N. 454 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1995
N. 454 Ordinanza emessa il 18 maggio 1995 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Zamperoni Armando e il comune di Romano d'Ezzelino Procedimento civile - Infrazioni al codice della strada - Ingiunzione di pagamento di pena pecuniaria contenuta nel verbale di contestazione - Opposizione - Proposizione in forma ordinaria innanzi al pretore - Lamentata mancata previsione dell'esenzione dal pagamento di ogni imposta e tassa del potere del giudice di annullare in tutto o in parte o di modificare il provvedimento impugnato - Disparita' di trattamento rispetto al procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per le opposizioni all'ingiunzione prefettizia emessa per le stesse infrazioni. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, decimo e undicesimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 30-8-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa portante il n. 1273/1994 r.c., promossa da Zamperoni Armando avverso il comune di Romano d'Ezzelino. Con ricorso depositato presso la cancelleria in data 27 dicembre 1994 Zamperoni Armando adiva questo pretore contestando la legittimita' del verbale di contestazione n. 15488 dell'8 novembre 1994, all'uopo richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 366/1994. Secondo l'interpretazione adeguatrice espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 giugno 1994, n. 255, ribadita con sentenze 15 luglio 1994, n. 311 e 27 luglio 1994, n. 366, in tema di violazioni amministrative al Codice della strada, il ricorso amministrativo al prefetto, gia' previsto dall'art. 142- bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e, attualmente, dall'art. 203 del Codice della strada vigente, costituisce un rimedio meramente facoltativo, e non invece un presupposto necessario per l'esercizio dell'azione giurisprudenziale. Si pone pertanto il problema di stabilire se tale azione debba essere proposta con le forme dell'opposizione al pretore, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oppure in quelle ordinanze (in questo senso, cfr. Cass. 29 dicembre 1989, n. 5820 e pretura di Catania, sezione distaccata di Giarre, 26 luglio 1994, in Foro it., 1994, I, p. 3563). La soluzione del problema in un senso oppure nell'altro da' luogo a conseguenze fra loro profondamente diverse (competenza funzionale del pretore o dei giudici di pace o ordinaria per valore; introduzione del giudizio con ricorso oppure con atto di citazione; possibilita' di stare in giudizio personalmente o necessita' del ministero di un difensore - salvo quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 82 del c.p.c. per i giudizi innanzi al giudice di pace). Nella seconda ipotesi, in particolare, non troverebbe applicazione l'esenzione dal pagamento di ogni tassa e imposta disposta dall'art. 23, decimo comma, della legge n. 689/1981, ne' il giudice potrebbe, con la sentenza, annullare in tutto o in parte o modificare il verbale di contestazione, ai sensi dell'undicesimo comma del medesimo articolo, ostandovi il divieto di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, cio' introdurrebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra l'ipotesi considerata - azione di cognizione ordinaria avente ad oggetto un verbale di contestazione di violazione al Codice della strada -, e quella di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa in relazione a detta o a qualsiasi altra violazione amministrativa. E, tuttavia, ad avviso di chi scrive, non e' possibile pervenire, in via di mera interpretazione, ad una soluzione conforme al dettato costituzionale. La disciplina dettata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 ha infatti carattere speciale ed eccezionale, ed e' in quanto tale, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. al codice civile, insuscettibile di applicazione analogica. In particolar modo, costituiscono altrettante eccezioni a principi generali di diritto amministrativo e processuale civile: la circostanza che il provvedimento amministrativo formi oggetto di un giudizio diretto e non meramente incidentale; l'attribuzione della legittimazione passiva all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato, la quale a sua volta e' individuata dall'art. 17 secondo criteri che prescindono dalla titolarita' della capacita' processuale alla stregua delle regole comuni; la possibilita' per entrambe le parti di stare in giudizio personalmente, con deroga all'art. 82 del c.p.c. e alla legge 25 marzo 1958, n. 560; la convalida del provvedimento impugnato in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza, senza che all'uopo sia necessaria un'istanza dell'amministrazione convenuta; gli ampi poteri istruttori d'ufficio conferiti al pretore. Inoltre, l'applicazione analogica alle fattispecie in esame della disciplina processuale contemplata dalla legge n. 689/1981 determina risultati incongrui: cosi', mentre la legge citata presuppone, come regola generale, che non vi sia coincidenza fra gli organi competenti per l'accertamento e quelli competenti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori, e, conseguentemente, passivamente legittimati nel giudizio di opposizione, in caso di impugnazione del verbale di contestazione l'autorita' da cui l'atto proviene sarebbe quella stessa cui appartiene l'organo accertatore (di talche', qualora quest'ultimo venisse delegato a rappresentare l'amministrazione ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 689/1981, non ne sarebbe possibile l'audizione in qualita' di teste); ancora, contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 689/1981, il termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione risulterebbe piu' breve di quello concesso all'interessato per la presentazione del ricorso al prefetto e, soprattutto, per il pagamento in misura ridotta (con possibile inutile dispendio di attivita' dell'ufficio del giudice, non potendosi ritenere che la proposizione del ricorso giurisdizionale importi decadenza dalla facolta' di effettuare il pagamento in misura ridotta). Per tutto quanto sopra esposto, appare fondata, e deve essere sollevata d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevedono che l'esenzione dal pagamento di ogni tassa e imposta, ed il potere del giudice di annullare in tutto o in parte o di modificare il provvedimento impugnato, si applichino anche nell'ipotesi di azione di cognizione ordinaria intesa all'accertamentonegativo dei presupposti sostanziali e formali della contestazione di una violazione amministrativa al Codice della strada.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestatamente infondata, per le ragioni sopra esposte, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e manda la cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, addi' 18 maggio 1995 Il pretore: (firma illeggibile) 95C1023