N. 401 ORDINANZA 20 - 26 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente - (Tutela dell') - Regione  Piemonte  -  Inquinamento  delle
 acque   -   Scarichi   fognari   -  Limiti  tabellari  -  Trattamento
 sanzionatorio penale - Intervento  con  legge  regionale  -  Presunto
 travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa
 integrativa  e  attuativa della regione -  Ius superveniens: d.-l. 15
 novembre 1993, n. 454 piu' volte reiterato e da ultimo sostituito con
 d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172
 - Necessita' di riesame della rilevanza della questione da parte  del
 giudice  a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge  regione  Piemonte  26  marzo  1990, n. 13, art. 13, secondo e
 terzo comma, art. 15, secondo comma)
 
(GU n.34 del 16-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
 formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art.  15,  comma  2,  della
 legge  della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli
 scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art.  14,
 legge 10 maggio 1976, n. 319)", promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  10  maggio  1993  dal  Giudice per le
 indagini preliminari presso  la  Pretura  di  Asti  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Pafundi Rocco, iscritta al n. 580 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;
      2) ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Pretore di  Cuneo  nel
 procedimento penale a carico di Quaglia Francesco e Durante Giuseppe,
 iscritta  al  n.  419  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  29,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
      3)  ordinanza  emessa  il  26  gennaio  1994  dal Giudice per le
 indagini preliminari presso  la  Pretura  di  Asti  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Miola Alessio, iscritta al n. 654 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;
    Udito nella camera di consiglio del  17  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  nel  procedimento penale promosso a carico di Rocco
 Pafundi, imputato del reato previsto dall'art. 21, primo comma, della
 legge 10 maggio 1976,  n.  319  (Norme  per  la  tutela  delle  acque
 dall'inquinamento),   per   aver  effettuato  nel  torrente  Tiglione
 scarichi di acque reflue attivati dal 1989 e derivanti dalla  propria
 abitazione,  senza  aver  richiesto  la prescritta autorizzazione, il
 Giudice per le indagini preliminari presso  la  Pretura  di  Asti  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  del combinato
 disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma  2,
 della  legge  della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo
 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
 civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)",  per  contrasto  con
 gli artt. 25 e 117 della Costituzione;
      che  le  norme regionali impugnate, nell'introdurre un ulteriore
 termine cronologico  rispetto  a  quello  costituito  dalla  data  di
 entrata  in  vigore  della legge statale n. 319 del 1976, distinguono
 gli scarichi civili nuovi da quelli esistenti, equiparando  a  questi
 ultimi   e,  pertanto,  sottraendo  all'obbligo  dell'autorizzazione,
 quelli provenienti da insediamenti civili  che  abbiano  attivato  lo
 scarico o che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo
 l'entrata  in  vigore  della  legge  10  maggio  1976, n. 319 e prima
 dell'entrata in vigore della legge della Regione Piemonte n.  13  del
 1990;
      che,   ad   avviso   del   giudice  rimettente,  la  difformita'
 dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina  statale
 contenuta  nella  legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali
 ad  un  sospetto  non  manifestamente  infondato  di   illegittimita'
 costituzionale,  sotto  il  profilo dell'art. 117 della Costituzione,
 per travalicamento dei limiti della  potesta'  legislativa  regionale
 nella  materia,  nonche'  sotto il profilo della lesione dell'art. 25
 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale  in
 materia  penale, tenuto conto che l'art. 21, primo comma, della legge
 n. 319 del 1976, assoggetta a sanzione penale chi  apre  uno  scarico
 civile  dopo  l'entrata  in  vigore della legge n. 319 del 1976 senza
 richiedere l'autorizzazione e che, pertanto, l'ambito di applicazione
 di tale sanzione penale sarebbe stato ridotto dalle  norme  regionali
 impugnate,  che  equiparano  agli  scarichi  civili  esistenti quelli
 attivati prima della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990;
      che  identica  questione  di  legittimita'  costituzionale   del
 combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15,
 comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per
 contrasto  con  gli  artt.  25  e  117  della  Costituzione, e' stata
 sollevata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso  la
 Pretura  di Asti, nel corso del procedimento penale promosso a carico
 di Alessio Miola, imputato del reato  previsto  dell'art.  21,  primo
 comma, della legge n. 319 del 1976 per aver attivato nel maggio 1981,
 senza  la necessaria autorizzazione, scarichi di acque reflue nel rio
 Tagliaferro, che provenivano  dal  proprio  insediamento  produttivo,
 equiparato,   per   qualita'   e   quantita'   degli  scarichi,  agli
 insediamenti civili;
      che anche il  Pretore  di  Cuneo,  chiamato  a  giudicare  della
 responsabilita'  penale  di  Francesco  Quaglia  e  Giuseppe Durante,
 imputati del reato previsto dell'art. 21, primo comma, della legge n.
 319 del 1976, per aver  ristrutturato  e,  successivamente,  abitato,
 rispettivamente dal 1983 e dal 1985, due immobili prima disabitati, i
 cui  scarichi  erano  stati  convogliati direttamente nel sottosuolo,
 senza  previa  richiesta  di  autorizzazione,  ha  sollevato  analoga
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art.  15,  comma  2,  della
 legge  della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per contrasto con
 l'art. 25 della Costituzione;
      che  la  questione  di   legittimita'   costituzionale   sarebbe
 rilevante  nei  tre  giudizi a quibus, poiche' le condotte contestate
 agli imputati riguardano scarichi civili attivati dopo  l'entrata  in
 vigore  della  legge n. 319 del 1976, ma prima dell'entrata in vigore
 della legge della Regione Piemonte  n.  13  del  1990,  di  modo  che
 l'applicazione  delle impugnate norme regionali, che sottraggono tali
 scarichi all'obbligo dell'autorizzazione, comporterebbe l'assoluzione
 degli imputati;
      che in ciascuno dei giudizi e' intervenuto il  Presidente  della
 Giunta   regionale  del  Piemonte,  chiedendo  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;
    Considerato che le tre ordinanze  hanno  ad  oggetto  la  medesima
 questione  di  legittimita'  costituzionale  e  che, pertanto, appare
 opportuna la trattazione congiunta dei relativi giudizi;
      che,  successivamente  alla   emissione   delle   ordinanze   di
 rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla
 disciplina   degli   scarichi   delle  pubbliche  fognature  e  degli
 insediamenti civili che non recapitano in  pubbliche  fognature),  e'
 stato  reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo
 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15  luglio  1994,  n.  449,  17
 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n.
 9,  e,  da  ultimo,  17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17
 maggio 1995, n. 172 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del
 decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina
 degli  scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
 che non recapitano in pubbliche  fognature),  che  ha  modificato  la
 disciplina  statale  che  i giudici rimettenti assumono violata dalle
 norme regionali  impugnate,  con  conseguente  lesione  dei  principi
 costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;
      che,  in particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 1995,
 convertito in legge 17 maggio 1995, n.  172,  aggiunge  un  ulteriore
 comma  all'art.  21 della legge n. 319 del 1976, il quale prevede che
 "chiunque apre o comunque effettua scarichi civili .. nelle acque in-
 dicate dall'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver  richiesto
 l'autorizzazione  di  cui  al  tredicesimo comma dell'art.   15 .. e'
 punito con la sanzione amministrativa ..";
      che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici  rimettenti,
 ai  quali  spetta  valutare  l'incidenza  dello  ius superveniens nei
 giudizi pendenti davanti ad essi.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per
 le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti e  al
 Pretore di Cuneo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
                Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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