N. 389 SENTENZA 20 - 26 luglio 1995

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Pesca - Regione  Sardegna  -  Programmazione  operativa  e  forme  di
 intervento  previste  da regolamenti comunitari - Presunta lesione di
 competenze in materia da parte di delibera CIPE -  Impossibilita'  di
 eliminare  la  presenza  regionale  dai processi di elaborazione e di
 attuazione di programmi specifici spettanti alla competenza  primaria
 della  regione  in  materia  -  Non  spettanza  allo  Stato  senza la
 preventiva intesa con la regione Sardegna -  Annullamento  del  terzo
 capoverso della deliberazione CIPE del 13 aprile 1994
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
 il 4 luglio 1994, depositato in  Cancelleria  l'8  luglio  1994,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito della deliberazione del
 Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
 13 aprile 1994, recante  "Proposta  italiana  relativa  al  documento
 unico  di  programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento
 CEE n. 2080/93 (Strumento finanziario di orientamento della  pesca)",
 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi  l'avvocato  Sergio  Panunzio  per  la  Regione  Sardegna  e
 l'Avvocato  dello  Stato  Maurizio  Fiorilli  per  il  Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con  ricorso  del  4  luglio  1994  la  Regione  Sardegna  ha
 sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti dello Stato in
 relazione alla deliberazione del Comitato  interministeriale  per  la
 programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante "Proposta
 italiana  relativa  al  documento  unico  di  programmazione 1994-99,
 elaborato  ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.  2080/93   (Strumento
 finanziario  di  orientamento  della  pesca)".  La Regione ricorrente
 espone che con la deliberazione impugnata  si  e'  stabilito  che  il
 documento  presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari
 e forestali - allegato  alla  delibera  del  CIPE  -  costituisce  il
 documento unico di programmazione relativo allo strumento finanziario
 di  orientamento  della  pesca  (SFOP) relativo agli anni 1994-99, ai
 sensi dei regolamenti CEE n. 2080/93 e n. 3699/93 e  che  esso,  come
 tale, verra' inviato alle competenti autorita' comunitarie.
    In  particolare,  nel terzo comma del dispositivo, la delibera del
 CIPE stabilisce che "Il Ministero delle risorse agricole,  alimentari
 e  forestali e' designato quale autorita' nazionale competente per la
 predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle  altre
 forme  di  intervento  previste dai regolamenti comunitari, salvo che
 per il campo di azione n. 3, limitatamente all'acquacoltura in  acqua
 dolce,  dove  resta  ferma la competenza regionale". A giudizio della
 ricorrente, la suddetta deliberazione sarebbe lesiva della competenza
 esclusiva della Regione Sardegna in materia di  pesca,  di  cui  agli
 artt. 3, lettera i), e 6 dello Statuto speciale (legge costituzionale
 26 febbraio 1948, n. 3) ed alle relative norme di attuazione (artt. 6
 e  7  del d.P.R. n. 327 del 1950; art. 1 del d.P.R. n. 1627 del 1965;
 art. 1 del d.P.R. n. 669 del 1972). La stessa  deliberazione  sarebbe
 altresi' lesiva del principio di "leale collaborazione".
    Cio'  in  quanto  ne'  la suddetta deliberazione, ne' il documento
 unico  di  programmazione   SFOP   1994-99,   con   essa   approvato,
 riconoscerebbero  alcun  ruolo  significativo  alla  Regione Sardegna
 nella predisposizione ed attuazione dei programmi operativi  e  delle
 altre  attivita'  attinenti  agli  interventi  SFOP da realizzare nel
 territorio  regionale,  individuando  nel  Ministero  delle   risorse
 agricole,   alimentari   e   forestali  l'unica  autorita'  nazionale
 competente, senza, di contro, prevedere alcuna forma di concerto,  di
 intesa  o,  comunque,  di  effettiva  collaborazione  fra  lo  stesso
 Ministero e la Regione Sardegna.
    Osserva la ricorrente che lo stesso CIPE, nella deliberazione  del
 19 ottobre 1993, recante "Proposta italiana relativa al Piano globale
 di  sviluppo  regionale  dell'obiettivo 1 di cui all'art. 8, comma 4,
 del  regolamento  CEE  n.  2081/93  del  Consiglio  delle   Comunita'
 europee",  aveva  riconosciuto  la  competenza  della  Regione per la
 predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle  altre
 forme  di  intervento  previste  dai  regolamenti comunitari, ma tale
 affermazione di principio non aveva poi trovato  riscontro  nell'atto
 ora impugnato.
    Tale  atto,  nel riconoscere alla Regione le sole competenze rela-
 tive  all'acquacoltura  in  acqua  dolce,  determinerebbe,  pertanto,
 un'illegittima    limitazione    dell'ambito   di   esercizio   delle
 attribuzioni  regionali,  che,   invece,   secondo   la   ricorrente,
 dovrebbero  ritenersi  estese a tutta l'attivita' di pesca esercitata
 nel demanio marittimo o nel mare territoriale.
    Dal che la richiesta, rivolta a questa Corte,  di  dichiarare  che
 "spetta alla Regione ricorrente, limitatamente al proprio territorio,
 la  predisposizione  e  l'attuazione  dei programmi operativi e delle
 altre forme di intervento  previste  dai  regolamenti  comunitari  in
 relazione  allo  strumento  finanziario  di  orientamento della pesca
 (SFOP)",  con  il  conseguente  annullamento  in  parte   qua   della
 deliberazione impugnata.
    2. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato.
    Ad avviso del resistente l'atto impugnato, non concludendo le fasi
 procedimentali previste dai regolamenti CEE n. 2080/93 e  n.  3699/93
 per  gli  interventi  in  oggetto,  si  limiterebbe  ad  approvare il
 documento  unico  di  programmazione  e  ad  individuare  l'autorita'
 nazionale  competente  per  la  predisposizione  e  l'attuazione  dei
 programmi operativi, senza nulla dire circa le modalita'  secondo  le
 quali  detti  programmi  operativi  dovranno  essere  definiti, e, in
 particolare, circa il ruolo che le Regioni  dovranno  necessariamente
 avere  in  tale  ulteriore  fase  procedimentale.  Non sussisterebbe,
 pertanto,  allo  stato,   l'asserita   lesione   delle   attribuzioni
 regionali.
    Peraltro  -  insiste  il  resistente  - mentre la competenza delle
 Regioni a statuto speciale, e segnatamente della Sardegna, in materia
 di pesca marittima e' limitata all'ambito del mare territoriale, tale
 attivita'  si  svolgerebbe  prevalentemente   oltre   detto   limite,
 ricadendo di conseguenza nella competenza dello Stato.
    Inoltre,  il rispetto degli obblighi internazionali - specialmente
 in  riferimento  ai  limiti  di  consistenza  della  flotta  -  e  la
 salvaguardia  degli  interessi  delle  altre  Regioni imporrebbero un
 ruolo di coordinamento da parte dello Stato. Per questo la  pesca  e'
 stata  trattata  tra  gli  interventi  a carattere multiregionale, di
 competenza statale, sin dalla fase di elaborazione del Piano  globale
 di sviluppo regionale dell'obiettivo 1, di cui alla deliberazione del
 CIPE  19  ottobre  1993,  che  non e' stata impugnata tempestivamente
 dalla Regione ricorrente.
    Infine - sempre a giudizio  dell'Avvocatura  -  non  sussisterebbe
 l'asserita  violazione  del principio di leale collaborazione, atteso
 che la  Regione  Sardegna  e'  stata  formalmente  consultata  ed  ha
 espresso il suo avviso nella fase di elaborazione del documento unico
 di programma.
    3. - In prossimita' dell'udienza la Regione Sardegna ha presentato
 una  memoria per confutare le tesi della difesa statale e riaffermare
 le ragioni del ricorso.
                        Considerato in diritto
    1. - Il conflitto in esame, sollevato dalla Regione Sardegna, trae
 origine dalla deliberazione del  Comitato  interministeriale  per  la
 programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante "Proposta
 italiana  relativa  al  documento  unico  di  programmazione 1994-99,
 elaborato  ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.  2080/93   (Strumento
 finanziario  di  orientamento  della  pesca)",  dove, tra l'altro, si
 designa il Ministero delle risorse agricole, alimentari  e  forestali
 "quale  autorita'  nazionale  competente  per  la  predisposizione  e
 l'attuazione  dei  programmi  operativi  e  delle  altre   forme   di
 intervento  previste  dai  regolamenti  comunitari,  salvo che per il
 campo di azione n. 3, limitatamente all'acquacoltura in acqua  dolce,
 dove  resta  ferma  la  competenza regionale" (v. terzo capoverso del
 dispositivo).
   Tale previsione, ad avviso della  ricorrente,  risulterebbe  lesiva
 delle competenze esclusive spettanti alla Regione Sardegna in materia
 di  pesca,  ai  sensi  degli  artt.  3, lettera i), e 6 dello Statuto
 speciale (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle  rela-
 tive norme di attuazione (con riferimento particolare agli artt.  6 e
 7  del  d.P.R.  19  maggio  1950,  n.  327;  all'art. 1 del d.P.R. 24
 novembre 1965, n. 1627; all'art. 1 del  d.P.R.  22  agosto  1972,  n.
 669).  Da  qui  la domanda relativa al riconoscimento della spettanza
 alla   Regione   ricorrente,   limitatamente   alla   propria   sfera
 territoriale,  del  potere  di  predisporre  e  attuare  i  programmi
 operativi  e  le  altre  forme di intervento previste dai regolamenti
 comunitari in relazione allo strumento  finanziario  di  orientamento
 della  pesca  (SFOP),  con  il  conseguente annullamento in parte qua
 della deliberazione impugnata.
    2. - Vanno  innanzitutto  prese  in  esame  le  due  eccezioni  di
 inammissibilita'  prospettate  dalla  difesa  erariale  e riferite al
 fatto  che:  a)  la  deliberazione  del  CIPE  13  aprile  1994   non
 risulterebbe,   per  i  suoi  contenuti,  lesiva  delle  attribuzioni
 regionali; b) il ricorso  si  presenterebbe  tardivo  non  avendo  la
 Regione impugnato la precedente deliberazione del CIPE del 19 ottobre
 1993,  che  aveva  attribuito allo Stato gli interventi in materia di
 pesca in quanto riferibili agli interessi di piu' Regioni.
    Tali eccezioni devono essere disattese.
    In relazione alla prima eccezione va rilevato che la deliberazione
 del CIPE  13  aprile  1994,  per  quanto  preliminare  rispetto  alla
 predisposizione  dei  programmi operativi, risulta idonea ad arrecare
 la lesione delle  attribuzioni  regionali  che  viene  lamentata  nel
 ricorso.  Con tale deliberazione si individua, infatti, nel Ministero
 delle risorse agricole, alimentari e forestali l'autorita'  nazionale
 competente  per  la  predisposizione  e  l'attuazione  dei  programmi
 operativi collegati al documento unico di programmazione SFOP, mentre
 si limita la competenza regionale al solo  settore  dell'acquacoltura
 in  acqua dolce. Tale profilo appare sufficiente a configurare l'atto
 in esame come immediatamente incidente sul piano delle competenze  e,
 di  conseguenza,  a  rendere  attuale  la  menomazione che la Regione
 contesta.
    Ne' maggior fondamento presenta  la  seconda  eccezione  che,  nel
 prospettare  la tardivita' del ricorso, viene in realta' a denunciare
 una asserita acquiescenza della ricorrente, conseguente alla  mancata
 impugnativa  della  delibera del CIPE del 19 ottobre 1993, recante la
 proposta italiana relativa al Piano  globale  di  sviluppo  regionale
 dell'obbiettivo  1 di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n.
 2081/93.
    In proposito,  puo'  essere  sufficiente  richiamare  la  costante
 giurisprudenza  di  questa  Corte  che ha escluso l'applicabilita' ai
 giudizi    per    conflitto     di     attribuzione     dell'istituto
 dell'acquiescenza, data l'indisponibilita' delle competenze di cui si
 controverte  in  tali  giudizi  (v. di recente le sentenze n. 163 del
 1995 e n. 191 del 1994). Non senza, d'altro canto, considerare,  che,
 con  riferimento  al  piano  delle  attribuzioni delle competenze, la
 deliberazione  del  CIPE  del  19  ottobre  1993  non  conteneva  una
 disposizione  identica  e  neppure  assimilabile  a  quella  nei  cui
 confronti  la  Regione  insorge,  limitandosi  tale  deliberazione  a
 riferire al Ministro del bilancio e della programmazione economica il
 compito  di  "designare le autorita' nazionali o regionali competenti
 per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle
 altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari".
    Il conflitto deve, pertanto, ritenersi ammissibile.
    3. - Nel merito, il ricorso e', in parte, fondato.
    Il regolamento CEE n. 2080/93 del 20 luglio 1993 ha  istituito  lo
 strumento  finanziario  di orientamento della pesca (SFOP) al fine di
 favorire l'adeguamento  delle  strutture  nel  settore  della  pesca,
 dell'acquacoltura  e  della  trasformazione dei relativi prodotti. Il
 successivo regolamento  CEE  n.  3699/93  del  21  dicembre  1993  ha
 definito  i  criteri, le condizioni e le modalita' per gli interventi
 comunitari   connessi   al   suddetto   strumento   finanziario.   In
 particolare,  quest'ultimo  regolamento  prevede  che  ciascun  Stato
 membro  presenti  alla  Commissione  della  Comunita'  un   programma
 settoriale  ed  una  domanda  di contributo "sotto forma di documento
 unico di programmazione" di durata esennale (art. 3). La Commissione,
 a sua volta, entro sei mesi dal ricevimento di tali documenti, adotta
 una "decisione unica" relativa al programma comunitario  d'intervento
 strutturale  nel  settore,  che  viene  notificata  allo Stato membro
 interessato (art. 4).
    In attuazione di tale disciplina, il CIPE - dopo avere  approvato,
 con  la  deliberazione  19 ottobre 1993, il Piano globale di sviluppo
 regionale di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2081/93,
 comprensivo anche del settore della pesca (v. sub  4.2.9)  -  con  la
 deliberazione  di  cui  e'  causa,  adottata  il  13  aprile 1994, ha
 approvato come "documento unico di programmazione SFOP  1994-99",  il
 documento   elaborato   e  presentato  dal  Ministero  delle  risorse
 agricole, alimentari e forestali, individuando nello stesso Ministero
 "l'autorita'  nazionale   competente   per   la   predisposizione   e
 l'attuazione  dei programmi operativi", salva la competenza regionale
 per il settore dell'acquacoltura in acqua dolce.
    Tale previsione - che la Regione Sardegna contesta - puo'  trovare
 la  sua  giustificazione,  oltre  che  nelle  responsabilita' statali
 connesse  alla  sfera  delle  relazioni  comunitarie,  nel  carattere
 unitario  che  viene  a  connotare  la disciplina ora richiamata, con
 riferimento particolare  alle  modalita'  operative  dello  strumento
 finanziario  di  orientamento  della pesca (SFOP) istituito nel 1993.
 Questo carattere risulta, del resto, recepito e valorizzato anche nel
 gia' ricordato Piano globale di sviluppo regionale, adottato dal CIPE
 con la deliberazione  19  ottobre  1993,  dove,  con  riferimento  al
 settore   della   pesca  -  ricondotto  al  quadro  degli  interventi
 qualificati come "multi-regionali" - viene sottolineato "il rilevante
 interesse che la gestione unitaria  del  comparto  riveste  sotto  il
 profilo  giuridico-amministrativo",  interesse  che  ha  condotto  ad
 accentuare anche la "programmazione unitaria" delle azioni svolte dal
 Ministero mediante l'utilizzazione dello SFOP.
    L'apprezzamento di tali esigenze unitarie puo',  dunque,  spiegare
 l'imputazione agli organi centrali dello Stato non solo del documento
 unico  di  programma  SFOP,  di cui all'art. 3 del regolamento CEE n.
 3699/93, ma anche dei programmi operativi che allo stesso si  vengono
 a  collegare  e  che,  nella massima parte dei casi, non potranno non
 assumere - per le caratteristiche proprie del settore -  una  valenza
 multiregionale.
    Tutto   questo,   se  giustifica  -  alla  luce  della  disciplina
 comunitaria e dell'interesse nazionale connesso  alla  materia  degli
 interventi  strutturali  relativi  a tale comparto - la designazione,
 operata con  la  delibera  impugnata,  del  Ministero  delle  risorse
 agricole,  alimentari e forestali come autorita' nazionale competente
 anche per i programmi operativi, non puo', d'altro canto, condurre  a
 eliminare  la  presenza  regionale  dai processi di elaborazione e di
 attuazione di tali programmi, quando gli stessi  vengano  a  incidere
 nella  sfera  delle  competenze  regionali  e, in particolare, di una
 competenza di natura primaria quale quella spettante  in  materia  di
 pesca alla Regione Sardegna.
    Da qui la conseguenza che l'individuazione operata dal CIPE con la
 deliberazione  13 aprile 1994 dell'autorita' nazionale competente per
 i programmi operativi e per le altre forme di intervento previste dai
 regolamenti comunitari deve trovare  il  suo  giusto  contemperamento
 nella  partecipazione  della Regione alla elaborazione ed attuazione,
 secondo criteri ispirati  al  principio  di  "leale  collaborazione",
 degli  stessi programmi. Partecipazione che, in ragione del carattere
 primario della competenza coinvolta, non potra' risultare soddisfatta
 attraverso la semplice informazione o consultazione della Regione, ma
 dovra' in ogni caso assumere la forma piu' significativa  dell'intesa
 con la stessa.
    Il  ricorso  va,  pertanto,  accolto,  limitatamente  alla mancata
 previsione, nella deliberazione del CIPE di cui e' causa, dell'intesa
 con la  Regione  Sardegna  ai  fini  della  predisposizione  e  della
 attuazione  nel  territorio regionale dei programmi operativi e delle
 altre forme di intervento  previste  dai  regolamenti  comunitari  in
 relazione  allo  strumento  finanziario  di  orientamento della pesca
 (SFOP).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero  delle
 risorse  agricole, alimentari e forestali, senza la preventiva intesa
 con la Regione Sardegna, predisporre ed attuare, con  riferimento  al
 territorio  della  stessa  Regione,  i programmi operativi e le altre
 forme di intervento previste dai regolamenti comunitari in  relazione
 allo  strumento  finanziario  di  orientamento  della  pesca  (SFOP);
 conseguentemente annulla il terzo capoverso della  deliberazione  del
 Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
 13  aprile  1994,  recante  "Proposta  italiana relativa al documento
 unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi  del  regolamento
 CEE n. 2080/93 (Strumento finanziario di orientamento della pesca)".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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