N. 454 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1995

                                N. 454
 Ordinanza emessa il 18 maggio 1995 dal pretore di Bassano del  Grappa
 nel procedimento civile vertente tra Zamperoni Armando e il comune di
 Romano d'Ezzelino
 Procedimento civile - Infrazioni al codice della strada - Ingiunzione
    di   pagamento   di  pena  pecuniaria  contenuta  nel  verbale  di
    contestazione - Opposizione  -  Proposizione  in  forma  ordinaria
    innanzi  al  pretore - Lamentata mancata previsione dell'esenzione
    dal pagamento di ogni imposta e tassa del potere  del  giudice  di
    annullare  in  tutto  o  in parte o di modificare il provvedimento
    impugnato - Disparita' di  trattamento  rispetto  al  procedimento
    previsto  dagli  artt.  22  e  23  della  legge n. 689/1981 per le
    opposizioni  all'ingiunzione  prefettizia  emessa  per  le  stesse
    infrazioni.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, decimo e undicesimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 30-8-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa portante il n.
 1273/1994 r.c., promossa da Zamperoni Armando avverso  il  comune  di
 Romano d'Ezzelino.
    Con  ricorso  depositato presso la cancelleria in data 27 dicembre
 1994  Zamperoni  Armando  adiva   questo   pretore   contestando   la
 legittimita'  del  verbale  di contestazione n. 15488 dell'8 novembre
 1994, all'uopo richiamando la sentenza della Corte costituzionale  n.
 366/1994.
   Secondo   l'interpretazione   adeguatrice   espressa   dalla  Corte
 costituzionale nella sentenza 23 giugno 1994, n.  255,  ribadita  con
 sentenze  15 luglio 1994, n. 311 e 27 luglio 1994, n. 366, in tema di
 violazioni  amministrative  al  Codice  della  strada,   il   ricorso
 amministrativo  al  prefetto,  gia'  previsto  dall'art. 142- bis del
 decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  come
 introdotto  dall'art.  24  della  legge  24  marzo  1989,  n. 122, e,
 attualmente,  dall'art.  203  del  Codice   della   strada   vigente,
 costituisce  un  rimedio  meramente  facoltativo,  e  non  invece  un
 presupposto necessario per l'esercizio dell'azione giurisprudenziale.
    Si  pone  pertanto  il  problema di stabilire se tale azione debba
 essere proposta con le forme dell'opposizione al  pretore,  ai  sensi
 degli  artt.  22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oppure in
 quelle ordinanze (in questo senso, cfr. Cass. 29  dicembre  1989,  n.
 5820  e  pretura  di Catania, sezione distaccata di Giarre, 26 luglio
 1994, in Foro it., 1994, I, p. 3563).
    La soluzione del problema in un senso oppure nell'altro da'  luogo
 a  conseguenze  fra loro profondamente diverse (competenza funzionale
 del  pretore  o  dei  giudici  di  pace  o  ordinaria   per   valore;
 introduzione  del  giudizio con ricorso oppure con atto di citazione;
 possibilita' di stare in  giudizio  personalmente  o  necessita'  del
 ministero  di  un  difensore  - salvo quanto previsto dal nuovo testo
 dell'art. 82 del c.p.c. per i giudizi innanzi al  giudice  di  pace).
 Nella  seconda  ipotesi,  in particolare, non troverebbe applicazione
 l'esenzione dal pagamento di ogni tassa e imposta disposta  dall'art.
 23,  decimo  comma, della legge n. 689/1981, ne' il giudice potrebbe,
 con la sentenza, annullare in  tutto  o  in  parte  o  modificare  il
 verbale di contestazione, ai sensi dell'undicesimo comma del medesimo
 articolo, ostandovi il divieto di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge
 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, cio' introdurrebbe una ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  tra  l'ipotesi  considerata  - azione di
 cognizione ordinaria avente ad oggetto un verbale di contestazione di
 violazione al Codice della strada  -,  e  quella  di  opposizione  ad
 ordinanza-ingiunzione emessa in relazione a detta o a qualsiasi altra
 violazione amministrativa.
    E,  tuttavia, ad avviso di chi scrive, non e' possibile pervenire,
 in via di mera interpretazione, ad una soluzione conforme al  dettato
 costituzionale. La disciplina dettata dagli artt. 22 e 23 della legge
 n.  689/1981  ha  infatti carattere speciale ed eccezionale, ed e' in
 quanto tale, ai sensi dell'art. 14  disp.  prel.  al  codice  civile,
 insuscettibile   di   applicazione  analogica.  In  particolar  modo,
 costituiscono altrettante eccezioni a principi  generali  di  diritto
 amministrativo   e   processuale   civile:   la  circostanza  che  il
 provvedimento amministrativo formi oggetto di un giudizio  diretto  e
 non   meramente   incidentale;  l'attribuzione  della  legittimazione
 passiva all'autorita' che ha emesso il  provvedimento  impugnato,  la
 quale  a  sua  volta  e' individuata dall'art. 17 secondo criteri che
 prescindono  dalla  titolarita'  della  capacita'  processuale   alla
 stregua delle regole comuni; la possibilita' per entrambe le parti di
 stare  in giudizio personalmente, con deroga all'art. 82 del c.p.c. e
 alla legge 25 marzo 1958, n.  560;  la  convalida  del  provvedimento
 impugnato in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento
 dell'opponente  o  del  suo procuratore alla prima udienza, senza che
 all'uopo sia necessaria  un'istanza  dell'amministrazione  convenuta;
 gli ampi poteri istruttori d'ufficio conferiti al pretore.
    Inoltre,  l'applicazione analogica alle fattispecie in esame della
 disciplina processuale contemplata dalla legge n. 689/1981  determina
 risultati  incongrui:  cosi', mentre la legge citata presuppone, come
 regola generale, che non vi sia coincidenza fra gli organi competenti
 per  l'accertamento  e   quelli   competenti   per   l'adozione   dei
 provvedimenti   sanzionatori,   e,   conseguentemente,   passivamente
 legittimati nel giudizio di opposizione, in caso di impugnazione  del
 verbale  di  contestazione l'autorita' da cui l'atto proviene sarebbe
 quella  stessa  cui  appartiene  l'organo  accertatore  (di  talche',
 qualora    quest'ultimo    venisse    delegato    a     rappresentare
 l'amministrazione ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge n.
 689/1981, non ne sarebbe possibile l'audizione in qualita' di teste);
 ancora,  contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 689/1981, il
 termine  decadenziale  di   trenta   giorni   per   la   proposizione
 dell'opposizione   risulterebbe   piu'   breve   di  quello  concesso
 all'interessato per la  presentazione  del  ricorso  al  prefetto  e,
 soprattutto,  per  il  pagamento  in  misura  ridotta  (con possibile
 inutile  dispendio  di  attivita'  dell'ufficio  del   giudice,   non
 potendosi  ritenere  che  la proposizione del ricorso giurisdizionale
 importi decadenza dalla facolta' di effettuare il pagamento in misura
 ridotta).
    Per tutto quanto sopra esposto,  appare  fondata,  e  deve  essere
 sollevata  d'ufficio,  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 23, decimo e undicesimo  comma,  della  legge  24  novembre
 1981,  n.  689,  con  riferimento  all'art.  3 della Costituzione, in
 quanto non prevedono che l'esenzione dal pagamento di  ogni  tassa  e
 imposta,  ed il potere del giudice di annullare in tutto o in parte o
 di  modificare  il  provvedimento  impugnato,  si  applichino   anche
 nell'ipotesi    di    azione    di    cognizione   ordinaria   intesa
 all'accertamentonegativo dei presupposti sostanziali e formali  della
 contestazione  di  una  violazione  amministrativa  al  Codice  della
 strada.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestatamente  infondata,  per  le  ragioni  sopra
 esposte,  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 23,
 decimo e undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende   il   giudizio  in  corso  e  manda  la  cancelleria  di
 trasmettere gli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della   presente
 ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, nonche' per la
 sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bassano del Grappa, addi' 18 maggio 1995
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 
 95C1023