N. 366 SENTENZA 13 - 24 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Alimenti - Illeciti nella produzione di particolari cibi dietetici  e
 destinati  alla  prima  infanzia - Trattamento sanzionatorio penale e
 amministrativo - Previsione di un regime di tutela  meno  rigoroso  -
 Richiamo  alla  giurisprudenza  delle  sezioni  unite  della Corte di
 cassazione - Applicabilita' della legge generale - Non fondatezza.
 
 (Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, artt. 1, 2, 15 e 17  in
 relazione agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283).
 
 (Cost., artt. 3 e 32).
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17
 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  111  (Attuazione  della
 direttiva  89/398/CEE  concernente i prodotti alimentari destinati ad
 una  alimentazione  particolare),  cosi'  come   interpretato   dalla
 sentenza  delle  Sezioni  unite  della  Cassazione  n.  3 del 1994 in
 relazione agli artt. 5, lett. g), e 6 della legge 30 aprile 1962,  n.
 283  (Modifica  degli  artt.  242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle
 leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265:
 Disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
 alimentari e delle bevande), promosso  con  ordinanza  emessa  il  10
 febbraio  1995 dal Pretore di Crema, nel procedimento penale a carico
 di Luquiens Herve, iscritta al n. 211 del registro ordinanze  1995  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 17, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 giugno 1995 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un procedimento penale a carico  del  Presidente
 della  Gervais  Danone  Italiana  s.p.a., quale legale rappresentante
 della ditta citata, imputato del reato previsto e punito dagli  artt.
 5, lettera g), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli
 artt.  242,  243,  247,  250  e  262  del  T.U. delle leggi sanitarie
 approvato con regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:  Disciplina
 igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
 delle  bevande),  per  aver  impiegato  nella  produzione  di  yogurt
 additivi chimici non consentiti, il Pretore di Crema,  con  ordinanza
 emessa  in  data  10 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3  e  32  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27
 gennaio  1992,  n.  111  (Attuazione   della   direttiva   89/398/CEE
 concernente  i  prodotti  alimentari  destinati  ad una alimentazione
 particolare), in relazione agli artt. 5 e 6 della legge  n.  283  del
 1962,  nella  parte  in  cui,  cosi' come interpretati dalla Corte di
 cassazione, escludono la possibilita' di configurare come reato tutta
 una serie di illeciti alimentari sol  perche'  relativi  ad  alimenti
 destinati ad una particolare alimentazione.
    A  parere  del  giudice  a  quo,  l'interpretazione adottata dalle
 Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 19 gennaio 1994, n.
 10371) determinerebbe una irragionevole disparita' di trattamento tra
 due categorie di prodotti alimentari, quelli ad uso corrente e quelli
 c.d. dietetici, con un regime di tutela meno rigoroso, quanto all'uso
 di additivi chimici, per gli alimenti dietetici  che  dovrebbero,  al
 contrario,  rispondere  a  piu'  complesse finalita' nutrizionali. In
 conseguenza, anche l'art. 32 della Costituzione sarebbe  violato  dal
 momento  che i prodotti alimentari destinati a soggetti in condizioni
 fisiologiche particolari ovvero a  lattanti  e  bambini  della  prima
 infanzia  vengono  ad essere assoggettati a controlli meno penetranti
 ed a sanzioni meno rigorose con presumibile pericolo  per  la  salute
 pubblica.
    2.  -  E'  intervenuto  nel  presente  giudizio  il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale   dello   Stato,   concludendo  per  la  inammissibilita'  o
 infondatezza della questione.
    Ha  osservato  la  difesa  erariale  che  il  giudice   rimettente
 sottopone alla Corte costituzionale un problema interpretativo la cui
 soluzione  "dovrebbe  ricercarsi  nell'ambito della propria attivita'
 giurisdizionale" atteso che sul punto non vi  e'  una  giurisprudenza
 cosi' consolidata da poter essere considerata come "diritto vivente".
    D'altra   parte,  ha  rilevato  l'Avvocatura  dello  Stato,  dalla
 normativa in materia di alimenti per la  prima  infanzia  e  prodotti
 dietetici,  non  puo'  desumersi che per i prodotti soggetti a libera
 commercializzazione (quale quello posto  in  commercio  dalla  Danone
 s.p.a.) l'utilizzo di additivi chimici non consentiti sia legittimo.
    Infatti, per i prodotti destinati ad una particolare alimentazione
 devono  ritenersi  consentite solo le modifiche relative all'aggiunta
 del principio nutrizionale corrispondente, ma non certo l'aggiunta di
 elementi non necessari e nutrizionalmente non qualificanti quali  gli
 additivi chimici.
                        Considerato in diritto
    1. - Il dubbio di legittimita' costituzionale investe il combinato
 disposto degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio
 1992,  n.  111  (Attuazione  della direttiva 89/398/CEE concernente i
 prodotti alimentari  destinati  ad  una  alimentazione  particolare),
 nella   parte   in  cui,  cosi'  come  interpretato  dalla  Corte  di
 cassazione, esclude la possibilita' di  configurare  come  reato  una
 serie di illeciti alimentari sol perche' relativi a cibi destinati ad
 una particolare alimentazione.
   Il   giudice   a  quo  lamenta  la  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione, a causa della irragionevole previsione di un regime  di
 tutela  meno  rigoroso  per quei prodotti che, in quanto destinati ad
 una particolare alimentazione (prodotti  dietetici  e  per  la  prima
 infanzia),  dovrebbero  invece corrispondere a piu' complesse e deli-
 cate finalita' nutrizionali; e dell'art. 32  della  Costituzione,  in
 quanto  i soggetti piu' sensibili cui sono destinati tali particolari
 alimenti vengono ad essere tutelati da un sistema di controlli  e  da
 sanzioni meno gravi, con presumibile pericolo per la salute pubblica.
    2.  -  La  questione  non  e'  fondata nei termini che verranno di
 seguito enunciati.
    Invero, pur se ai sensi dell'art. 17 del  decreto  legislativo  n.
 111 del 1992 devono ritenersi abrogate le disposizioni della legge 29
 marzo  1951, n. 327, recante la disciplina della produzione e vendita
 di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici,  l'art.  2
 dello stesso decreto legislativo testualmente dispone che "i prodotti
 alimentari   destinati   ad  una  alimentazione  particolare  devono,
 comunque, essere conformi alle disposizioni previste per  i  prodotti
 alimentari  di  uso  corrente, salvo per quanto concerne le modifiche
 loro apportate  per  renderli  conformi"  alle  specifiche  finalita'
 nutrizionali  richieste.  Inoltre l'art. 15, commi 1, 3, 4 e 5, dello
 stesso testo normativo, nel prevedere l'applicabilita' delle sanzioni
 amministrative alle violazioni delle prescrizioni in esso  contenute,
 si  apre  con  una  clausola  di  riserva  penale "salvo che il fatto
 costituisca  reato",  che  sembra  rendere  pertanto  applicabile  la
 sanzione  penale  nell'ipotesi  in  cui  il prodotto destinato ad una
 alimentazione particolare  non  risulti  conforme  alle  disposizioni
 previste per gli alimenti di uso corrente.
    Cio',  del  resto,  risulta  anche  conforme  alle  intenzioni del
 legislatore che, nella legge di delega  29  dicembre  1990,  n.  428,
 recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alla  Comunita'  europea,  all'art.  2,
 lettera   d),   stabili'  che,  nell'emanare  le  sanzioni  penali  e
 amministrative, dovessero comunque essere fatte salve le norme penali
 vigenti.
    In altri termini, l'intervenuta abrogazione della lex specialis  e
 cioe'  della  legge  n.  327 del 1951 concernente gli alimenti per la
 prima infanzia e i prodotti dietetici, non  esclude  l'applicabilita'
 della  lex  generalis  30  aprile  1962,  n.  283,  disciplinante  la
 produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande  di
 uso corrente.
    Ne', infine, sembrano potersi desumere decisivi argomenti contrari
 dalla   recente   decisione   delle  Sezioni  unite  della  Corte  di
 cassazione, dal momento che con essa si e'  affermata,  con  riguardo
 alla condotta di commercializzazione di prodotti alimentari dietetici
 contenenti  additivi  non  autorizzati,  esclusivamente l'intervenuta
 abrogazione, ad opera dell'art. 17 del decreto legislativo n. 111 del
 1992, della lex specialis 25  marzo  1951,  n.  327,  senza  tuttavia
 statuirsi in ordine alla applicabilita' residuale della lex generalis
 30 aprile 1962, n. 283.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di  legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto
 legislativo 27 gennaio  1992,  n.  111  (Attuazione  della  direttiva
 89/398/CEE   concernente  i  prodotti  alimentari  destinati  ad  una
 alimentazione particolare), in relazione agli artt. 5 e 6 della legge
 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262
 del  testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della  produzione  e  della
 vendita  delle  sostanze  alimentari  e delle bevande), sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 32  della  Costituzione,  dal  Pretore  di
 Crema con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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