N. 418 SENTENZA 21 - 28 luglio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Edilizia  e  urbanistica  -  Provincia  autonoma  di Trento - Condono
 edilizio - Disciplina -  Applicabilita'  -  Esclusione  -  Criteri  e
 limiti - Attribuzioni della provincia - Insussistenza di un interesse
 al ricorso - Inammissibilita'.
 
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, ventunesimo comma).
 
 (Statuto  speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 3, 5, 6, 16, 17,
 21 e 24, 9, n. 9, e relative norme di  attuazione;  d.lgs.  16  marzo
 1992, n. 266, art. 2).
 
(GU n.35 del 23-8-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,  prof.  Francesco
    GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 39,  comma  21,
 della  legge  23  dicembre  1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
 della  finanza  pubblica),  promosso  con  ricorso  della   Provincia
 autonoma  di  Trento,  notificato  il  30 gennaio 1995, depositato in
 cancelleria il 7 febbraio 1995 ed  iscritto  al  n.  6  del  registro
 ricorsi 1995;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
    Uditi l'avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento
 e  l'avvocato  dello  Stato  Carlo  Salimei  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Provincia
 autonoma di Trento impugna  l'art.  39,  comma  21,  della  legge  23
 dicembre  1994,  n. 724, per contrasto con l' art. 8, numeri 3, 5, 6,
 16, 17, 21 e 24; con l'art. 9, numero 9, e l'art.  16  dello  statuto
 speciale  di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di
 attuazione, nonche' con l'art. 2 del  decreto  legislativo  16  marzo
 1992, n. 266.
    La  ricorrente,  premesso  che  la  disciplina  del  nuovo condono
 edilizio  introdotta  con  numerosi  decreti-legge  reiterati  e  non
 convertiti,  e'  stata  sostanzialmente riprodotta e trasferita quasi
 per intero nell'art. 39  della  legge  n.  724  del  1994  (il  quale
 riproduce,  con l'aggiunta di alcune modifiche, l'art. 1 del decreto-
 legge n. 644 del 1994) censura il comma 21 (nuovo) dello stesso  art.
 39  il quale statuisce che "le disposizioni del presente articolo non
 si applicano  alle  regioni  a  statuto  speciale  ed  alle  Province
 autonome  di  Trento  e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
 previste dagli  statuti  delle  stesse  e  dalle  relative  norme  di
 attuazione   ad   esclusione   di   quelle   relative   alla   misura
 dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa".
    Preliminarmente il ricorso sottolinea che la provincia e' titolare
 di competenza legislativa esclusiva e di competenza amministrativa in
 materia  di  urbanistica,  di  piani  regolatori  e  di  tutela   del
 paesaggio,  nonche'  nelle  altre materie elencate nelle disposizioni
 statutarie che si assumono violate e che la  disciplina  del  condono
 edilizio   rientra  a  pieno  titolo  nell'ambito  della  materia  di
 competenza primaria della provincia. Sicche'  le  disposizioni  della
 legge   statale   non  sarebbero  applicabili  nel  territorio  della
 provincia in quanto incompatibili con  le  attribuzioni  spettanti  a
 quest'ultima.  Inapplicabilita' prevista dalla stessa norma censurata
 la quale, tuttavia, contiene una eccezione "per  quanto  riguarda  le
 disposizioni relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
 versamento  di  questa".  Il  che  farebbe  supporre, ad avviso della
 ricorrente, la immediata applicabilita' di quest'ultima  disposizione
 nel territorio della provincia.
    Cio',  tuttavia,  contrasterebbe  con  il  disposto della norma di
 attuazione di cui all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 per  il
 quale  le  leggi  statali  che sopravvengono in materia di competenza
 provinciale non si applicano nella provincia a preferenza delle leggi
 provinciali, sebbene queste ultime debbano essere adeguate alle nuove
 norme  statali,  costituenti   limiti   statutari   alla   competenza
 provinciale,  entro  sei  mesi.  Con  la  conseguenza che il disposto
 concernente l'applicabilita' immediata sarebbe in  contrasto  con  le
 norme di attuazione.
    2.  -  Non  solo  ma,  ad  avviso  della  provincia ricorrente, la
 clausola del comma 2 dell'art. 39 sembrerebbe da intendersi nel senso
 che se la normativa sul condono fosse derogabile  dalla  legislazione
 provinciale  nell'esplicazione  delle competenze spettanti in materia
 alla provincia, non potrebbe derogarsi in ordine alla  misura  ed  ai
 termini  per  il  versamento  della  oblazione. Senonche', secondo la
 ricorrente, l'applicazione immediata di  queste  ultime  disposizioni
 "trascinerebbe  con  se'  l'applicazione  dell'intera  disciplina sul
 condono"; la legge statale, infatti, stabilendo  dettagliatamente  le
 misure  dell'oblazione  corrispondente  alle  tipologie  di abuso, la
 misura dei tributi di concessione dovuti,  precostituirebbe  (con  il
 concorso  del  versamento  della  oblazione  e delle altre condizioni
 richieste dalla legge) "in modo vincolante" una situazione di pretesa
 del privato, volta ad ottenere la concessione o  l'autorizzazione  in
 sanatoria,  sicche'  l'eventuale,  successiva disciplina provinciale,
 difforme  nel  contenuto  da  quella  statale,   determinerebbe   una
 situazione  di  "scopertura" per quegli abusi per i quali fosse stata
 versata l'oblazione nel termine fissato dalla legge statale,  ma  che
 non  risultassero  piu' condonabili in base alla diversa legislazione
 provinciale. Con la conseguenza che la provincia, almeno  in  via  di
 fatto,   si   vedrebbe   preclusa  la  possibilita'  di  disciplinare
 autonomamente il condono, in modo anche parzialmente  difforme  dalla
 legge  statale.  Tutto  cio',  secondo  la provincia, potrebbe essere
 evitato ove la norma  censurata  venisse  intesa  nel  senso  che  le
 disposizioni  relative  alla misura della oblazione ed ai termini per
 il versamento  di  questa  siano  applicabili  nel  territorio  della
 provincia, limitatamente ai soli effetti penali, cioe' all'estinzione
 del  reato, mentre gli ulteriori effetti potrebbero prodursi solo ove
 entrasse in vigore una normativa provinciale  e  nei  limiti  e  alle
 condizioni  stabilite da detta normativa. Nel qual caso la ricorrente
 asserisce di non avere  doglianze  circa  la  lesione  della  propria
 competenza.
    Nella   denegata   ipotesi  che  l'ambito  di  operativita'  della
 disposizione censurata  sia  diverso  da  quello  ora  formulato,  la
 provincia  ritiene  che  essa  sia  lesiva  della  propria competenza
 legislativa e amministrativa.
    3. - E'  intervenuto  nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che il  ricorso
 sia respinto.
    Osserva  l'Avvocatura  che  la  ricorrente  impugna  il  comma  21
 dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, pur riconoscendo  che  esso
 prevede   "espressamente"   la   non   applicabilita'  delle  proprie
 disposizioni se incompatibili  con  le  attribuzioni  previste  dagli
 statuti  e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto
 speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
    Cio'  detto,  l'Avvocatura ritiene che il dubbio della ricorrente,
 in ordine alla immediata applicabilita'  nel  territorio  provinciale
 delle  disposizioni  concernenti la misura dell'oblazione e i termini
 di versamento, ed al conseguente possibile "trascinamento"  di  tutte
 le altre disposizioni sul condono edilizio, sia infondato.
    Invero  nella  disposizione  censurata  non  sarebbe riscontrabile
 alcuna lesione alle attribuzioni costituzionali della provincia: essa
 disporrebbe in materia di esclusiva competenza statale e per il  solo
 caso  che  la provincia intenda applicare, "in tutto o in parte e con
 le  modificazioni  che  ritenga  di  applicare  la  disciplina  sulla
 sanatoria degli abusi edilizi".
    4.  -  Di  conseguenza  l'interpretazione  della  norma  censurata
 paventata dalla provincia autonoma, in virtu' della quale l'oblazione
 trascinerebbe con se' la  sanatoria  edilizia,  andrebbe,  per  cosi'
 dire,  "rovesciata" nel senso che sarebbe la sanatoria, ove prevista,
 che trascinerebbe con se', inevitabilmente, l'estinzione dei reati in
 materia. Ovvero, la riserva del legislatore statale, in  ordine  alla
 misura  ed ai tempi del pagamento necessario per ottenere l'oblazione
 delle sanzioni penali (appartenenti alla potesta' punitiva  statale),
 non  significherebbe  che  la legge statale imponga l'oblazione, ne',
 tanto  meno,  che  imponga  la  sanatoria  delle  opere  abusive.  Di
 conseguenza  le  leggi  provinciali,  che hanno competenza in materia
 urbanistica, potrebbero rendere liberamente applicabile la  sanatoria
 edilizia  agli  abusi  commessi  nel  territorio  di loro competenza,
 ampliando o modificando le condizioni della sanatoria stessa  con  il
 solo  limite del divieto di modifica della misura e dei termini della
 oblazione previsti dalla  legislazione  statale.  E  con  l'ulteriore
 conseguenza  che,  se  non  viene  emanata  alcuna  legge regionale o
 provinciale di sanatoria degli abusi edilizi e  quindi  se  le  norme
 sulla   sanatoria  sono  inapplicabili  nel  territorio  regionale  o
 provinciale, resterebbe inapplicabile  anche  l'oblazione  dei  reati
 previsti per gli abusi stessi.
    In  altri  termini  il legislatore statale non avrebbe disposto la
 immediata applicabilita' della  oblazione  per  i  reati  edilizi  ma
 avrebbe,  invece,  rimesso  detta applicabilita' al recepimento nella
 legislazione provinciale della normativa statale sulla sanatoria. Con
 la conseguenza che non  sarebbe  configurabile  alcuna  lesione  alle
 attribuzioni costituzionali della provincia.
                        Considerato in diritto
    1.  - La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 39, comma 21,
 della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  il  quale  dispone  che  le
 disposizioni in esso previste non si applicano alle regioni a statuto
 speciale  ed  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, se
 incompatibili con le  attribuzioni  statutarie,  nonche'  con  quelle
 previste  dalle relative norme di attuazione "ad esclusione di quelle
 relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per  il  versamento
 di  questa". La provincia ricorrente ritiene che detta norma, ove non
 sia  interpretata  nel  senso  che  le  norme  relative  alla  misura
 dell'oblazione  ed  ai  termini  per  il  versamento  di questa siano
 applicabili nella provincia limitatamente  ai  loro  effetti  penali,
 violi  l'art. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; l'art. 9, numero 9;
 l'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972,  n.
 670  e  relative  norme di attuazione, nonche' l'art. 2 del d.lgs. 16
 marzo 1992, n. 266. Vi  sarebbe,  infatti,  incompatibilita'  tra  le
 attribuzioni  spettanti alla stessa provincia, titolare di competenza
 amministrativa in materia di urbanistica, di piani  regolatori  e  di
 tutela  del  paesaggio,  nonche'  nelle  altre materie elencate nelle
 disposizioni  statutarie  che  si  assumono   violate   (sicche'   la
 disciplina   del   condono   edilizio  rientrerebbe  a  pieno  titolo
 nell'ambito della materia di competenza primaria della  provincia)  e
 la   norma   censurata   che  sarebbe,  pertanto,  inapplicabile  nel
 territorio della ricorrente.
    Il ricorso e' inammissibile.
    Esso risulta, infatti, proposto per il caso che la norma censurata
 disponga la immediata applicabilita' nel territorio provinciale delle
 disposizioni concernenti la misura dell'oblazione ed i termini per il
 versamento di questa con il conseguente possibile "trascinamento", di
 tutte le altre disposizioni sul condono e con l'ulteriore conseguenza
 che  la  provincia,  munita  di  competenza  esclusiva   in   materia
 urbanistica  e  di  tutela  del  paesaggio,  almeno  in via di fatto,
 potrebbe   vedersi   preclusa   la   possibilita'   di   disciplinare
 autonomamente il condono.
    Il  tutto,  sebbene  l'art. 39, comma 21, censurato, sia formulato
 testualmente  nel  senso   della   inapplicabilita'   delle   proprie
 disposizioni  ove  incompatibili  con  le attribuzioni previste dagli
 statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a  statuto
 speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: tra queste
 norme  di  attuazione  deve essere richiamato in primo luogo l'art. 2
 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
    2. - Va, preliminarmente, osservato che  l'intervenuto  Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri  ha  espressamente  riconosciuto che la
 disposizione censurata (condono-sanatoria  degli  abusi  edilizi)  e'
 applicabile  nel  territorio della provincia solo nel caso che questa
 ultima intenda attuare in tutto o in parte, e  con  le  modificazioni
 che  ritenga  di applicare, la disciplina sulla sanatoria degli abusi
 edilizi. Ne consegue che  la  riserva  del  legislatore  statale,  in
 ordine  alla misura ed ai tempi del pagamento necessario per ottenere
 l'oblazione  delle  sanzioni  penali  (certamente  appartenenti  alla
 potesta'  punitiva  statale  ed  estranee alla competenza legislativa
 provinciale) non significa che la legge statale imponga  l'oblazione,
 ne',  tanto  meno,  che  imponga la sanatoria delle opere abusive, ma
 semplicemente che le leggi provinciali  possono  rendere  liberamente
 applicabile  il  condono-sanatoria  edilizia  (cui  segue in forza di
 norma statale l'effetto di oblazione per  le  sanzioni  penali)  agli
 abusi  commessi  nel  territorio  di  loro  competenza,  ampliando  o
 modificando le condizioni della sanatoria stessa e con il solo limite
 del divieto di modifica della misura e dei  termini  della  oblazione
 previsti  dalla legislazione statale, e senza incidere sull'oblazione
 delle sanzioni penali e sui procedimenti penali relativi. L'anzidetta
 interpretazione, in piena sintonia con l'art. 2 del d.lgs.  16  marzo
 1992,  n. 266, ha trovato concorde la difesa della Provincia autonoma
 di Trento, anche in sede  di  discussione,  ed  ha  trovato  conferma
 nell'attuazione  concreta  e  puntuale  del  legislatore provinciale.
 Infatti la legge  provinciale  18  aprile  1995,  n.  5  (Definizione
 agevolata  delle  violazioni  edilizie), in conformita' del combinato
 disposto dell'art. 39, comma 21, della  legge  n.  724  del  1994,  e
 dell'art.  2  del  d.lgs.  16  marzo  1992, n. 266, ha, alla luce dei
 principi surrichiamati, disciplinato le condizioni ed i limiti  della
 sanatoria  delle  opere  abusive,  relative  al territorio di propria
 competenza, osservando l'unico limite espressamente sancito dall'art.
 2, comma 5, della stessa legge provinciale n. 5 del  1995,  ai  sensi
 del  quale:  "E'  fatta  salva  la  disciplina statale concernente la
 misura dell'oblazione ed i termini per il versamento di  questa".  Ne
 consegue  che  non  sussiste  un  interesse al ricorso da parte della
 Provincia autonoma di Trento.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  39, comma 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
 di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica),   sollevata   dalla
 Provincia  autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 3, 5,
 6, 16, 17, 21 e 24; all'art. 9, numero 9; all'art. 16  dello  statuto
 speciale  di  cui  al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
 testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione,
 nonche'  all'art.  2  del  decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 266
 (Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
 Adige  concernenti  il  rapporto tra atti legislativi statali e leggi
 regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
 coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: CHIEPPA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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