N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1995

                                N. 455
 Ordinanza emessa il 18 maggio 1995 dal pretore di Bassano del  Grappa
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Rossi  Marisa ed altro e il
 comune di Romano d'Ezzelino
 Procedimento civile - Infrazioni al codice della strada - Ingiunzione
    di  pagamento  di  pena  pecuniaria  contenuta  nel   verbale   di
    contestazione  -  Opposizione  -  Proposizione  in forma ordinaria
    innanzi al pretore - Lamentata mancata  previsione  dell'esenzione
    dal  pagamento  di  ogni imposta e tassa del potere del giudice di
    annullare in tutto o in parte o  di  modificare  il  provvedimento
    impugnato  -  Disparita'  di  trattamento rispetto al procedimento
    previsto dagli artt. 22 e  23  della  legge  n.  689/1981  per  le
    opposizioni  all'ingiunzione  prefettizia  emessa  per  le  stesse
    infrazioni.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, decimo e undicesimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 30-8-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa portante il n.
 197/1995 r.c., promossa da Rossi Marisa  e  Favarin  Genesio  avverso
 polizia municipale Romano d'Ezzelino.
    Con  ricorso  depositato presso la cancelleria in data 11 febbraio
 1995 Rossi Maria e Favarin Genesio adiva questo  pretore  contestando
 la legittimita' del verbale di contestazione n. 17456 del 15 dicembre
 1994,  all'uopo richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.
 366/1994.
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 454/1995).
 95C1024