N. 392 SENTENZA 20 - 26 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Elezioni  - Regione Sicilia - Rinvio delle elezioni amministrative in
 alcuni   consigli   circoscrizionali   -   Successiva   dichiarazione
 dell'abrogazione  delle disposizioni impugnate (legge regione Sicilia
 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.
 
 (Delibera legislativa  approvata  il  7  aprile  1995  dall'assemblea
 regionale  siciliana,  artt.  12 e 13, primo, secondo, terzo e quarto
 comma).
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  12  e  13,
 commi  1,  2, 3 e 4 della delibera legislativa, approvata il 7 aprile
 1995  dall'Assemblea  regionale  siciliana  (Interventi  urgenti  nel
 Comune  di  Messina  da  realizzare  in  occasione  della  visita dei
 Ministri  degli  esteri  dei  Paesi  aderenti   all'Unione   Europea.
 Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e
 dell'esercizio venatorio), promosso con ricorso del Commissario dello
 Stato  per  la  Regione  Siciliana,  notificato  il  15  aprile 1995,
 depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 29  del
 registro ricorsi 1995;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'11  luglio  1995  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena  per  il  ricorrente,  e
 l'avv. Giovanni Lo Bue per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana ha
 impugnato gli artt. 12 e 13,  commi  1,  2,  3  e  4  della  delibera
 legislativa,  approvata  il  7  aprile  1995  (Interventi urgenti nel
 Comune di  Messina  da  realizzare  in  occasione  della  visita  dei
 Ministri   degli   esteri  dei  paesi  aderenti  all'Unione  Europea.
 Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e
 dell'esercizio venatorio), per violazione degli artt. 3, 10, 25, 51 e
 97 della Costituzione, nonche' dell'art. 14  dello  Statuto  speciale
 per  la Regione Siciliana in relazione agli artt. 10 e 18 della legge
 n. 157 del 1992.
    Ad avviso del ricorrente, la prima delle  disposizioni  impugnate,
 che  prevede  il  rinvio  delle  elezioni  amministrative  di  alcuni
 consigli circoscrizionali, violerebbe gli artt.  3,  51  e  97  della
 Costituzione,   per   il  motivo  che  il  legislatore  non  potrebbe
 interrompere il procedimento elettorale se non in casi di eccezionale
 gravita', ritenuti non sussistenti nel  caso  in  esame.  L'art.  13,
 invece,  detterebbe, seppure a termine, una disciplina dell'attivita'
 venatoria,  in  contrasto  con  le  norme  fondamentali  di   riforma
 economico-sociale  contenute  negli  artt. 10 e 18 della legge n. 157
 del 1992.
    2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio,  chiede  che,
 con  riferimento  all'art.  12, sia dichiarata cessata la materia del
 contendere, e, nei confronti dell'art. 13, la non fondatezza.
    La  cessazione  della  materia  del  contendere  e'  motivata  con
 riferimento  al  fatto che il ricorso ha impedito l'entrata in vigore
 della norma di rinvio delle elezioni amministrative, che pertanto  si
 terranno  nella  data  originariamente  prevista. Per quanto riguarda
 l'impugnazione dell'art. 13, la resistente sostiene che,  poiche'  la
 legislazione  statale  prevede  che  le regioni a statuto speciale si
 adeguino entro il febbraio 1996 alla nuova legge sulla  caccia  (art.
 29  del  decreto-legge  25  febbraio  1995,  n.  55), nessuna censura
 potrebbe  essere  rivolta   alla   legge   impugnata,   che   prevede
 l'adeguamento entro il 31 gennaio 1996.
    3. - Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19
 maggio  1955  e' stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale
 18 maggio 1995,  n.  41)  omettendo  le  disposizioni  oggetto  della
 presente impugnativa.
    Successivamente,  delle disposizioni impugnate e' stata dichiarata
 l'"abrogazione" da parte della legge regionale 25 maggio 1995, n.  48
 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti
 locali;  processi  di  mobilita'  degli  operatori  della  formazione
 professionale; garanzie occupazionali per il personale  dei  consorzi
 di  bonifica  e  dell'ESA;  alloggi  delle  forze dell'ordine; rinvio
 elezioni  consigli  circoscrizionali;  disciplina  transitoria  della
 caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).
    4.  - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe
 le parti hanno chiesto che sia  dichiarata  cessata  la  materia  del
 contendere.
                        Considerato in diritto
    Oggetto del ricorso di legittimita' costituzionale del Commissario
 dello Stato sono gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4, della delibera
 legislativa   dell'Assemblea   regionale   siciliana  7  aprile  1995
 (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in  occasione
 della  visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione
 Europea. Disposizioni  varie.  Disciplina  transitoria  della  tutela
 della  fauna  e  dell'esercizio venatorio). Ad avviso del ricorrente,
 tali disposizioni violerebbero gli artt. 3, 10, 25,  51  e  97  della
 Costituzione,  nonche'  l'art. 14 dello Statuto, per mancato rispetto
 delle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute negli
 artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992.
    Come richiamato nelle  premesse  in  fatto,  il  Presidente  della
 Regione  Siciliana,  dopo  l'instaurazione  del presente giudizio, ha
 promulgato la legge  regionale  18  maggio  1995,  n.  41,  che,  nel
 recepire  la  delibera  legislativa  oggetto del presente ricorso, ha
 omesso le disposizioni impugnate, delle  quali,  successivamente,  e'
 stata  dichiarata l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n.
 48).
    Di conseguenza, in conformita'  alla  giurisprudenza  costante  di
 questa  Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata
 cessata la materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
 cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
                Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0995