N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1995
N. 455 Ordinanza emessa il 18 maggio 1995 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Rossi Marisa ed altro e il comune di Romano d'Ezzelino Procedimento civile - Infrazioni al codice della strada - Ingiunzione di pagamento di pena pecuniaria contenuta nel verbale di contestazione - Opposizione - Proposizione in forma ordinaria innanzi al pretore - Lamentata mancata previsione dell'esenzione dal pagamento di ogni imposta e tassa del potere del giudice di annullare in tutto o in parte o di modificare il provvedimento impugnato - Disparita' di trattamento rispetto al procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per le opposizioni all'ingiunzione prefettizia emessa per le stesse infrazioni. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, decimo e undicesimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 30-8-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa portante il n. 197/1995 r.c., promossa da Rossi Marisa e Favarin Genesio avverso polizia municipale Romano d'Ezzelino. Con ricorso depositato presso la cancelleria in data 11 febbraio 1995 Rossi Maria e Favarin Genesio adiva questo pretore contestando la legittimita' del verbale di contestazione n. 17456 del 15 dicembre 1994, all'uopo richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 366/1994.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 454/1995). 95C1024