N. 350 ORDINANZA 12 - 21 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  Organi   giurisdizionali   amministrativi   -
 Violazioni  tributarie  nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni -
 Obbligo di comunicazione diretta al comando della Guardia di  finanza
 - Prospettazione della questione in via meramente ipotetica - Difetto
 di rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R.  29  settembre 1973, n. 600, art. 53, terzo comma, introdotto
 dall'art. 19 della legge  30 dicembre 1991, n. 413).
 
 (Cost., art. 108, secondo comma).
 
(GU n.33 del 9-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
    dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco
    GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  53,  terzo
 comma,  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
 materia  di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi),  introdotto
 dall'art.  19  della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
 ampliare  le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
 potenziare   l'attivita'   di   accertamento;   disposizioni  per  la
 rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle  imprese,  nonche'
 per  riformare  il  contenzioso  e  per  la definizione agevolata dei
 rapporti tributari pendenti; delega al  Presidente  della  Repubblica
 per  la  concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei
 centri di assistenza fiscale  e  del  conto  fiscale),  promosso  con
 ordinanza  emessa il 17 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Zanola Claudio contro
 l'Ufficio del registro di Domodossola, iscritta al n. 25 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 31 maggio 1995 il Giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
    Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso avverso un avviso
 di accertamento relativo a taluni immobili ai  fini  dell'imposta  di
 registro  e  dell'  imposta  sull'incremento  valore  degli  immobili
 (INVIM), la Commissione tributaria di primo grado  di  Verbania,  con
 ordinanza  del  17 novembre 1994 (R.O. n. 25 del 1995), ha sollevato,
 in riferimento  all'art.  108,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 53, terzo comma,
 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art.  19  della
 legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  il  quale  fissa  la sanzione -
 consistente in una pena  pecuniaria  da  lire  centomila  a  lire  un
 milione,  da  irrogare  con  decreto del Ministro delle finanze - per
 l'inosservanza dell'obbligo, posto dall'art. 36, quarto comma,  dello
 stesso  d.P.R. n. 600 del 1973, a carico degli organi giurisdizionali
 e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle  loro  funzioni,
 vengano   a   conoscenza  di  fatti  che  possono  configurarsi  come
 violazioni tributarie, di comunicarli direttamente al  comando  della
 Guardia  di  finanza  competente in relazione al luogo di rilevazione
 degli stessi;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la possibilita', prevista
 dalla disposizione impugnata, che il Ministro delle  finanze  irroghi
 ai   giudici   tributari  una  sanzione  disciplinare  per  eventuali
 omissioni  collegate  all'esercizio  delle  loro  funzioni,   sarebbe
 incompatibile  con  l'indipendenza  dei  giudici  delle giurisdizioni
 speciali, sancita dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione;
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
 ha  preliminarmente  eccepito la inammissibilita' della questione per
 difetto di rilevanza nel giudizio  a  quo;  mentre,  nel  merito,  ha
 concluso per la infondatezza della questione;
    Considerato  che  la eccezione di inammissibilita' formulata dalla
 Avvocatura generale dello Stato merita  accoglimento,  in  quanto  la
 questione  e'  prospettata  in  via  meramente ipotetica, non essendo
 profilato un qualsiasi obbligo di specifica  comunicazione  di  fatti
 configurabili  come  illeciti  tributari,  ne'  tantomeno contestata,
 nella  fattispecie,  alcuna  violazione  ai  giudici   tributari   in
 relazione alla inosservanza di un tale obbligo;
      che  non possono indurre a diversa conclusione le considerazioni
 svolte  dal  collegio  remittente  in  ordine  alla  rilevanza  della
 questione  in  quanto  concernente  l'indipendenza  del  giudice:  la
 disposizione censurata, infatti,  non  incide  sul  rapporto  che  il
 giudice   e'  chiamato  a  decidere,  ne'  concerne  la  composizione
 dell'organo  giudicante.  Di  conseguenza,  essa  non  puo'   trovare
 applicazione  sotto  alcun  profilo  da  parte  dello  stesso giudice
 (ordinanze n. 594 del 1989 e n. 326 del 1987);
      che   la   questione   sollevata   va,   pertanto,    dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 53, terzo comma, del d.P.R.  29
 settembre   1973,   n.   600   (Disposizioni  comuni  in  materia  di
 accertamento delle imposte  sui  redditi),  introdotto  dall'art.  19
 della  legge  30  dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
 basi  imponibili,  per  razionalizzare,   facilitare   e   potenziare
 l'attivita'   di  accertamento;  disposizioni  per  la  rivalutazione
 obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche'  per  riformare
 il  contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
 pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
 amnistia per reati tributari; istituzioni dei  centri  di  assistenza
 fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 108,
 secondo  comma,  della  Costituzione, dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                         Il redattore: CHIEPPA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0953