N. 371 ORDINANZA 13 - 24 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Possesso ingiustificato di  valori  -  Applicazione
 della  pena su richiesta delle parti - Ordine della confisca di somme
 e  di  oggetti  -  Omessa  previsione  -  Questione  gia'  dichiarata
 inammissibile  dalla  Corte  con ordinanza n.   282/95 - Richiesta di
 sentenza   additiva   -   Discrezionalita'  legislativa  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P. art. 445).
 
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 445 del codice
 di procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre
 1994 dal Pretore di Cremona  nei  procedimenti  penali  a  carico  di
 Piazzi  Fabio  Bruno,  iscritte  ai  nn.  87,  88  e  89 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 luglio 1995 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Pretore di  Cremona,  prima  ancora  di  aprire  i
 dibattimenti   a   carico   della  medesima  persona  imputata  della
 contravvenzione  di  possesso  ingiustificato  di   valori   prevista
 dall'art.  708  del  codice  penale,  ha,  di  fronte  alla  concorde
 richiesta della parti di applicazione della pena a norma degli  artt.
 444  e seguenti del codice di procedura penale, con tre ordinanze dal
 contenuto pressoche' identico, tutte pronunciate il 21 novembre 1994,
 denunciato, in riferimento agli artt.  3  e  27  della  Costituzione,
 l'art.  445  del  codice  di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede che "il giudice, pronunciando  la  sentenza  di  applicazione
 della pena su richiesta delle parti, ordini la confisca delle somme e
 degli  oggetti  di  cui  l'imputato  della  contravvenzione  p.  e p.
 dall'art. 708 CP non giustifichi la provenienza";
      che il giudice a quo, premesso che le somme  in  questione,  non
 costituendo  prezzo  ma profitto del reato, non rientrano fra le cose
 assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 240, secondo comma,  del
 codice  penale,  appositamente  richiamato  dalla  norma  denunciata,
 ravvisa nel sistema cosi' articolato  una  rinuncia  "ad  espropriare
 cose  che  con alta probabilita' ritorneranno nel circuito criminoso"
 vanificando, per giunta, lo stesso precetto dell'art. 708 del  codice
 penale;
      che,  in  tal  modo,  l'art.  445 del codice di procedura penale
 vulnererebbe sia l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo  della
 ragionevolezza,  consentendo  all'imputato  di  ricavare utilita' dal
 proprio operare contra legem,  sia  l'art.  27,  terzo  comma,  della
 Costituzione, perche' l'impossibilita' di "espropriare il denaro e le
 altre  utilita'  provenienti dall'attivita' delinquenziale, pur nella
 logica di premialita' che ispira il  patteggiamento,  neutralizza  la
 funzione   di   tendenziale  recupero  sociale"  che  l'ora  indicato
 parametro costituzionale assegna alla pena;
      che nel giudizio non si e' costituita la parte  privata  ne'  ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato che le tre ordinanze sollevano un'identica questione e
 che, dunque, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che   la  questione  e'  stata  gia'  dichiarata  manifestamente
 inammissibile  con  ordinanza  n.  282  del  1995,   in   quanto   la
 realizzazione  del  petitum  che  il giudice a quo tende a conseguire
 resta preclusa a questa Corte, "spettando interventi additivi di  tal
 genere   al   solo   legislatore   che,   nella   sfera   della   sua
 discrezionalita', puo' operare scelte anche  derogatorie  rispetto  a
 quelle  previste  in  via  generale  in  relazione  alla  sentenza di
 patteggiamento" (v. anche ordinanza n. 334
 del 1994);
      che, non risultando adottati argomenti nuovi rispetto a quelli a
 suo  tempo  esaminati,  la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi;  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445 del codice  di
 procedura  penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
 comma,  della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Cremona  con  le  tre
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0974