N. 377 SENTENZA 13 - 25 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  - Imposta sui redditi - Accertamento sintetico -
 Inapplicabilita' nel caso di solo reddito da terreni - Richiamo  alla
 ordinanza   n.   482/87  della  Corte  -  Determinazione  della  base
 imponibile mediante il  ricorso  alle  tariffe  d'estimo  costituenti
 scelta  discrezionale  del  legislatore  per  nulla  irragionevole  -
 Sussidiarieta'    dell'accertamento    sintetico    -    Legittimita'
 dell'accertamento  sintetico  in  base  ad  elementi e circostanze di
 fatto certi nel caso di manifestazione  di  possesso  di  un  reddito
 superiore  a  quello effettivo conseguito in attivita' agricola - Non
 fondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24 e  30,  in  relazione  al
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 24 e  30  del
 d.P.R.   29   settembre   1973,  n.  597  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche),  in   relazione
 all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
 in  materia  di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con
 ordinanza emessa il 19 gennaio 1994 dalla Commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Larino sul ricorso proposto da Cordone Luigi contro
 l'Ufficio imposte dirette di Larino, iscritta al n. 27  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  3  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel corso di un giudizio promosso da L. Cordone - avente ad
 oggetto l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
 (IRPEF) per l'anno 1984  effettuato  a  norma  dell'art.  38,  quarto
 comma,  del  d.P.R.    29  settembre  1973,  n.  600 - la Commissione
 tributaria di primo grado di Larino, con  ordinanza  del  19  gennaio
 1994,   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 24
 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, "in relazione al  disposto
 di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
    Il  giudice  a  quo - premesso che l'Ufficio imposte dirette aveva
 proceduto all'accertamento sintetico, in  quanto  aveva  rilevato  il
 possesso,  da  parte  del contribuente, di tre autovetture e premesso
 che lo stesso contribuente "esercita  attivita'  di  coltivazione  di
 terreni"  -  osserva  che "in presenza di solo reddito da terreni, ai
 sensi degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.  597,  non
 puo' trovare applicazione l'accertamento sintetico previsto dall'art.
 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.
    Cio'  posto,  il  remittente  aggiunge  che  "la disparita' tra il
 trattamento  riservato  ai  contribuenti,  che  traggano  il  proprio
 reddito  dalla  sola coltivazione di terreni, e quello riservato agli
 altri contribuenti, assoggettati alla  possibilita'  di  accertamento
 sintetico,  appare essere in contrasto con i principi stabiliti dalle
 norme di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione".
    2. - E'  intervenuto  nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  il
 Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
 generale dello Stato, il quale chiede che la proposta  questione  sia
 dichiarata inammissibile o infondata.
   In ordine alla inammissibilita' l'Avvocatura - premesso che: a) non
 e'  dato  comprendere  se  l'art.  38  sia  o  meno  compreso  tra le
 disposizioni impugnate; b) gli artt.  24  e  30  costituirebbero  "al
 piu'" una premessa rispetto alla questione prospettata; c) la materia
 dell'ordinanza  risulta  controversa in quanto il fatto concernerebbe
 "redditi dominicali agrari e fabbricati" mentre la parte motiva della
 stessa ordinanza farebbe riferimento a "redditi di terreni",  o  alla
 "coltivazione  di  terreni"  -  rileva  che  nulla  e' detto circa la
 rilevanza della questione stessa nel giudizio a  quo.  Sul  merito  -
 precisato  che  gli  artt.  24  e 30 del d.P.R. n. 597 del 1973 da un
 lato, e l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973  dall'altro,  concernono
 ambiti  distinti  di  operativita' - l'Avvocatura ritiene che sarebbe
 comunque palese che "la qualita' di percettore  di  redditi  fondiari
 non  mette  di  per  se'  il contribuente al riparo dall'accertamento
 sintetico,  in  quanto  ritenere  diversamente  si  tradurrebbe   nel
 riconoscimento  di  un  privilegio  e  quindi  nella  violazione  del
 principio di eguaglianza".
    3. - In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato
 ha  depositato  memoria  illustrativa  con   la   quale   svolge   le
 argomentazioni   e   ribadisce  le  conclusioni  formulate  nell'atto
 introduttivo.
                        Considerato in diritto
    1. - La Commissione tributaria di primo  grado  di  Larino  dubita
 della  legittimita'  costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui dispongono che in  presenza
 di   solo   reddito   da   terreni   non  puo'  trovare  applicazione
 l'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R.  29  settembre
 1973,   n.   600.   Ad   avviso   del   giudice  a  quo  l'esclusione
 dell'accertamento sintetico dalle attivita' di cui agli artt. 24 e 30
 censurati, verrebbe a sostanziare una disparita' di trattamento tra i
 contribuenti che traggono il proprio reddito dalla sola  coltivazione
 di terreni e gli altri contribuenti assoggettati alla possibilita' di
 accertamento  sintetico, con conseguente violazione dell'art. 3 della
 Costituzione. Sarebbe, altresi', violato l'art. 53 in quanto le norme
 censurate verrebbero a configurare  un  presupposto  di  imposta  non
 corrispondente  alla  effettiva  capacita'  contributiva dei soggetti
 esercenti le attivita' di cui agli artt. 24 e 30 citati.
    2.  - Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilita'
 proposta  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato.   L'ordinanza   di
 rimessione  contiene,  infatti,  una  sufficiente  determinazione del
 thema decidendum e della rilevanza della  questione  nel  giudizio  a
 quo: sussistono, pertanto, i presupposti che legittimano il sindacato
 di questa Corte.
    Nel merito la questione non e' fondata.
     In  materia di redditi fondiari vige il principio di cui all'art.
 41, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973  a  norma  del  quale  "i
 redditi   fondiari  sono  in  ogni  caso  determinati  in  base  alle
 risultanze catastali", principio enunciato anche nell'art. 31,  primo
 comma,  del  Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 22 dicembre
 1986,  n.  917  (Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
 redditi).
    Piu' in particolare il reddito dominicale "e' determinato mediante
 l'applicazione  delle  tariffe d'estimo e delle deduzioni" per tenere
 conto di alcune  spese  "stabilite,  secondo  le  norme  della  legge
 catastale,  per  ciascuna  qualita' e classe di terreno" (art. 24 del
 d.P.R. n. 597 del 1973). Il reddito agrario e' "determinato  mediante
 l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualita' e
 classe secondo le norme della legge catastale" (art. 30 del d.P.R. n.
 597 del 1973).
    Questa  Corte ha gia' affermato (ordinanza n. 482 del 1987) che la
 determinazione  della  base  imponibile,  mediante  il  ricorso  alle
 tariffe  d'estimo  costituisce  una  scelta  discrezionale "per nulla
 irragionevole"  del  legislatore,  il   quale,   seguendo   un'antica
 tradizione di politica tributaria, ha inteso avvalersi di un criterio
 -  quello  dell'accertamento  catastale  - realistico ed estremamente
 utile alla semplificazione ed  alla  rapidita'  dei  procedimenti  di
 accertamento   dei   redditi,   nonche'   a   prevenire  un  notevole
 contenzioso.
    Ne consegue che l'accertamento catastale e'  l'unico  criterio  di
 determinazione  dei  redditi  fondiari,  e  nella  specie dei redditi
 agrari e dominicali, risultando assolutamente incompatibili ulteriori
 forme di accertamento ed  in  particolare  quello  sintetico  di  cui
 all'art.  38  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600. Infatti, il
 suddetto accertamento  sintetico  e'  un  criterio  sussidiario  che,
 attraverso  l'applicazione  di  indici  e  coefficienti presuntivi di
 reddito, determina un reddito medio al fine di colpire  anche  quella
 parte  di  reddito imponibile che non sia stata dichiarata. Tuttavia,
 se il reddito "fondatamente attribuibile al contribuente in  base  ad
 elementi  e a circostanze di fatto certi" (art. 38, quarto comma, del
 d.P.R. n. 600 del 1973) e' superiore a quello dichiarato ma e',  come
 quest'ultimo,  esclusivamente di natura agraria, poiche' prodotto con
 l'esercizio di attivita' rientranti fra quelle previste dall'art.  29
 del  d.P.R.  n.  917 del 1986, l'istituto dell'accertamento sintetico
 non puo' trovare applicazione, trattandosi di reddito medio ordinario
 ritraibile  dal  terreno  attraverso  l'esercizio   delle   attivita'
 agricole  (artt.  24  e  29 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che
 copre sia le annualita' di maggiore produttivita' e redditivita', sia
 quelle di crisi o di parziale infecondita'.
    Cio' costituisce un vantaggio del criterio della media, a  seconda
 dei  casi,  o per l'amministrazione finanziaria in ipotesi di anno di
 crisi, ovvero per il contribuente nelle annualita' piu'  fertili.  In
 tale  ultimo  caso,  infatti,  il maggiore reddito (rispetto a quello
 risultante  dalle  tariffe  di  estimo  su  base catastale) non puo',
 neppure presuntivamente, costituire base imponibile  per  le  ragioni
 gia'  dette e sempre che, ovviamente, il reddito dichiarato sia stato
 determinato in  base  ad  una  corretta  applicazione  delle  tariffe
 d'estimo  catastale  e delle allibrazioni in catasto e che vi sia una
 esatta corrispondenza con la situazione  di  fatto,  anche  sotto  il
 profilo della qualita' e della classe del terreno.
    D'altro  canto l'amministrazione finanziaria consegue un vantaggio
 ed  una  semplificazione,  in  quanto  puo'  pretendere  la  medesima
 determinazione  del  reddito  fondiario  inerente  ai  terreni,  come
 reddito  medio  ordinario  ritraibile  dal   terreno,   anche   nelle
 annualita'  di  minore  produzione  e  di  diminuzione  di  capacita'
 produttiva dipendenti da determinazioni intenzionali o da circostanze
 transitorie (che non possono dare luogo a variazioni in  diminuzione:
 art. 26 del d.P.R. n. 917 del 1986), con i soli limiti di perdite per
 mancata  coltivazione o per eventi naturali (artt. 28 e 32 del d.P.R.
 n. 917 del 1986) o di interventi legislativi speciali.
    3. - Sulla base delle  predette  considerazioni  consegue  che  il
 tenore  di  vita del contribuente "sproporzionato rispetto al reddito
 dichiarato" non puo' dare luogo ad  ulteriori  accertamenti,  ove  si
 tratti   di  reddito  esclusivamente  fondiario  inerente  a  terreni
 (reddito dominicale e/o agrario) e  questo  sia  stato  correttamente
 quantificato  (anche per le deduzioni) e non vi sia alcun elemento di
 prova dell'esistenza di altre o diverse fonti reddituali.
    In altri termini, ove  la  capacita'  di  spesa  del  contribuente
 manifesti  il  possesso  di un reddito superiore a quello "effettivo"
 realmente conseguito nell'esercizio delle attivita' agricole e quindi
 di un reddito diverso da quello denunciato (possesso di altri terreni
 o  esercizio  di  attivita'  diverse  non  riconducibili   a   quelle
 agricole),  diventa  legittimo  l'accertamento  sintetico in "base ad
 elementi e  circostanze  di  fatto  certi",  salva  la  facolta'  del
 contribuente  di  fornire  la  prova  della  provenienza del maggiore
 reddito  determinato  o  determinabile  sinteticamente,  di  cui   al
 richiamato  art.  38,  quinto  comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
 600.
    Alla luce delle suesposte considerazioni  le  censure  prospettate
 dal  remittente  appaiono prive di fondamento e la relativa questione
 va, pertanto, dichiarata non fondata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt. 24 e 30 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione
 e disciplina dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche),  in
 relazione   all'art.   38  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600
 (Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui
 redditi)   sollevata,   in  riferimento  agli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di  Larino,
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: CHIEPPA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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