N. 393 SENTENZA 20 - 26 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Mafia - Regione Sicilia -  Contributi  straordinari  per  le  vittime
 della  mafia  - Abrogazione delle disposizioni impugnate improduttive
 di effetti fin dall'origine (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n.
 48) - Cessazione della materia del contendere.
 
 (Delibera  legislativa  approvata  il  7  aprile  1995 dall'assemblea
 regionale siciliana, artt. 1 e 2).
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e  2  della
 delibera  legislativa  approvata  il  7  aprile  1995  dall'Assemblea
 regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte
 STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e  Drago  s.n.c.,  con
 sede   in   S.  Agata  di  Militello,  e  altre  misure  agevolative.
 Integrazioni alla legge regionale in materia di  solidarieta'  per  i
 familiari  delle  vittime  della  mafia),  promosso  con  ricorso del
 Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,  notificato  il  15
 aprile  1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto
 al n. 33 del registro ricorsi 1995;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  luglio  1995  il   Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato  Enrico Arena per il ricorrente, e
 l'avv. Francesco Castaldi per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  ha
 impugnato  gli  artt.  1  e  2  della delibera legislativa regionale,
 approvata il 7 aprile  1995  (Provvedimenti  straordinari  in  favore
 delle  ditte  STAT,  con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago
 s.n.c.,  con  sede  in  S.  Agata  di  Militello,  e   altre   misure
 agevolative.   Integrazioni   alla  legge  regionale  in  materia  di
 solidarieta'   per  i  familiari  delle  vittime  della  mafia),  per
 violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Le disposizioni impugnate  prevedono  contributi  straordinari  in
 conto  capitale  a  favore  di  due  aziende private di trasporto, in
 relazione ad attentati incendiari di sospetta natura  mafiosa  subite
 dalle   stesse.  Secondo  il  ricorso,  tale  previsione,  prevedendo
 trattamenti differenziati a  determinati  soggetti  anziche'  ad  una
 categoria   astratta  di  beneficiari,  violerebbe  il  principio  di
 eguaglianza. Sembrerebbe, altresi', violato  il  principio  del  buon
 andamento,  non essendo richiesto che i beneficiari del finanziamento
 regionale siano tenuti a documentare l'utilizzo per il ripristino dei
 beni distrutti.
    2. - La Regione Siciliana costituita in giudizio, chiede  che  sia
 dichiarata  la  manifesta  infondatezza  delle  questioni  sottoposte
 all'esame della Corte.
    Secondo la resistente, infatti,  la  legge  impugnata  avrebbe  lo
 scopo,  non  gia'  di  "risarcire" i danni subiti dalle due imprese a
 causa degli attentati incendiari, ma quello di  recuperare  la  piena
 funzionalita'  finanziaria  e patrimoniale delle imprese beneficiarie
 del  contributo  pubblico,  ivi  compresi  i  livelli   occupazionali
 precedenti   agli   attentati,  al  fine  di  ripristinare  la  piena
 efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone su strada.
    3. - Successivamente alla instaurazione del presente giudizio,  la
 Regione   Siciliana  ha  promulgato  nell'intero  testo  la  delibera
 legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio  1995,  n.  44),  ma
 nello  stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
 e' stata pubblicata anche la  legge  regionale  25  maggio  1995,  48
 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti
 locali;  processi  di  mobilita'  degli  operatori  della  formazione
 professionale; garanzie occupazionali per il personale  dei  consorzi
 di  bonifica  e  dell'ESA;  alloggi  delle  forze dell'ordine; rinvio
 elezioni  consigli  circoscrizionali;  disciplina  transitoria  della
 caccia;  provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago),
 che ha dichiarato l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.
    4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995  entrambe
 le  parti  hanno  chiesto  che  sia dichiarata cessata la materia del
 contendere.
                        Considerato in diritto
    Oggetto del ricorso di legittimita'  costituzionale  proposto  dal
 Commissario  dello  Stato  sono  gli  artt.  1  e  2  della  delibera
 legislativa  dell'Assemblea  regionale  siciliana   7   aprile   1995
 (Provvedimenti  straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT,
 con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede  in
 S.  Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla
 legge regionale in materia di  solidarieta'  per  i  familiari  delle
 vittime  della  mafia),  per  violazione  degli  artt.  3  e 97 della
 Costituzione.
    Come richiamato nella parte in fatto,  le  disposizioni  impugnate
 sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento
 giuridico,  ne'  sono  piu'  in  grado  di  produrne  poiche' la loro
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e' coeva a quella della  legge
 regionale  che  ne  ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25
 maggio 1995, n. 48).
    Di  conseguenza,  in  conformita'  alla giurisprudenza costante di
 questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va  dichiarata
 cessata la materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  cessazione  della materia del contendere in ordine al
 ricorso di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
                Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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