorio, considerato che la durata
 "naturale" dei vincoli urbanistici in Sicilia -  dieci  anni  -  gia'
 doppia  rispetto  a quanto previsto dalla legislazione statale, aveva
 gia' subito una prima proroga con l'art. 2 della legge della  Regione
 Siciliana 30 aprile 1991, n. 15.
    Il giudice a quo non ignora che la Corte costituzionale, investita
 della  questione di legittimita' della norma da ultimo citata, con la
 sentenza n. 186 del 1993 ha ritenuto,  sul  presupposto  che  rientri
 nella  discrezionalita' legislativa la conferma dei vincoli derivanti
 dagli strumenti urbanistici decaduti, che la scelta sia stata operata
 in   modo   non   irrazionale,   tenuto   conto    delle    finalita'
 complessivamente perseguite dalla legge e della limitazione temporale
 della efficacia dei vincoli.
    Peraltro,  l'ulteriore  proroga,  disposta  con  l'art. 6, settimo
 comma, della legge regionale  n.  9  del  1993,  appare  al  Collegio
 remittente  destituita di ogni ragionevole giustificazione, in quanto
 sostanzialmente elusiva del precetto della temporaneita' dei  vincoli
 in  questione,  si'  da  vanificare  o  compromettere notevolmente la
 possibilita' di utilizzazione del bene o, in sostituzione di  questa,
 dell'indennizzo,   avuto   riguardo  alla  durata  media  della  vita
 dell'uomo.
    Del resto, il  sistematico  ricorso  alle  proroghe  di  efficacia
 determinerebbe incertezza in ordine alla durata del vincolo.
    Da  cio' il sospetto di violazione del principio di uguaglianza, e
 la compromissione della stessa certezza dei rapporti giuridici, oltre
 alla  violazione  delle  garanzie  costituzionali  del   diritto   di
 proprieta'.
    Nell'ordinanza   di  rimessione  si  sottolinea,  quindi,  che  la
 questione sottoposta all'esame  della  Corte  non  attiene  tanto  al
 profilo,  sul quale essa si e' gia' pronunciata, della prorogabilita'
 dei vincoli urbanistici, quanto ai limiti del potere  di  proroga  ed
 alla  legittimita'  del  ricorso al differimento ripetuto di scadenza
 dei  vincoli  espropriativi,  pur  non   sorretto   da   apprezzabili
 sopravvenienze sociali.
    Al  riguardo,  osserva il giudice a quo che la legge n. 9 del 1993
 sarebbe diretta esclusivamente a fronteggiare  l'inerzia  dei  comuni
 nell'adempimento  degli  obblighi  sugli  stessi  gravanti in materia
 urbanistica, senza che siano state adottate altre misure sistematiche
 volte a realizzare l'interesse  pubblico  all'ordinato  sviluppo  del
 territorio.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti alla Corte si e' costituita la parte
 privata   insistendo    per    la    declaratoria    d'illegittimita'
 costituzionale  della  norma  impugnata, con argomentazioni adesive a
 quelle  contenute  nella  ordinanza  di  rimessione,  segnalando   in
 particolare,  a  sostegno  della  lamentata  compressione del proprio
 diritto dominicale, che il  piano  regolatore  di  Catania  e'  stato
 approvato  in  data  28  giugno  1969, e che da quella data l'area in
 questione e' vincolata senza indennizzo.
   3. - Ha, altresi', spiegato intervento il Presidente della  Regione
 Siciliana con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
 ha  concluso  per  la  infondatezza della questione, rilevando che la
 normativa regionale in esame  si  muove  in  coerenza  con  la  linea
 indicata  dalla  Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1993,
 applicandone i criteri ad una ulteriore fase del delicato e complesso
 iter diretto al perseguimento dell'obiettivo di un ordinato  sviluppo
 del  territorio.  Le  motivazioni  della  proroga  risultano, secondo
 l'Autorita' intervenuta, dal contesto della legge in cui  si  colloca
 la norma denunciata, e si inquadrano in una ampia manovra legislativa
 in  campo  urbanistico.  Non  si  tratterebbe,  pertanto,  di un mero
 espediente ripetitivo di proroga, ma di un ulteriore passo  verso  la
 soluzione  del  problema  della  pianificazione urbanistica. Decisivo
 sarebbe, al riguardo, il rilievo  che  il  legislatore  regionale  ha
 predisposto  misure  idonee  ad evitare la protrazione indefinita dei
 vincoli, connessa ad eventuali inadempimenti  del  comune  in  ordine
 alla revisione degli strumenti urbanistici.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
 staccata   di   Catania,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 6, settimo comma, della legge della  Regione  Siciliana  12
 gennaio  1993,  n.  9,  che  proroga l'efficacia dei vincoli previsti
 dagli strumenti urbanistici generali indicati nell'art. 1 della legge
 regionale  5  novembre  1973,  n.  38  (piano  comprensoriale,  piano
 regolatore  generale, programma di fabbricazione), fino alla adozione
 dei provvedimenti di revisione e comunque fino alla data  di  cui  al
 terzo  comma,  dello  stesso  articolo 6 (e cioe' fino al 31 dicembre
 1993),  indipendentemente  dalla  scadenza  originariamente  prevista
 dall'atto che li ha imposti.
    Tale  disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo
 comma, e 42 della Costituzione, violando il principio di  uguaglianza
 e  di  certezza  delle  situazioni  giuridiche,  nonche'  le garanzie
 costituzionali del diritto di proprieta' poiche'  verrebbe  sottratto
 senza   indennizzo  per  tempi  non  ragionevolmente  contenuti,  ne'
 prevedibili,  il  godimento  delle  facolta'  inerenti   al   diritto
 dominicale,  senza  che  il  differimento  ripetuto  di  scadenza dei
 vincoli sia sorretto da sopravvenienze sociali apprezzabili.
    2. - La questione non e' fondata.
    La tematica dei vincoli urbanistici di  inedificabilita'  e  della
 compressione, dagli stessi operata, delle facolta' di godimento della
 proprieta'  fondiaria,  e'  stata  ripetutamente affrontata da questa
 Corte, che, fin dalla sentenza n. 55 del 1968  -  la  quale  recepiva
 l'impostazione  della precedente pronuncia n. 6 del 1966, fondata sul
 riconoscimento del carattere  sostanzialmente  espropriativo  di  una
 disciplina  che  fosse  intesa  a  svuotare  di  contenuto il diritto
 dominicale - ebbe ad indicare, quale condizione di conformita'  delle
 prescrizioni   vincolistiche   all'art.  42  della  Costituzione,  la
 delimitazione  temporale  di  esse,  ove   non   accompagnate   dalla
 previsione  di un indennizzo (v., tra le piu' recenti, le sentenze n.
 379 del 1994; n. 186 e n. 185 del 1993; n. 141 del 1992).
    La giurisprudenza costituzionale ha, d'altro canto, precisato  che
 la  determinazione  della  durata  dei  vincoli urbanistici spetta al
 legislatore (cfr. le sentenze n. 186 e n. 185 del 1993, e n. 1164 del
 1988),  mentre  a  questa  Corte  e'  rimessa   la   verifica   della
 ragionevolezza della scelta legislativa.
    In   tale   prospettiva   e'   stata,  altresi',  riconosciuta  la
 legittimita' della previsione di proroga della durata dei vincoli  di
 inedificabilita' scaturenti dagli strumenti urbanistici generali, ove
 essa  non  appaia  arbitraria,  ma  sia, al contrario, sorretta dalle
 esigenze  della  realta'  sociale  in  continua  trasformazione   (v.
 sentenza n. 92 del 1982).
    3.   -  I  richiamati  principi,  elaborati  dalla  giurisprudenza
 costituzionale  con  riferimento  alla  normativa  nazionale,   hanno
 trovato  applicazione  anche  nelle  ipotesi in cui la previsione dei
 vincoli urbanistici, ovvero della proroga della durata degli  stessi,
 sia  stata  operata  dal  legislatore regionale, nell'esercizio della
 potesta' legislativa esclusiva in materia  urbanistica,  riconosciuta
 alle  regioni  per  le  quali  gli  statuti  speciali prevedono forme
 differenziate di autonomia.
    In particolare, questa Corte (sentenza n. 82 del 1982) ha ritenuto
 costituzionalmente legittima - in quanto  giustificata  dagli  eventi
 sismici  in  precedenza  verificatisi  in Sicilia e dalle conseguenti
 ripercussioni su  tutte  le  attivita'  economiche  nell'isola  -  la
 particolare  durata dei vincoli, preordinati all'espropriazione o che
 comportino l'inedificabilita', previsti dagli  strumenti  urbanistici
 generali,  durata  fissata  dall'art.  1  della  legge  della regione
 siciliana 5 novembre 1973, n. 38, in  dieci  anni,  anziche'  cinque,
 come  stabilito  dalla  normativa statale con l'art. 2 della legge 19
 novembre 1968, n. 1187.
    La medesima situazione si e' poi riprodotta per  la  Provincia  di
 Trento,  con  la  legge  provinciale  n.  11 del 1981, che pure aveva
 previsto la durata decennale  dei  vincoli  posti  dai  programmi  di
 fabbricazione.  Anch'essa e' stata ritenuta legittima con la sentenza
 n. 1164 del 1988, alla stregua  del  rilievo  che  la  determinazione
 della   durata   dei  vincoli  urbanistici,  sempre  che  non  appaia
 irragionevole o arbitraria, rientra nella  piena  disponibilita'  del
 legislatore  provinciale  o  regionale nell'esercizio di una potesta'
 esclusiva,  diretta  ad  adattare  la  disciplina  urbanistica   alle
 particolari esigenze provinciali o regionali.
    Tornando,  per cio' che qui interessa, alla disciplina dei vincoli
 urbanistici nella Regione Siciliana, va ricordato che l'art. 2  della
 legge  regionale  30 aprile 1991, n. 15, ai commi 1 e 2, ha prorogato
 al 31 dicembre 1992 l'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti
 urbanistici  generali  gia'  decaduti  per  decorrenza  dei  termini,
 nonche' quella dei vincoli scadenti entro la stessa data.
    Anche  in  relazione  a tale proroga, questa Corte ha ritenuto non
 irragionevole la scelta operata  dal  legislatore  -  finalizzata  al
 contemperamento  dell'interesse  generale  all'ordinato  sviluppo del
 territorio con quello dei proprietari dei suoli alla eliminazione dei
 vincoli - avuto riguardo alla durata limitata della proroga  disposta
 ed  alla  previsione  della  stessa  in correlazione con una serie di
 obblighi imposti  ai  comuni,  riguardanti  la  revisione  dei  piani
 regolatori e l'adozione di altre misure volte all'aggiornamento ed al
 miglioramento   della   pianificazione   urbanistica   nonche'   alla
 esecuzione di opere di urbanizzazione (sentenza n. 186 del 1993).
    4. -  La  norma  oggi  censurata  prevede  una  ulteriore  proroga
 dell'efficacia  dei  vincoli  previsti  dagli  strumenti  urbanistici
 generali  nella   regione   siciliana,   fino   alla   adozione   dei
 provvedimenti di revisione e, comunque, fino al 31 dicembre 1993.
    Con  l'ordinanza  di rimessione si chiede, in sostanza, al giudice
 delle leggi una pronuncia  sui  limiti  del  potere  di  proroga  dei
 vincoli  urbanistici  in  assenza di sopravvenute esigenze sociali di
 rilievo.
    Al riguardo, questa Corte non ritiene di  doversi  discostare  dai
 risultati  cui  e' pervenuta attraverso le decisioni sopra riportate,
 che  hanno  individuato  i  predetti  limiti  con  riferimento   alla
 ragionevolezza   e   non   arbitrarieta'   delle  stesse  scelte  del
 legislatore.
    Ragionevolezza e non arbitrarieta'  da  valutare,  s'intende,  con
 rigore,  al  fine  di  impedire  che  si  realizzi il risultato della
 proroga sine die attraverso  la  reiterazione  di  proroghe  a  tempo
 determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre.
    4.1 - Nella specie, non risulta, a prescindere dalla delimitazione
 temporale    dell'ulteriore    efficacia    dei   vincoli,   che   la
 discrezionalita'  del  legislatore  sia  stata  esercitata  in   modo
 arbitrario.  Essa,  al  contrario, trova fondamento nella esigenza di
 portare  a  compimento  il  disegno  di  pianificazione  urbanistica:
 significativo,  al  riguardo,  e'  il collegamento del termine finale
 della proroga dei vincoli con quello assegnato dallo stesso  art.  6,
 terzo  comma,  della  legge  regionale  n.  9  del  1993, ai consigli
 comunali per assumere delibere relative alla (formazione o) revisione
 dei piani  regolatori  generali,  a  pena  dello  scioglimento  degli
 stessi.
    Tale  collegamento  costituisce  la  migliore  dimostrazione della
 volonta'  del  legislatore  regionale  di  evitare  una   protrazione
 temporalmente illimitata dei vincoli urbanistici.
    4.2  -  Decisivo,  ai  fini  del  convincimento di questa Corte in
 ordine alla ragionevolezza  dell'uso  del  potere  discrezionale  del
 legislatore  nella  fissazione della ulteriore proroga (oggetto della
 presente  questione)  di  efficacia  dei  vincoli   derivanti   dagli
 strumenti  urbanistici  generali nella Regione Siciliana, e', poi, il
 rilievo che, successivamente alla  scadenza  del  31  dicembre  1993,
 nessuna  altra  proroga  e'  stata  disposta,  cosi' da assicurare al
 limite temporale il pieno requisito di essere certo, preciso e sicuro
 (e percio' anche contenuto in termini  di  ragionevolezza),  come  ha
 confermato  anche  la  difesa  della  regione.  L'art. 15 della legge
 regionale 31 maggio 1994 si e', infatti, limitato a procrastinare  il
 termine  di  cui  al citato terzo comma, dell'art. 6 della legge n. 9
 del 1993, per  le  delibere  di  formazione  o  revisione  dei  piani
 regolatori  generali  in  favore dei comuni nei quali si siano svolte
 elezioni per il  rinnovo  dell'amministrazione  nel  corso  dell'anno
 1993,  prorogandolo  di  un anno dalla data di insediamento del nuovo
 consiglio  comunale,  senza,  peraltro,  incidere   sulla   data   di
 cessazione della efficacia dei vincoli.
    Una  eventuale ulteriore proroga di questi ultimi avrebbe, invece,
 comportato un giudizio di ragionevolezza piu' arduo e ben diverso nei
 presupposti; e assai problematica sarebbe stata la valutazione finale
 di compatibilita' della  indeterminatezza  temporale  dei  vincoli  -
 perdurante  con proroga ancora reiterata e in corso - con la garanzia
 costituzionale della proprieta', in assenza di previsione alternativa
 dell'indennizzo (sentenza n. 574 del 1989). Tale indennizzo e'  stato
 ritenuto,   invece,   non  necessario  quando  i  vincoli,  ancorche'
 incidenti profondamente sulle facolta' di  utilizzabilita',  siano  a
 tempo  determinato, cioe' con un preciso e sicuro limite di efficacia
 temporale, purche' ragionevole (sentenza n. 55 del 1968).
    5.  -  Le  suesposte  argomentazioni  valgono  a   dimostrare   la
 infondatezza  della questione sollevata anche in riferimento all'art.
 3, primo comma, della Costituzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  6,  settimo  comma, della legge della Regione Siciliana 12
 gennaio 1993, n. 9 (Modifica all'art. 1 e proroga del termine di  cui
 all'art.  2  della  legge  regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di
 assunzione di personale a contratto, per le finalita' di cui all'art.
 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonche' in favore  di
 personale  dei  ruoli  dell'Amministrazione  regionale  e proroga dei
 vincoli urbanistici), sollevata, in riferimento agli artt.  3,  primo
 comma,   e   42  della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sicilia,  sezione  staccata   di   Catania,   con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: CHIEPPA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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