N. 364 SENTENZA 13 - 24 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Tutela della  maternita'  -  Indennita'  di
 malattia  -  Lavoratrici agricole - Definizione in base alle giornate
 lavorate   nell'anno   -   Presupposto    per    il    riconoscimento
 dell'ammissione  al  beneficio - Rilevanza - Confusione dei due piani
 di tutela con  inammissibile  comparazione  con  altre  categorie  di
 lavoratori - Non fondatezza.
 
 (Legge  30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, terzo comma; d.lgs.lgt. 9
 aprile 1946, n. 212, art. 3, ultimo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 37).
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 dell'art. 15, terzo comma, della legge  30  dicembre  1971,  n.  1204
 (Tutela  delle  lavoratrici  madri), e dell'art. 3, ultimo comma, del
 d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte:  d.lgs.lgt. 9 aprile)  1946,  n.  212
 (Modificazioni   alle   vigenti  disposizioni  sull'assicurazione  di
 malattia per i lavoratori in  agricoltura),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il 1› febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
 civile vertente tra Boldrin Maria e l'INPS, iscritta al  n.  203  del
 registro  ordinanze  1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995.
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 giugno 1995 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  proposto  da  Maria  Boldrin,
 bracciante agricola con rapporto a tempo determinato,  contro  l'INPS
 che  le  aveva negato l'indennita' di maternita' per aver svolto meno
 di 51 giornate  lavorative  nel  corso  dell'anno,  il  Tribunale  di
 Firenze,  con  ordinanza  del  1›  febbraio  1995,  ha  sollevato, in
 riferimento agli artt.  3  e  37  Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art.  15, terzo comma,
 della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  nella  parte  in   cui,
 agganciando  la  tutela  della  maternita'  a quella di malattia, non
 assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui  l'inizio
 del  periodo  obbligatorio di astensione cada prima del compimento di
 51 giornate di lavoro, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S.
 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212, nella  parte  in
 cui,  definendo  bracciante agricolo solo quel lavoratore che dedichi
 ai lavori agricoli  piu'  di  51  giornate  all'anno,  istituisce  un
 presupposto   per   lo   stesso   riconoscimento  della  qualita'  di
 lavoratrice  agricola,  rilevante  al   fine   della   tutela   della
 maternita'.
    Il  giudice  rimettente rammenta che tale normativa ha superato il
 vaglio di costituzionalita' con riguardo all'indennita'  di  malattia
 (sentenza n. 87 del 1970), sul riflesso della peculiarita' del lavoro
 agricolo,  il  quale, a differenza del lavoro negli altri settori, ha
 carattere di discontinuita' ed e' prestato nei confronti di datori di
 lavoro diversi, sicche'  riesce  difficile  la  costituzione  di  una
 stabile  posizione  assicurativa.  Ma  obietta che la riduzione della
 tutela della maternita' a quella della malattia contrasta con  l'art.
 37   Cost.   e   con   la  recente  evoluzione  della  giurisprudenza
 costituzionale.  Invero, mentre la tutela contro le malattie  attiene
 esclusivamente  alla  persona  del  lavoratore (artt. 32 e 38 Cost.),
 l'art. 37 trascende la persona della donna  lavoratrice,  mirando  ad
 assicurare una speciale protezione alla madre e al bambino.
    Sarebbe  altresi'  violato  l'art.  3  Cost., atteso che per altre
 categorie di lavoratori (ad esempio i  pubblici  impiegati,  compresi
 quelli  non  di ruolo) l'indennita' di maternita' spetta anche quando
 l'astensione obbligatoria inizia prima dell'inizio  del  rapporto  di
 lavoro.   Del  resto  la  tutela  del  lavoro  subordinato  comprende
 qualsiasi modalita' temporale ed e' stata estesa di recente  anche  a
 prestazioni  lavorative  di  un  solo giorno (art. 23, comma 3, della
 legge 28 febbraio 1987, n. 56), in un settore caratterizzato  da  una
 molteplicita'  di  microimprese in misura analoga e forse superiore a
 quello dell'agricoltura, senza che sia stato sollevato alcun problema
 di schedatura e di permanenza minima dei relativi  lavoratori,  anche
 in relazione alla possibilita' di eventuali frodi.
    Un  ulteriore  profilo di ingiustificata disparita' di trattamento
 e' ravvisato nella disciplina prevista per le  coltivatrici  dirette,
 colone  e  mezzadre,  alle  quali  l'art. 3 della legge n. 546 del 29
 dicembre 1987 ha esteso la indennita' di maternita' per il periodo di
 astensione obbligatoria senza limitazioni temporali iniziali.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  di  Firenze  ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art. 15,
 terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,  nella  parte  in
 cui, agganciando la tutela della maternita' a quella di malattia, non
 assicura  la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio
 del  periodo  obbligatorio di astensione cada prima del compimento di
 51 giornate di lavoro all'anno, e  dell'art.  3,  ultimo  comma,  del
 d.lgs.  C.p.S.  23  agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212,
 nella  parte  in  cui,  definendo  bracciante  agricolo   solo   quel
 lavoratore  che  dedichi  ai  lavori  agricoli  piu'  di  51 giornate
 all'anno, istituisce un  presupposto  per  lo  stesso  riconoscimento
 della  qualita'  di  lavoratrice  agricola,  rilevante  al fine della
 tutela della maternita'.
    2. - La questione non e' fondata.
    Il giudice remittente e' consapevole che non  v'e'  contraddizione
 tra  l'art. 15, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 3,
 ultimo comma, del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946. Le due norme operano su
 piani  diversi:  la   prima   presuppone   costituito   il   rapporto
 assicurativo  e  dispone che l'indennita' di maternita' (assimilata a
 quella di malattia solo per quanto attiene ai criteri di  erogazione)
 non   e'  subordinata  a  particolari  requisiti  contributivi  o  di
 anzianita' assicurativa; la seconda,  invece,  prevede  uno  speciale
 presupposto  per  la  costituzione  del  rapporto  assicurativo: agli
 effetti del diritto all'indennita' di malattia o  di  maternita',  lo
 status  di bracciante agricolo e' riconosciuto solo ai lavoratori che
 dedicano ai lavori agricoli piu' di 51 giornate  all'anno,  accertate
 mediante  iscrizione  negli  appositi  elenchi  nominativi presso gli
 uffici del lavoro.
    I due piani vengono  pero'  confusi  quando,  per  corroborare  la
 censura  di  violazione  dell'art.  3  Cost.,  l'ordinanza  procede a
 comparazioni con altre categorie di lavoratori aventi -  specialmente
 quelli autonomi, come i coltivatori diretti - caratteristiche affatto
 diverse  da quelle dei braccianti agricoli. Non e' producente nemmeno
 il paragone col settore del turismo e  degli  esercizi  pubblici,  il
 quale,  contrariamente  a  quanto  afferma  il  giudice a quo, non e'
 caratterizzato  da  prestazioni  di  lavoro  ambulatorie  e  precarie
 analogamente  al  lavoro  bracciantile,  bensi'  dalla  richiesta  di
 prestazioni di lavoro stagionali,  alle  dipendenze  di  un  medesimo
 datore  di  lavoro,  collegata all'alternarsi della bassa e dell'alta
 stagione. Quanto al caso eccezionale previsto dall'art. 23, comma  3,
 della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, non e' qui possibile l'acquisto
 del diritto all'indennita' di  maternita':  o  la  lavoratrice  viene
 assunta,  per  una  prestazione  di lavoro non superiore a un giorno,
 prima dell'inizio del periodo  previsto  dall'art.  4,  lett.  a),  e
 allora  a  tale  data  il rapporto di lavoro e' gia' cessato; o viene
 assunta dopo l'inizio  del  settimo  mese  di  gravidanza,  e  allora
 l'assunzione  e'  nulla,  la prestazione dedotta in contratto essendo
 vietata.
    3. - Non e' violato nemmeno  l'art.  37,  primo  comma,  Cost.  Il
 legislatore e' libero, in relazione a particolari circostanze e/o per
 la   tutela   dell'equilibrio  finanziario  dell'ente  erogatore,  di
 subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto
 di una pregressa attivita' lavorativa di una certa durata,  sia  pure
 discontinua,   che   garantisca   la   qualita'  professionale  della
 lavoratrice. Ne' si puo' dire  che  il  limite  fissato  dalla  norma
 impugnata   per   le  braccianti  agricole  ecceda  il  limite  della
 ragionevolezza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto dell'art. 15,  terzo  comma,  della  legge  30
 dicembre  1971,  n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art.
 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212  (Modificazioni
 alle  vigenti  disposizioni  sull'assicurazione  di  malattia  per  i
 lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 3  e
 37  della  Costituzione,  dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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