N. 404 ORDINANZA 20 - 26 luglio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Coniugio tra il giudice di merito e il pubblico ministero - Astensione del giudice per incompatibilita' - Omessa previsione - Infondatezza dell'interpretazione della norma oggetto di censura - Nozione formalistica di procedimento estranea alla lettera della norma - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 36, lett. f)). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.34 del 16-8-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 36, lettera f), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Viviano Gaetano, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di Gaetano Viviano, indagato per il reato di omicidio colposo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, lettera f), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice per incompatibilita', ove questi, legato al pubblico ministero da vincolo di coniugio, si trovi investito della cognizione del medesimo fatto che, oggetto di un diverso procedimento, sia stato esaminato dallo stesso pubblico ministero; che l'ordinanza di rimessione, nel dar conto delle vicende processuali che hanno preceduto l'incidente di costituzionalita' in oggetto, precisa che la richiesta di archiviazione sulla quale il giudice a quo e' chiamato a pronunciarsi si riporta alle argomentazioni e alle conclusioni assunte da un altro pubblico ministero, legato da vincolo di coniugio allo stesso rimettente, nell'ambito di un procedimento diverso, perche' iscritto in data diversa nel registro delle notizie di reato, ma avente ad oggetto il medesimo fatto, concernente la morte di Gaetano Vannelli conseguente all'urto con l'autovettura condotta dall'indagato Gaetano Viviano, e concluso con un provvedimento di archiviazione; che, tanto premesso, il giudice rimettente ritiene che l'impugnato art. 36, lettera f), cod. proc. pen., poiche' obbligherebbe il giudice ad astenersi soltanto quando il coniuge di questi eserciti le funzioni di pubblico ministero nello stesso procedimento, non potrebbe essere applicato al caso in esame, nel quale le funzioni, rispettivamente, di pubblico ministero e di giudice, pur riguardando il medesimo fatto, non si svolgono all'interno dello stesso procedimento; che, pertanto, sulla base di tale interpretazione, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno ravvisa il contrasto dell'art. 36, lettera f), cod. proc. pen., con i princip/' di parita' sostanziale delle parti processuali, di effettivita' del diritto di difesa e di indipendenza e imparzialita' del giudizio, consacrati negli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione; Considerato che l'interpretazione della norma impugnata sulla quale e' basata la questione di legittimita' costituzionale in esame, appare destituita di fondamento, in quanto delimita l'operativita' dell'obbligo di astensione ricondotto alla ipotesi di incompatibilita' prefigurata dall'impugnato art. 36, lettera f), cod. proc. pen., ricorrendo ad una nozione formalistica di procedimento, estranea sia alla lettera della norma, sia alla sua ratio ispiratrice, che e' quella di garantire la serenita' e l'imparzialita' del giudizio ogniqualvolta un rapporto qualificato (in ipotesi, il rapporto di coniugio) tra pubblico ministero e giudice, possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto, ancorche' questo costituisca l'oggetto di procedimenti formalmente diversi, cosi' come e' avvenuto nel caso in esame, soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalita' di iscrizione della notitia criminis; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale in oggetto va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, lettera f), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C1007