N. 353 ORDINANZA 12 - 21 luglio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Contratti qualificati d'opera - Prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunita' montane e loro consorzi - Obblighi relativi - Configurabilita' di un rapporto di natura subordinata - Esclusione - Accertamento della loro reale natura da parte del giudice - Divieto - Identica questione gia' decisa come non fondata con sentenza n. 115/1994 - Possibilita' del giudice di qualificare diversamente il contratto - Manifesta infondatezza. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma come sostituito dall'art. 6-bis del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, in legge con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67). (Cost. artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97).(GU n.33 del 9-8-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), cosi' come sostituito dall'art. 6-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Casa di Riposo di Calcinato e l'I.N.P.S., iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente fra la Casa di Riposo di Calcinato e l'I.N.P.S., il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993, pervenuta alla Corte costituzionale il 19 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) cosi' come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui con l'escludere, per i contratti qualificati d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunita' montane e loro consorzi, la configurabilita' di un rapporto di natura subordinata, impedisce al giudice l'accertamento della loro reale natura; che nel giudizio avanti a questa Corte si e' costituito l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che questione sostanzialmente identica e' stata gia' decisa, con pronuncia di non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, con la sent. n. 115 del 1994, sul rilievo che "il tenore delle disposizioni impugnate non impone affatto la lettura che di essa danno i giudici rimettenti" in quanto la norma di cui all'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 si limita ad escludere che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoro subordinato, senza percio' escludere che il giudice possa qualificare diversamente il contratto nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in contrasto con il titolo contrattuale, abbia di fatto assunto i contenuti e le modalita' di svolgimento proprie del rapporto di lavoro subordinato; che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto interpretativo sul quale il giudice rimettente fonda le proprie censure, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), cosi' come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0956