N. 394 SENTENZA 20 - 26 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Agricoltura e foreste - Regione Sicilia - Ente di sviluppo agricolo -
 Assunzioni a tempo indeterminato di personale precario dei consorzi -
 Abrogazione  delle disposizioni impugnate improduttive di effetti fin
 dall'origine  (legge  regione  Sicilia  25  maggio  1995,  n.  48)  -
 Cessazione della materia del contendere.
 
 (Delibera  legislativa  approvata  il  7  aprile  1995 dall'assemblea
 regionale   siciliana,   art.   30,   secondo,   terzo,   settimo   e
 trentatreesimo comma)
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30, commi 2, 3
 e 7 e dell'art. 33 della delibera legislativa approvata il
 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme sui  consorzi
 di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA
 e  disposizioni  per i commissari straordinari), promosso con ricorso
 del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,  notificato  il
 15  aprile  1995,  depositato  in  cancelleria  il  22 aprile 1995 ed
 iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1995;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  luglio  1995  il   Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli
 avv.ti Francesco Torre e Laura Ingargiola per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana ha
 impugnato l'art. 30, commi 2, 3 e 7 nonche' l'art. 33 della  delibera
 legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi
 di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA
 e  disposizioni  per i commissari straordinari), per violazione degli
 artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
    Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate, nel prevedere
 assunzioni a tempo indeterminato di personale precario  dei  consorzi
 di  bonifica  e  dell'Ente  di  sviluppo  agricolo  subordinandole  a
 determinati requisiti, darebbero vita a ingiustificate disparita'  di
 trattamento.   Le   stesse  disposizioni,  inoltre,  autorizzerebbero
 assunzioni nominative, precluse dall'art. 51 Cost.,  assunzioni  che,
 costituendo  un  ammortizzatore sociale che trascura completamente le
 necessita' funzionali degli enti destinati ad accogliere il personale
 in questione, violerebbero altresi' il principio  costituzionale  del
 buon andamento della pubblica amministrazione.
    2.  -  La  Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che
 sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame
 della Corte.
    La Regione, infatti, sostiene che la normativa regionale impugnata
 e' frutto di una  scelta  discrezionale  del  legislatore  regionale,
 sindacabile, come tale, solo se arbitraria ed illogica. Essa osserva,
 inoltre,  che  la  pretesa  disparita'  di trattamento trova adeguata
 giustificazione nella diversita' delle situazioni disciplinate e che,
 infine,  l'assunzione  a  tempo  indeterminato   del   personale   in
 questione,   e'   la  logica  conseguenza  del  fatto  che  gli  enti
 destinatari del personale medesimo non hanno potuto per  lungo  tempo
 assumere personale.
    3.  -  Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la
 Regione Siciliana ha promulgato  la  delibera  legislativa  impugnata
 (legge regionale 25 maggio 1995, n. 45), ma nello stesso numero della
 Gazzetta  Ufficiale della Regione Siciliana e' stata anche pubblicata
 la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48  (Abrogazione  di  norme  in
 materia  di  personale  regionale  e  degli  enti locali; processi di
 mobilita' degli operatori della  formazione  professionale;  garanzie
 occupazionali  per  il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA;
 alloggi   delle   forze   dell'ordine;   rinvio   elezioni   consigli
 circoscrizionali;  disciplina transitoria della caccia; provvedimenti
 in  favore  delle  ditte  STAT  e  Camarda  e  Drago),  che   dispone
 l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.
    4.  - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe
 le parti hanno chiesto che sia  dichiarata  cessata  la  materia  del
 contendere.
                        Considerato in diritto
    Oggetto  del  ricorso  di legittimita' costituzionale proposto dal
 Commissario dello Stato sono l'art. 30, commi 2, 3 e 7  e  l'art.  33
 della  delibera  legislativa  dell'Assemblea  regionale  siciliana  7
 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica.  Garanzie  occupazionali
 per  i  prestatori  d'opera  dell'ESA e disposizioni per i commissari
 straordinari),  per  violazione  degli  artt.  3,  51  e   97   della
 Costituzione.
    Come  richiamato  nella parte in fatto, le disposizioni impugnate,
 sin   dal   loro   inizio,   non   hanno   prodotto   alcun   effetto
 nell'ordinamento  giuridico,  ne'  sono in grado di produrne in alcun
 modo dal momento che la loro pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
 e'   coeva  a  quella  della  legge  regionale  che  ne  ha  disposto
 l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).
    Di  conseguenza,  in  conformita'  alla giurisprudenza costante di
 questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va  dichiarata
 cessata la materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  cessazione  della materia del contendere in ordine al
 ricorso di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
                Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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