N. 354 ORDINANZA 12 - 21 luglio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei Conti - Istituzione delle sezioni giurisdizionali centrali - Omissione di una previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia - Ius superveniens: d.-l. 23 dicembre 1994, n. 718, successivamente reiterato piu' volte e definitivamente con il d.-l. 28 giugno 1995, n. 248 - Necessita' di nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente(GU n.33 del 9-8-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa l'8 e il 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti a sezioni riunite, negli appelli (riuniti) proposti dall'Assemblea regionale siciliana ed altri, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione dell'Assemblea regionale siciliana; Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino per l'Assemblea regionale siciliana; Ritenuto che con ordinanza iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1994, la Corte dei conti a sezioni riunite, chiamata a giudicare su appelli promossi avverso pronunce della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, ha sollevato, in riferimento all'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della Regione siciliana, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti); che per il giudice rimettente la norma e' incostituzionale nella parte in cui, istituendo le sezioni giurisdizionali centrali, omette ogni previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia con sede in quella Regione, mentre l'art. 23 dello Statuto speciale prevede la costituzione di sezioni degli organi giurisdizionali centrali, ivi compresa la Corte dei conti; che si e' costituita l'Assemblea regionale siciliana, sostenendo la fondatezza della questione; Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131 (decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali), e con il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, tuttora in vigore, che all'art. 1 novella la disposizione denunziata, facendo salvo espressamente "quanto disposto in attuazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana"; che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta la valutazione dell'incidenza del ius superveniens nel giudizio pendente.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti a sezioni riunite. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0957