N. 397 ORDINANZA 20 - 26 luglio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Trattamento sanzionatorio penale - Limiti tabellari per gli scarichi nelle pubbliche fognature - Approvazione da parte della Giunta regionale - Presunto superamento dei limiti della potesta' legislativa regionale - Ius superveniens: reiterazione plurima del d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 da ultimo sostituito dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 - Modificazione della disciplina statale vigente - Necessita' di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 7, quarto e quinto comma)(GU n.34 del 16-8-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1993 dal Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli, nel procedimento penale a carico di Barbero Luigino iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico di Luigino Barbero, titolare di una cantina sociale, imputato ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) per aver convogliato in una pubblica fognatura servita da impianto di depurazione scarichi di acque reflue eccedenti, quanto ai valori registrati di BOD 5, COD e PH, i limiti di accettabilita' indicati dalla tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976, il Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 dal titolo "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con gli artt. 117 e 25 della Costituzione; che le norme regionali impugnate consentono agli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature di derogare, per gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti convogliati nelle fognature per le quali siano operanti gli impianti di depurazione predetti, ai limiti di accettabilita' della tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976, prescrivendo che tali limiti piu' permissivi siano adottati mediante l'approvazione (espressa o con una procedura di silenzio-assenso) della relativa tabella da parte della Giunta regionale; che il Pretore rimettente dubita della legittimita' costituzionale della norma indicata, che esorbiterebbe dai limiti della potesta' legislativa regionale, con conseguente lesione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma statale applicabile, ad avviso del giudice a quo, nel caso in esame, cioe' l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319 del 1976, sistematicamente coordinato con l'art. 13, n. 2, lettera b), della stessa legge, imporrebbe inderogabilmente agli scarichi produttivi preesistenti confluenti in pubbliche fognature servite da impianti di depurazione, il rispetto dei limiti di tollerabilita' imposti dalla tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976; che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale delle impugnate disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990 anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, in relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di accettabilita' indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali in esame con conseguente incisione sul relativo precetto; che la questione di legittimita' costituzionale sollevata sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiche' la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di BOD 5, COD e PH rilevati nelle acque di scarico in quantita' superiori ai parametri fissati nella tabella C della legge n. 319 del 1976, ancorche' conformi al piu' elevato limite consentito dalla tabella approvata dalla Giunta regionale in base all'art. 7, comma 5, della legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni comporterebbe l'assoluzione degli imputati; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) e' stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), il quale ha modificato la disciplina statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione; che, in particolare, gli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono rispettivamente, l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319 del 1976, disponendo, per gli impianti produttivi, che "nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono .., successivamente all'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, adeguarsi ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio .. I suddetti limiti di accettabilita', norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo art. 14" e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prevedendo l'applicazione di una sanzione penale pecuniaria per gli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature, quando superino i limiti di accettabilita' "fissati ai sensi dell'art. 12, primo comma, n. 2)"; che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio pendente dinnanzi ad esso.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C1000