N. 399 ORDINANZA 20 - 26 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente - (Tutela dell') - Regione  Piemonte  -  Inquinamento  delle
 acque   -   Scarichi   fognari   -  Limiti  tabellari  -  Trattamento
 sanzionatorio penale - Intervento  con  legge  regionale  -  Presunto
 travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa
 integrativa  e  attuativa della regione -  Ius superveniens: d.-l. 15
 novembre 1993, n. 454 piu' volte reiterato e da ultimo sostituito con
 d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172
 -  Necessita' di riesame della rilevanza della questione da parte del
 giudice  a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 10, lett.  b), 4,
 lett.  b) e 22).
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,
    dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano VASSALLI, prof. Francesco
    GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
 formato dagli artt. 10, lettera b), 4, lettera b), e 22  della  legge
 della  Regione  Piemonte  26  marzo  1990,  n.  13  "Disciplina degli
 scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art.  14,
 legge  10 maggio 1976, n. 319)", promossi con due ordinanze emesse il
 26 novembre 1992 e il 24 giugno 1993 dalla Pretura di Torino, sezione
 distaccata  di  Chieri,  nei  procedimenti  penali a carico di Sabbia
 Aurelio e a carico di Arienti Renato, iscritte, l'una al n.  128  del
 registro  ordinanze  1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993, e l'altra, al
 n. 309 del  registro  ordinanze  1994  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  23, prima serie speciale, dell'anno
 1994;
    Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
   Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico di
 Aurelio  Sabbia,  imputato  del  reato  previsto  dall'art. 21, terzo
 comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela  delle
 acque  dall'inquinamento),  in quanto responsabile, nella qualita' di
 sindaco del Comune di Pino Torinese, degli scarichi  provenienti  dal
 collettore  fognario,  risultati  eccedenti  i  limiti indicati nella
 tabella A allegata alla legge  n.  319  del  1976,  relativamente  ai
 parametri  di azoto ammoniacale e tensioattivi, il Pretore di Torino,
 sezione distaccata di Chieri, ha sollevato questione di  legittimita'
 costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 10, lettera
 b),  4,  lettera b), e 22 della legge della Regione Piemonte 26 marzo
 1990, n. 13, dal titolo "Disciplina degli  scarichi  delle  pubbliche
 fognature  e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n.
 319)", per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione;
      che le norme regionali impugnate,  pur  richiamando  formalmente
 l'insieme  delle  sanzioni  previste  dalla  legge  n.  319 del 1976,
 prescrivono, tuttavia, per  gli  scarichi  provenienti  da  pubbliche
 fognature  classificate  di seconda categoria, il rispetto dei limiti
 di accettabilita' indicati nella tabella allegata  alla  legge  della
 Regione  Piemonte  n.  13 del 1990, i quali risultano piu' elevati e,
 pertanto, piu' permissivi, di quelli elencati dalle  tabelle  A  e  C
 della legge n. 319 del 1976;
      che,   ad   avviso   del   giudice  rimettente,  la  difformita'
 dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina  statale
 contenuta  nella  legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali
 ad  un  sospetto  non  manifestamente  infondato  di   illegittimita'
 costituzionale,  in  riferimento all'art. 117 della Costituzione, per
 travalicamento dei limiti della potesta' legislativa regionale  nella
 materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976
 riserverebbe  alle  regioni  una  competenza  meramente  attuativa  e
 integrativa nella regolamentazione  degli  scarichi  delle  pubbliche
 fognature,  vincolata  a  tener  conto  dei  limiti di accettabilita'
 fissati nelle tabelle  allegate  alla  legge  n.  319  del  1976,  ad
 esclusiva  eccezione  delle  deroghe  operate  dalla  legge regionale
 soltanto in senso piu' rigoroso;
      che   il   giudice   rimettente   dubita   della    legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto  formato  dalle disposizioni
 regionali impugnate anche sotto il profilo della violazione dell'art.
 25 della Costituzione, per lesione del  principio  della  riserva  di
 legge  statale  in  materia penale, in riferimento all'art. 21, terzo
 comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione  penale
 il  mancato  rispetto  dei  limiti  di  accettabilita' indicati nelle
 tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito  di
 applicazione   sarebbe   stato  ridotto  dalle  norme  regionali  con
 conseguente incisione sul precetto sanzionato penalmente;
      che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  sarebbe  rilevante  nel giudizio a quo,
 poiche' la condotta contestata  all'imputato  riguarda  i  valori  di
 azoto  ammoniacale  e tensioattivi rilevati nelle acque di scarico in
 quantita' superiori ai limiti fissati nella tabella A  allegata  alla
 legge  n.  319  del  1976,  ancorche' conformi al piu' elevato limite
 consentito dalla tabella allegata alla legge regionale  del  Piemonte
 n.   13   del  1990,  in  modo  che  l'applicazione  delle  impugnate
 disposizioni regionali comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;
      che analoga questione di legittimita' costituzionale degli artt.
 10, lettera e), 4, lettera b) e 22 della legge regionale del Piemonte
 26 marzo 1990, n. 13, e' stata sollevata, in riferimento  agli  artt.
 3,  25  e  117  della  Costituzione,  dallo stesso giudice rimettente
 dell'ordinanza illustrata in precedenza,  nel  corso  di  un  diverso
 procedimento  penale  instaurato a carico di Renato Arienti, imputato
 del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge  10  maggio
 1976,  n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in
 quanto responsabile, quale titolare della ditta incaricata dei lavori
 di costruzione e manutenzione  del  depuratore  comunale  di  Pecetto
 Torinese,  degli  scarichi  fognari  effettuati  nelle  acque del Rio
 Croso,  risultati  eccedenti,  per  i  valori  registrati  di   azoto
 ammoniacale,  rispetto ai parametri indicati nella tabella A allegata
 alla legge n. 319 del 1976;
      che anche in questa ordinanza di rimessione si assume sia che le
 norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali
 della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in
 materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14  della  legge
 n.  319  del  1976,  il  quale  vieterebbe  la  deroga, in senso piu'
 permissivo, dei limiti di accettabilita' imposti dalla legge statale,
 sia che le medesime  disposizioni  abbiano  prodotto  un  effetto  di
 riduzione  della  fattispecie  penale  disegnata  dall'art. 21, terzo
 comma, della citata legge n. 319 del 1976,  con  conseguente  lesione
 del  principio  costituzionale  della  riserva di legge statale nella
 materia penale e, altresi',  del  principio  di  uguaglianza  per  la
 disparita'  di  trattamento  realizzata nei confronti dei titolari di
 scarichi fognari esistenti nei diversi territori regionali;
     che, secondo il giudice rimettente, la questione di  legittimita'
 costituzionale  sarebbe  rilevante  nel  giudizio  a  quo, poiche' la
 condotta  contestata  all'imputato  riguarda  i   valori   di   azoto
 ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantita' superiori ai
 limiti fissati nella tabella A della legge n. 319 del 1976, ancorche'
 conformi  al  piu'  elevato  limite consentito dalla tabella allegata
 alla legge regionale del  Piemonte  n.  13  del  1990,  di  modo  che
 l'applicazione  delle  impugnate disposizioni regionali comporterebbe
 l'assoluzione dell'imputato;
      che in entrambi i giudizi e'  intervenuto  il  Presidente  della
 Giunta   regionale  del  Piemonte,  chiedendo  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata,
 dal momento che la Regione avrebbe rispettato i limiti costituzionali
 imposti alla propria competenza legislativa in  materia,  tanto  piu'
 che  l'invocato  art.  14  della legge n. 319 del 1976, riserverebbe,
 quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un  certo  margine  di
 discrezionalita'  in  capo  alle regioni, alle quali si imporrebbe di
 tener conto dei limiti tabellari  della  legge  statale,  ma  non  di
 riprodurli,  con  conseguente  possibilita'  per le regioni stesse di
 fissare, grazie  anche  al  richiamo  delle  direttive  del  Comitato
 interministeriale  disposte  con  deliberazione del 30 dicembre 1980,
 limiti meno restrittivi rispetto a quelli  statali,  senza  con  cio'
 violare la riserva di legge in materia penale;
    Considerato  che  le  due  ordinanze  hanno ad oggetto la medesima
 questione di legittimita'  costituzionale  e  che,  pertanto,  appare
 opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi;
      che,  successivamente  alla  emissione  delle  due  ordinanze di
 rimessione, e' intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n.  454
 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
 degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
 reiterato  con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994,
 n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17  settembre
 1994,  n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da
 ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,
 n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina  degli  scarichi
 delle  pubbliche  fognature  e  degli  insediamenti  civili  che  non
 recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato  la  disciplina
 statale  che  le ordinanze di rimessione assumono violata dalle norme
 regionali impugnate in riferimento agli  artt.  3,  25  e  117  della
 Costituzione;
      che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del
 1995,  convertito  in  legge  17  maggio 1995, n. 172, sostituiscono,
 rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della  legge  n.  319  del
 1976,  disponendo  che  le  regioni, nel definire la disciplina degli
 scarichi delle pubbliche  fognature  "tengono  conto  dei  limiti  di
 accettabilita'  fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ..
 fatti comunque salvi i limiti di accettabilita'  inderogabili  per  i
 parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art.
 21,   terzo   comma,  della  stessa  legge,  prescrivendo  che  "  ..
 l'inosservanza dei limiti di accettabilita' stabiliti  dalle  regioni
 ai  sensi  dell'art.  14,  secondo comma, ove non costituisca reato o
 circostanza aggravante, e' punita con la sanzione amministrativa ..";
      che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice  rimettente,
 ai  quali  spetta  valutare  l'incidenza  dello  ius superveniens nei
 giudizi pendenti dinanzi ad esso;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore  di
 Torino, sezione distaccata di Chieri.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
                Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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