N. 359 SENTENZA 13 - 24 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Leva  militare  -  Studenti  delle  scuole di istruzione secondaria e
 studenti universitari - Ammissione al  beneficio  del  ritardo  della
 prestazione  del  servizio alle armi - Pluralita' dei rinvii - Limite
 massimo di eta' - Disciplina differenziata - Criteri - Rilevanza  del
 risultato  scolastico - Discrezionalita' legislativa - Ragionevolezza
 - Non fondatezza.
 
 (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 19, quinto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 52).
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;
 Giudici:  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
    dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco
    GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,  quinto
 comma,  della  legge  31  maggio  1975,  n.  191  (Nuove norme per il
 servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1994
 dal Consiglio di  Stato,  sezione  IV  giurisdizionale,  sul  ricorso
 proposto da Cattagni Pier Francesco contro il Ministero della difesa,
 iscritta  al  n.  703  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,  prima  serie  speciale
 dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  31  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri.
                           Ritenuto in fatto
    1.   -   Il   Consiglio   di   Stato   dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'articolo 19, quinto comma, della legge 31  maggio
 1975,   n.  191,  con  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  52  della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilita'  per  lo
 studente   che  frequenti  un  corso  universitario  di  ottenere  il
 beneficio del ritardo della prestazione del  servizio  alle  armi  al
 compimento  dell'eta'  di  cui al comma 1 dello stesso articolo 19 o,
 quanto meno, fino al compimento del ventiduesimo anno d'eta'.
    2. - Espone il giudice a quo che l'articolo 20 della citata  legge
 n.  191  del 1975 ammette al ritardo del servizio militare gli alunni
 dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado fino al
 compimento del ventiduesimo anno  di  eta'.  La  stessa  disposizione
 estende poi il medesimo beneficio anche agli alunni della penultima e
 della  terz'ultima  classe  ad  una sola condizione: che essi possano
 ultimare il corso di istruzione secondaria entro  il  compimento  del
 ventiduesimo anno d'eta'.
    Non  conta,  dunque,  a  tali  fini,  il  numero  dei ritardi gia'
 conseguiti nel corso di tali studi, purche' rimanga  in  astratto  la
 possibilita' all'allievo di completare gli studi medi superiori entro
 il limite dei ventidue anni.
    Diversa,  invece,  la  disciplina  per  lo studente che si iscrive
 all'universita'. Per quest'ultimo, infatti,  non  e'  sufficiente  la
 possibilita'  di  completare  gli  studi universitari entro il limite
 generale di eta' fissato, con riferimento  alla  diversa  durata  del
 corso  di  studi,  dall'art. 19, primo comma. Ne' viene in rilievo il
 suo rendimento scolastico nell'anno immediatamente  precedente,  come
 invece  avviene  per la prosecuzione dei rinvii nel corso degli studi
 universitari (art. 19, terzo comma).
    Se  egli,  dunque,  per  qualunque  ragione,  non  necessariamente
 collegata  ad un insufficiente risultato scolastico, ha gia' ottenuto
 di ritardare la presentazione del servizio militare per piu'  di  due
 anni,   gli   sara'   precluso  non  solo  di  proseguire  gli  studi
 universitari fino al limite massimo fissato  per  questi  ultimi,  ma
 anche  di proseguire detti studi fino all'eta' di ventidue anni, come
 invece  potra'  fare  il  compagno  di  studi  rimasto  nella  scuola
 secondaria.
    3.  -  Ne'  potrebbe  dirsi,  prosegue  il  remittente,  che  tale
 conseguenza discende dalla valutazione  del  merito  dello  studente,
 compiuta  dal  legislatore nella sfera di discrezionalita' che gli e'
 propria. Mentre lo  studente  della  scuola  media  superiore,  nella
 richiesta  di  rinvio e' limitato dal solo vincolo del compimento dei
 relativi studi entro il ventiduesimo anno di  eta',  o  almeno  dalla
 astratta  possibilita' che quel limite sia effettivamente rispettato,
 lo studente universitario trova,  invece,  un  nuovo  vincolo.  Egli,
 cioe',   e'  vincolato,  oltre  che  dal  limite  massimo  dell'eta',
 rapportata alla lunghezza del corso di studio universitario, e  dalla
 ulteriore  condizione del superamento di un minimo di esami nell'anno
 precedente, anche da un evento, il numero  dei  rinvii  ottenuti  nel
 precedente  corso  di  studi. Evento che non e' assunto a criterio di
 merito con riferimento al completamento degli studi medi superiori  e
 che  non  necessariamente  incide  sulla  carriera universitaria, nel
 senso di comportare in ogni caso lo sfondamento del limite massimo di
 eta' (ventiseesimo, ventisettesimo e ventottesimo  anno,  secondo  il
 tipo del corso di laurea).
    Con  cio' il legislatore sembrerebbe incidere negativamente, senza
 una apprezzabile ragione, sull'andamento degli studi  del  cittadino,
 negandogli la possibilita', nel caso di specie, di continuarli almeno
 fino  a  che non risulti oggettivamente esclusa la possibilita' della
 loro conclusione nel limite massimo di eta' sopra ricordato.  Con  un
 trattamento  deteriore  rispetto  a  chi,  dovendo invece ripetere le
 classi della scuola  media  superiore,  puo'  comunque  ritardare  il
 servizio militare fino a ventidue anni.
    Da  cio', ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto dell'art.
 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con i  principi
 costituzionali  dell'uguaglianza e della ragionevolezza cui e' tenuto
 il legislatore nell'uso del  potere  discrezionale  che  gli  compete
 (art.  3 Cost.), nonche' della tutela dell'istruzione (art. 34 Cost.)
 e del rapporto di adeguatezza e proporzionalita' che  il  legislatore
 deve   rispettare  nella  disciplina  degli  obblighi  derivanti  dal
 servizio militare per non incidere, al di  la'  del  necessario,  sui
 diritti individuali del soggetto che vi e' tenuto (art. 52 Cost.).
    4.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso  per  l'inammissibilita' o comunque per l'infondatezza della
 sollevata questione.
    Ad   avviso   dell'Avvocatura   l'irrilevanza   della    questione
 emergerebbe sotto un duplice profilo.
    Premesso  che  il  ricorrente  nel  giudizio  a  quo  ha parimenti
 impugnato, in altro e separato giudizio, il provvedimento di chiamata
 alle armi (c.d. cartolina di precetto), ottenendone dal TAR del Lazio
 la sospensione, rileva la difesa del  governo  che,  anche  a  volere
 ipotizzare  la  piu' pessimistica delle previsioni per il ricorrente,
 ovverosia la reiezione dell'appello cautelare proposto nel giudizio a
 quo (decisione questa che il Consiglio di  Stato  ha  gia'  affermato
 doversi    adottare   allo   stato   della   normativa),   egualmente
 l'interessato non sarebbe costretto ad iniziare il servizio  di  leva
 ostandovi  la sospensione dell'efficacia del successivo provvedimento
 di chiamata alle armi. Da qui l'irrilevanza della questione.
   La  questione  sarebbe  comunque  irrilevante  con  riferimento  al
 secondo,  subordinato,  petitum  prospettato  dal giudice remittente,
 ovverosia   nella   parte   in   cui   la   presunta   illegittimita'
 costituzionale  della norma si concretizzerebbe nella impossibilita',
 per lo studente universitario, di un ritardo  della  prestazione  del
 servizio  militare  quanto  meno  fino al compimento del ventiduesimo
 anno.
    Infatti,  rileva   l'Avvocatura,   e'   certamente   sfuggito   al
 remittente,   il   quale  ha  pronunciato  la  propria  ordinanza  di
 remissione il 27 settembre 1994, che l'interessato, che ha proclamato
 di essere nato nell'ottobre 1972,  di  li'  a  pochi  giorni  avrebbe
 compiuto  il  ventiduesimo  anno,  con  il  che  il  secondo  profilo
 sollevato  avrebbe  perso  qualsiasi  rilevanza  al   momento   della
 decisione della Corte costituzionale.
    5. - Nel merito la questione risulterebbe infondata.
    Il  rinvio  dell'espletamento  del servizio militare per motivi di
 studio,  espone  l'Avvocatura,  costituisce  un  beneficio   che   il
 legislatore   concede   ai  cittadini  che,  obbligati  a  prestarlo,
 desiderino concludere il corso di  studi  cui  siano  iscritti  senza
 patire  le  negative conseguenze cui il contemporaneo svolgimento del
 servizio  di  leva  certamente  darebbe  luogo; cio' in ossequio alla
 volonta' del legislatore costituzionale espressa nell'art.  34  della
 Costituzione.
    In  tal  senso  apparirebbe ragionevole prevedere che il cittadino
 che abbia gia' usufruito del beneficio per  piu'  di  due  volte  nel
 corso di scuola media superiore non ne possa ulteriormente usufruire;
 ne'  tali  considerazioni, non contestate in se stesse nell'ordinanza
 di remissione, potrebbero trovare un limite applicativo solo  perche'
 lo studente abbia terminato il corso di studi medi superiori e si sia
 iscritto ad un corso di istruzione universitaria.
    Premesso  che  trattasi  di livelli di studio distinti, e ribadito
 che la ratio della normativa consiste nell'evitare l'interruzione  di
 un  corso  di  studi,  l'Avvocatura  ritiene  che tale medesima ratio
 risulti pienamente rispettata dal disposto dell'art. 19, quinto comma
 della legge n. 191 del 1975 e che non siano ravvisabili le violazioni
 dei principi costituzionali prospettate dal giudice remittente.
    6. - Non sotto il  profilo  dell'irragionevolezza,  posto  che  lo
 studente   si   trova  ad  essere  iscritto  ad  un  corso  di  studi
 universitario soltanto da pochi giorni, onde e' ragionevole  ritenere
 che   l'inizio   del   servizio   di   leva   non   possa  costituire
 un'interruzione di un corso di studi non ancora iniziato e, pertanto,
 non incida piu' di tanto sull'interesse dello studente  a  proseguire
 gli  studi;  studente  che - precisa l'Avvocatura - aveva ottenuto la
 concessione di tre ritardi annuali e, ancora per  motivi  di  studio,
 nel luglio 1993 aveva ottenuto la concessione di un ulteriore ritardo
 di  cinque  mesi  durante i quali egli ha acquisito, dapprima, il di-
 ploma  di  maturita',  concludendo  cosi'  il  corso  di   istruzione
 secondaria, ed iscrivendosi successivamente ad un corso universitario
 pur essendo pienamente consapevole del fatto che nel mese di dicembre
 avrebbe  dovuto  necessariamente  iniziare  il  servizio di leva, non
 essendogli  consentita  dalla  normativa  vigente  alcuna   ulteriore
 possibilita' di rinvio.
    La  difesa  del  governo  rileva  che,  se l'interessato ha voluto
 iscriversi ad un corso universitario a proprio  rischio  e  pericolo,
 ben conoscendo quale sarebbe stato il momento della sua chiamata alle
 armi,  non  puo', poi, lamentare che l'impossibilita' di usufruire di
 ulteriori ritardi violi la Costituzione, posto che la norma impugnata
 e' la medesima che gli aveva in precedenza consentito di ultimare  il
 corso  di studi medi superiori, e soprattutto che egli non si trovava
 in possesso di quel requisito minimo di merito  che  il  legislatore,
 nella  sua  discrezionalita', ha ritenuto necessario per poter godere
 del beneficio.
    7. - Ma la norma in esame non violerebbe la  Costituzione  neppure
 sotto  il  profilo  della  disparita'  di  trattamento  ravvisata dal
 Consiglio di Stato.
    Al riguardo, sottolinea l'Avvocatura,  la  pretesa  disparita'  di
 trattamento  che  il  legislatore  avrebbe  riservato  allo  studente
 universitario che abbia gia' goduto di due ritardi durante  il  corso
 di  studi  di istruzione secondaria rispetto al compagno di studi che
 si sia gia' iscritto ad un corso universitario (per il che  al  primo
 e'   consentito   di  procrastinare  il  servizio  militare  sino  al
 compimento del ventiduesimo anno, mentre altrettanto non puo' fare il
 secondo)   troverebbe   una   spiegazione   razionale   nell'assoluta
 diversita' delle due situazioni.
    Allo  studente che ancora si trova a frequentare un corso di studi
 medi superiori e' attribuita un'ultima possibilita' di  terminare  il
 corso  di  studi; allo studente universitario del primo anno, invece,
 l'ulteriore rinvio fino  al  compimento  del  ventiduesimo  anno  non
 arrecherebbe   alcun   vantaggio   pratico,   dovendo  egli  comunque
 interrompere il proprio corso di studi.
    8. - Di qui anche l'infondatezza, ad avviso dell'Avvocatura, delle
 ragioni che sono state poste a sostegno delle  denunciate  violazioni
 degli artt. 34 e 52 della Costituzione.
   Sarebbe  inesatto  ritenere  che la considerazione del merito dello
 studente debba presiedere alle valutazioni del legislatore in tema di
 concessione del beneficio in esame, dal momento che tale intento cede
 dinanzi  alla  primaria  ratio  dell'istituto,  che  e'   quella   di
 consentire il completamento di un corso di studi in atto.
    Intendendo  la  normativa  in  tal  senso,  non  potrebbe  nemmeno
 affermarsi che il  legislatore  incida  negativamente  sull'andamento
 degli  studi  dell'interessato,  perche',  se e' vero che a questi e'
 negata la possibilita' di continuarli e  di  concluderli  nel  limite
 massimo di eta' all'uopo concesso, cio' si verifica solo in quanto il
 corso  di  studi  superiore,  in sostanza, non ha ancora avuto inizio
 (dunque  puo'  ritenersi  che  lo  studente  che  si  trovi  in  tale
 situazione  non necessita di una particolare tutela) ed anche perche'
 nel corso di studi  inferiore  lo  studente  non  si  era  dimostrato
 meritevole  del  beneficio  avendo  accumulato  un  numero di ritardi
 superiore al massimo consentitogli dalla legge.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il   Consiglio   di   Stato   dubita   della   legittimita'
 costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975
 n.  191,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la possibilita' per lo
 studente che frequenti  un  corso  universitario  o  equipollente  di
 ottenere il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle
 armi  al  compimento  dei  limiti di eta' indicati al primo comma del
 medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento  del  ventiduesimo
 anno di eta'.
    2.  -  Il  giudice  remittente  premette che l'art. 20 della legge
 medesima ammette al ritardo del servizio militare  gli  alunni  delle
 ultime tre classi degli istituti di istruzione di secondo grado, fino
 al compimento del ventiduesimo anno di eta', alla sola condizione che
 essi  possano  ultimare  il corso d'istruzione secondaria entro detto
 limite. Non conta, dunque, a tali fini, il numero  dei  ritardi  gia'
 conseguiti  nel  corso  degli  studi,  purche' rimanga in astratto la
 possibilita' di completare gli studi medi superiori entro  il  limite
 dei ventidue anni.
    Diversa,  invece,  la  disciplina  per  lo studente che si iscrive
 all'universita', per il quale, se ha gia' ottenuto  di  ritardare  il
 servizio  di  leva  per  piu'  di  due  anni,  non  e' sufficiente la
 possibilita' di completare gli  studi  universitari  entro  i  limiti
 generali  di  eta'  fissati,  con riferimento alla diversa durata dei
 corsi di laurea, dall'art. 19, primo comma, essendogli  precluso  non
 solo di proseguire gli studi universitari fino al loro compimento, ma
 anche  di  continuare  fino all'eta' di ventidue anni, come invece e'
 consentito al compagno di studi rimasto nella scuola secondaria.
    3. - Da cio', ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto della
 norma  impugnata  con  i  principi  costituzionali dell'uguaglianza e
 della ragionevolezza cui e' tenuto il legislatore  nell'uso  del  suo
 potere  discrezionale  (art.  3  della  Costituzione),  della  tutela
 dell'istruzione (art. 34 della Costituzione), nonche'  "del  rapporto
 di  adeguatezza e proporzionalita' che il legislatore deve rispettare
 nella disciplina degli obblighi derivanti dal servizio militare,  per
 non  incidere,  al di la' del necessario, sui diritti individuali del
 soggetto che vi e' tenuto (art. 52 della Costituzione)".
    4. - Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  nel
 giudizio,  ha  eccepito  l'inammissibilita',  per  irrilevanza, della
 questione per due motivi.
    In primo luogo perche', avendo il T.A.R.  del  Lazio  ordinato  la
 sospensione  dell'efficacia  del  provvedimento di chiamata alle armi
 (c.d. cartolina di precetto), impugnato dall'interessato in  separato
 giudizio,  in  nessun  caso  questi  sarebbe costretto ad iniziare il
 servizio di leva, ostandovi la detta sospensiva.
    In secondo luogo, e con riferimento alla  mancata  previsione  del
 ritardo del servizio militare quantomeno fino al ventiduesimo anno di
 eta'  (secondo  e  subordinato profilo d'illegittimita' sollevato dal
 giudice a quo), l'Avvocatura dello Stato rileva che dopo pochi giorni
 dalla pronuncia dell'ordinanza di rimessione (del 27 settembre  1994)
 l'interessato  (nato  nell'ottobre  1972) ha compiuto il ventiduesimo
 anno  d'eta',  con  cio'  perdendo   ogni   interesse   all'eventuale
 accoglimento della questione nei suddetti termini.
    5. - Entrambe le eccezioni devono essere disattese.
    Nel  giudizio  a  quo  il ricorrente ha proposto appello avanti il
 Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del T.A.R. del  Lazio  che  ha
 respinto  la  domanda  incidentale  di sospensione della decisione di
 rigetto sul ricorso  gerarchico  proposto  dal  medesimo  avverso  il
 diniego di ammissione al ritardo, quale studente universitario, della
 prestazione del servizio militare.
    In  tale  giudizio  il Consiglio di Stato, contemporaneamente alla
 pronuncia dell'ordinanza di rimessione a questa Corte, ha disposto la
 sospensione  del  provvedimento  impugnato,  in  via  provvisoria   e
 temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente
 di  costituzionalita'. Il fatto che in successivo e separato giudizio
 sia  stato  impugnato  un  provvedimento   meramente   consequenziale
 (precetto  personale  di chiamata alla leva) al diniego di ammissione
 al  ritardo,  non  determina  certamente  l'esaurimento  del   potere
 cautelare  del  giudice  amministrativo  nel  giudizio a quo , con la
 conseguenza che la proposta questione deve ritenersi tuttora  fornita
 del requisito della rilevanza.
   Quanto  alla  seconda eccezione sollevata dalla difesa del governo,
 essa configura una mera irrilevanza di fatto della questione  stessa;
 come questa Corte ha gia' avuto piu' volte occasione di affermare, la
 circostanza,  pur conoscibile a priori , che la questione incidentale
 di costituzionalita' non possa essere decisa in tempo  utile  perche'
 una  delle  parti  del giudizio a quo riceva concreto beneficio dalla
 eventuale declaratoria d'illegittimita'  costituzionale  della  norma
 impugnata, non rende la questione stessa inammissibile per difetto di
 rilevanza  (v.  sentenze n. 137 del 1983; nn. 53 e 16 del 1982; n. 25
 del 1979).
    6. - Nel merito la questione non e' fondata.
    Giova  premettere  che nella norma in esame trovano equilibrio due
 principi, quello della tutela dell'istruzione e quello  della  difesa
 della Patria, entrambi di dignita' costituzionale.
    Nel  contemperamento  tra  tali  eterogenee  esigenze, l'obiettivo
 dichiarato del legislatore e' quello di  coordinare  la  possibilita'
 del  rinvio  della  leva  alle  effettive necessita' degli studi e di
 evitare, per quanto possibile, una lievitazione dell'eta'  media  dei
 giovani  sotto  le  armi.  A  tal  fine  e' certamente ragionevole la
 previsione generale, ricavabile dalla articolata disciplina, che  non
 ogni frequenza scolastica abiliti a chiedere il rinvio ma solo quelle
 utili per concludere il corso di studi entro un determinato limite di
 eta',  evitando  quindi interruzioni sicuramente dannose quali quelle
 che un'immediata chiamata alle armi comporterebbe. Il limite di  eta'
 e'  fissato  entro  il  ventiduesimo  anno  per  la scuola secondaria
 superiore, e dal ventiseiesimo al  trentesimo  anno  per  il  termine
 degli studi universitari.
    Ma  e'  ancora  concessa  un'ulteriore e distinta possibilita' per
 coloro che frequentano un corso d'istruzione  di  secondo  grado  nel
 momento  della chiamata alle armi: quella di terminarlo e di accedere
 all'Universita', proseguendo ininterrottamente negli  studi  fino  ai
 limiti di eta' prima indicati in ragione dei diversi corsi di laurea.
    Vi  e'  pero' un requisito, con evidenti profili di merito, che il
 legislatore ha ritenuto necessario: quello di non aver gia'  ottenuto
 un  rinvio per piu' di due anni, del servizio di leva, per completare
 il corso d'istruzione secondaria.
    Requisito il cui possesso non soltanto rientra  chiaramente  nella
 discrezionalita' del legislatore, ma nemmeno puo' dirsi irragionevole
 ove   si  consideri  che  anche  per  il  proseguimento  degli  studi
 universitari e' richiesto un requisito di  effettivita'  degli  studi
 attestato da esami sostenuti.
    7. - In breve, ad ogni cittadino impegnato negli studi e' concessa
 la  possibilita' di ottenere il rinvio della prestazione del servizio
 militare ad una condizione generale: che  il  rinvio  sia  utile  per
 terminare  il  suo  attuale corso di studi (secondari o universitari)
 entro determinati limiti di eta'. Ulteriori requisiti di merito  sono
 poi stabiliti per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi
 a  quelli  universitari, nonche' per il completamento, anno per anno,
 di questi ultimi.
    In tale disciplina nessuna  delle  violazioni  della  Costituzione
 ravvisate dal giudice a quo puo' essere riscontrata.
    Non sussiste alcuna disparita' di trattamento tra studente medio e
 studente iscritto all'Universita', ma che abbia gia' ottenuto piu' di
 due  rinvii,  perche'  ad  entrambi  e'  concessa  (o lo e' stata) la
 possibilita' di completare gli  studi  medi  superiori,  mentre,  per
 quest'ultimo,  proseguire  gli  studi universitari fino al compimento
 del ventiduesimo anno non risulterebbe di  alcun  vantaggio  pratico,
 non potendo comunque portarli a termine.
    Ne'   puo'  ravvisarsi  violazione  degli  artt.  34  e  52  della
 Costituzione  poiche'  in  modo  non  irragionevole   la   disciplina
 denunciata   individua   un   non   facile   equilibrio,  utilizzando
 opportunamente  anche  requisiti  di  merito,  tra  l'interesse   del
 cittadino  a  raggiungere  i  gradi  piu'  elevati nello studio ed il
 dovere di assolvere al servizio di leva.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove
 norme per il servizio di leva) sollevata, in riferimento  agli  artt.
 3, 34 e 52 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
                 Il direttore di cancelleria: DI PAOLA
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